LA BANCA D'ITALIA 1. La direttiva 2010/76/CE introduce regole armonizzate in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nelle imprese di investimento; essa incorpora ed elabora principi e standard concordati in ambito internazionale e si inserisce nel piu' ampio novero di misure volte a garantire la stabilita' e il buon funzionamento del sistema bancario e finanziario in risposta alla crisi. Per assicurarne un'applicazione e un'interpretazione corretta e omogenea all'interno dell'Unione Europea, alla direttiva si accompagnano le Linee Guida del CEBS (Autorita' bancaria europea dal 1° gennaio 2011). Con il presente provvedimento vengono emanate nuove disposizioni per le banche e i gruppi bancari in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, che danno attuazione al quadro normativo europeo. Esse confermano, in larga parte, principi e criteri gia' contenuti nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sin dal 2008 e oggetto di successivi chiarimenti e integrazioni; si caratterizzano per un maggior grado di dettaglio su alcuni aspetti, in conformita' con l'impostazione comunitaria e internazionale. Le nuove norme sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate dalla Banca d'Italia in tema di remunerazione. Sono quindi abrogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento: il paragrafo 4, «Meccanismi di remunerazione e incentivazione», delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008; il par. 7, «Meccanismi di remunerazione e incentivazione», della Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009; la Comunicazione del 28 ottobre 2009 «Sistemi di remunerazione e incentivazione». 2. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esse si applicano anche alle remunerazioni: a) dovute sulla base di contratti conclusi o incarichi assunti prima di tale data, e riconosciute o pagate dopo; b) riconosciute, ma non ancora pagate, prima della stessa data, limitatamente ai servizi prestati nel 2010. Questa previsione, e le ricadute che essa ha sui contratti in essere, sono direttamente stabiliti dalla normativa europea con l'obiettivo di rendere immediatamente operative le nuove regole. Per realizzare tale risultato tenendo conto degli impegni contrattuali gia' assunti e degli adempimenti che gli intermediari devono seguire per allinearsi alla nuova disciplina: a) le banche e le capogruppo devono sottoporre politiche di remunerazione e incentivazione conformi alla nuova regolamentazione all'approvazione delle prossime assemblee convocate per l'approvazione del bilancio 2010. In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, le banche possono sottoporre all'approvazione delle prossime assemblee un documento nel quale - ferma l'identificazione degli aspetti delle politiche e prassi di remunerazione che devono essere modificati per assicurare il loro allineamento alle nuove norme - non sono illustrati i profili tecnici di dettaglio che, per motivi di tempo, non sono stati ancora definiti; questi aspetti dovranno in ogni caso essere puntualmente definiti dall'organo amministrativo, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, entro il l ° agosto 2011. Nessuna deroga riguarda invece l'informazione da fornire alle prossime assemblee sull'attuazione delle politiche di remunerazione per il 2010 (cd. informativa ex post); b) i contratti collettivi devono essere modificati in occasione del prossimo rinnovo, nelle parti eventualmente necessarie per allinearsi alle presenti disposizioni. I contratti individuali devono essere modificati tempestivamente; per i componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo la revisione deve comunque avvenire entro il 1° agosto 2011: a partire da questa data tutti i compensi accordati e/o corrisposti a tali soggetti devono essere conformi alle nuove disposizioni; c) con riferimento ai piani approvati nel 2011, l'obbligo di corrispondere parte della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari puo' essere assolto - nelle banche che hanno difficolta' ad utilizzare azioni o strumenti finanziari ad esse connessi - attraverso l'uso di strumenti sintetici, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa; parimenti, questo obbligo puo' essere assolto senza utilizzare anche la categoria di strumenti finanziari previsti dal paragrafo 5.2, punto 3, lettera ii) delle disposizioni (strumenti non innovativi di capitale). In attesa del consolidarsi delle prassi in ambito europeo e dei possibili lavori futuri dell'EBA, tali soluzioni non possono tuttavia considerarsi, al momento, valide anche per gli anni successivi. 3. In conformita' con quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del proprio regolamento del 24 marzo 2010 - concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale - la Banca d'Italia ha effettuato una consultazione pubblica piu' breve del termine ordinario e non ha svolto un'analisi formalizzata di impatto della regolamentazione. Le deroghe si giustificano per ragioni di urgenza, dato lo stretto lasso di tempo intercorrente tra l'adozione della direttiva CRD 3 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14 dicembre 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo) e il termine del 1° gennaio 2011 imposto ai Paesi membri per il suo recepimento. Assumono rilievo anche i limitati margini di autonomia lasciati alla normativa nazionale - considerato che la CRD 3 e il complesso degli indirizzi elaborati in ambito internazionale definiscono un quadro normativo gia' puntuale e dettagliato - e la sostanziale continuita' delle nuove disposizioni rispetto a quelle emanate sin dal 2008. I commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica e le indicazioni raccolte in occasione di contatti intercorsi con altre Autorita', intermediari, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo delle professioni sono stati tenuti presenti nell'elaborazione definitiva della disposizioni. Una tavola di analisi e valutazione delle osservazioni ricevute viene pubblicata contestualmente al presente provvedimento. Le nuove disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino di Vigilanza e sul sito internet www.bancaditalia.it Roma, 30 marzo 2011 Il direttore generale: Saccomanni