IL MINISTRO PER IL TURISMO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e dell'Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a
norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di
competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di
tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con
il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Michela
Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state
delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2009, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2009, reg. n. 7,
fog. n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009,
registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2009, reg. n. 10, fog.
n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo
del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
2010, nel quale e' iscritto il Centro di responsabilita' n. 17
«Sviluppo e competitivita' del turismo»;
Rilevato che in detto bilancio - Centro di responsabilita' n. 17
«Sviluppo e competitivita' del turismo» e' iscritto il capitolo 990
«Somme per il sostegno del settore turistico» con stanziamento per
l'anno 2010 di € 10.000.000,00;
Considerato che occorre provvedere a definire le finalita' degli
interventi di sostegno del settore ed i correlati criteri e modalita'
per la gestione delle risorse di cui al citato capitolo 990;
Ritenuto necessario, in relazione alle prioritarie esigenze di
qualificazione dell'offerta turistica nazionale, potenziare e
sostenere la realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in
favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti
pubblici territoriali, anche in forma associata, aventi carattere di
replicabilita' nei diversi contesti territoriali e quindi utili a
sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse
parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di
attrattivita' e competitivita' sui mercati del Sistema-Paese;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' ed oggetto degli interventi
1. Le risorse finanziarie stanziate nell'ambito del Bilancio del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo per
l'anno 2010 sul capitolo 990 «Somme per il sostegno del settore
turistico» sono destinate al potenziamento ed al sostegno della
realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore
dell'utenza turistica organizzati gestiti dagli Enti pubblici
territoriali anche in forma associata, aventi carattere di
replicabilita' nei diversi contesti territoriali e quindi utili a
sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse
parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di
attrattivita' e competitivita' sui mercati del Sistema-Paese. Le
risorse sono cosi' ripartite:
a) una quota di almeno euro 7.000.000,00 per il cofinanziamento
dei nuovi progetti;
b) la residua quota, fino al massimo di euro 3.000.000,00, per il
cofinanziamento di progetti gia' realizzati, valutati positivamente e
congruenti con le finalita' del presente decreto secondo quanto
previsto dal successivo art. 7, e per i quali diversi Comuni ed altri
Enti pubblici territoriali formulino apposita domanda di
cofinanziamento ai fini della realizzazione del medesimo progetto nei
loro territori.
2. La tipologia di servizi replicabili che potranno essere
sostenute e promosse sono individuabili prioritariamente nelle
seguenti:
a) Servizi di informazione al turista (ad esempio segnaletica,
service point tourist, informazioni sulle attrazioni turistiche,
itinerari turistici, ecc.);
b) Servizi di assistenza al turista quali:
b1) Centrali di informazione e prenotazione dell'offerta
turistica (centralino telefonico, sito web, ecc.);
b2) Formazione specializzata per il personale a contatto con il
turista:
i. Polizia turistica (riconoscibile dal turista e in grado di
intervenire per dare immediata assistenza anche al turista
straniero);
ii. Operatori turistici (che possano contribuire alla
promozione del territorio e alla fruibilita' dell'offerta turistica
anche al turista straniero);
c) servizi di fruizione dell'offerta turistica (ad esempio
integrazione dei trasporti mediante reti di collegamento dedicate
verso le destinazioni turistiche, card integrate anche a carattere
interregionale, applicazioni tecnologiche per gli itinerari del
territorio, interventi per l'accessibilita' della destinazione,
ecc.);
d) servizi attuativi di politiche sociali e sostenibili a favore
di nuclei famigliari a basso reddito, dei giovani, degli anziani e
dei soggetti diversamente abili;
e) servizi facilmente replicabili in altri contesti territoriali
idonei a promuovere servizi innovativi e che perseguano obiettivi
generali e di sistema.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti i
Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche in forma
associata che intendono realizzare, potenziare o sviluppare servizi
aventi le caratteristiche individuate al comma 1, con specifico
riferimento a servizi che utilizzano le nuove tecnologie, possono
richiedere il cofinanziamento dello Stato secondo le modalita'
indicate negli articoli seguenti.
4. Possono essere ammessi al cofinanziamento i progetti relativi
alla realizzazione, potenziamento e sviluppo dei servizi aventi le
caratteristiche di cui al comma 1 per i quali l'Ente pubblico
territoriale organizzatore assuma, all'atto della presentazione della
relativa istanza, l'impegno di iniziare i lavori entro tre mesi dalla
data di stipula dell'accordo di cui al seguente art. 5 nonche' di
ultimarne la realizzazione entro 24 mesi dalla data di inizio dei
lavori.
5. Sono ammessi al cofinanziamento i progetti realizzati dai Comuni
ed Enti pubblici territoriali, anche in partenariato con altri
soggetti pubblici e privati, purche' la responsabilita' della
realizzazione del progetto sia comunque assunta dall'Ente pubblico
territoriale.