LA BANCA D'ITALIA 
 
  1. La direttiva 2010/76/CE introduce regole armonizzate in  materia
di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e  nelle  imprese
di investimento;  essa  incorpora  ed  elabora  principi  e  standard
concordati in ambito internazionale e si  inserisce  nel  piu'  ampio
novero  di  misure  volte  a  garantire  la  stabilita'  e  il   buon
funzionamento del sistema bancario e  finanziario  in  risposta  alla
crisi. Per assicurarne un'applicazione e un'interpretazione  corretta
e  omogenea  all'interno  dell'Unione  Europea,  alla  direttiva   si
accompagnano le Linee Guida del CEBS (Autorita' bancaria europea  dal
1° gennaio 2011). 
  Con il presente provvedimento vengono  emanate  nuove  disposizioni
per le banche e i gruppi bancari in materia di politiche e prassi  di
remunerazione  e  incentivazione,  che  danno  attuazione  al  quadro
normativo europeo.  Esse  confermano,  in  larga  parte,  principi  e
criteri  gia'  contenuti  nelle  disposizioni  emanate  dalla   Banca
d'Italia  sin  dal  2008  e  oggetto  di  successivi  chiarimenti   e
integrazioni; si caratterizzano per un maggior grado di dettaglio  su
alcuni aspetti,  in  conformita'  con  l'impostazione  comunitaria  e
internazionale. 
  Le nuove norme sostituiscono integralmente  quelle  precedentemente
emanate dalla Banca d'Italia in tema di  remunerazione.  Sono  quindi
abrogati, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
provvedimento:  il  paragrafo  4,  «Meccanismi  di  remunerazione   e
incentivazione»,  delle  Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di
organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008; il
par. 7, «Meccanismi di remunerazione e incentivazione», della Nota di
chiarimenti del 19 febbraio 2009; la  Comunicazione  del  28  ottobre
2009 «Sistemi di remunerazione e incentivazione». 
  2. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Esse si applicano anche alle remunerazioni: a) dovute sulla base di
contratti  conclusi  o  incarichi  assunti  prima  di  tale  data,  e
riconosciute o pagate dopo; b) riconosciute, ma  non  ancora  pagate,
prima della stessa data, limitatamente ai servizi prestati nel  2010.
Questa previsione, e le ricadute che essa ha sui contratti in essere,
sono direttamente stabiliti dalla normativa europea  con  l'obiettivo
di rendere immediatamente operative le nuove regole.  Per  realizzare
tale risultato tenendo conto degli impegni contrattuali gia'  assunti
e  degli  adempimenti  che  gli  intermediari  devono   seguire   per
allinearsi alla nuova disciplina: 
    a) le banche e  le  capogruppo  devono  sottoporre  politiche  di
remunerazione e incentivazione conformi alla  nuova  regolamentazione
all'approvazione   delle    prossime    assemblee    convocate    per
l'approvazione del bilancio 2010. In sede di prima applicazione delle
nuove disposizioni, le  banche  possono  sottoporre  all'approvazione
delle  prossime  assemblee   un   documento   nel   quale   -   ferma
l'identificazione  degli  aspetti  delle  politiche   e   prassi   di
remunerazione che devono essere modificati  per  assicurare  il  loro
allineamento alle nuove norme - non sono illustrati i profili tecnici
di dettaglio  che,  per  motivi  di  tempo,  non  sono  stati  ancora
definiti; questi aspetti dovranno in ogni  caso  essere  puntualmente
definiti dall'organo amministrativo, con il supporto  delle  funzioni
aziendali competenti, entro  il  l  °  agosto  2011.  Nessuna  deroga
riguarda invece l'informazione da  fornire  alle  prossime  assemblee
sull'attuazione delle politiche di remunerazione  per  il  2010  (cd.
informativa ex post); 
    b) i contratti collettivi devono essere modificati  in  occasione
del  prossimo  rinnovo,  nelle  parti  eventualmente  necessarie  per
allinearsi alle presenti disposizioni. I contratti individuali devono
essere modificati tempestivamente; per i  componenti  gli  organi  di
amministrazione, direzione e controllo  la  revisione  deve  comunque
avvenire entro il 1° agosto 2011: a partire da questa  data  tutti  i
compensi accordati e/o corrisposti  a  tali  soggetti  devono  essere
conformi alle nuove disposizioni; 
    c) con riferimento ai piani  approvati  nel  2011,  l'obbligo  di
corrispondere parte della componente variabile della remunerazione in
strumenti finanziari puo' essere assolto -  nelle  banche  che  hanno
difficolta' ad utilizzare  azioni  o  strumenti  finanziari  ad  esse
connessi - attraverso l'uso di strumenti sintetici, a condizione  che
siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla  normativa;
parimenti, questo obbligo puo' essere assolto senza utilizzare  anche
la categoria di strumenti  finanziari  previsti  dal  paragrafo  5.2,
punto 3, lettera ii) delle disposizioni (strumenti non innovativi  di
capitale). In attesa del consolidarsi delle prassi in ambito  europeo
e dei possibili lavori futuri dell'EBA, tali  soluzioni  non  possono
tuttavia  considerarsi,  al  momento,  valide  anche  per  gli   anni
successivi. 
  3. In conformita' con quanto previsto dagli  articoli  4  e  8  del
proprio regolamento del 24  marzo  2010  -  concernente  l'emanazione
degli atti di natura normativa o di contenuto  generale  -  la  Banca
d'Italia ha effettuato una  consultazione  pubblica  piu'  breve  del
termine ordinario e non ha svolto un'analisi formalizzata di  impatto
della regolamentazione. Le deroghe si  giustificano  per  ragioni  di
urgenza, dato lo stretto lasso di tempo intercorrente tra  l'adozione
della  direttiva  CRD  3   (pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea il 14 dicembre  2010  ed  entrata  in  vigore  il
giorno successivo) e il termine del 1° gennaio 2011 imposto ai  Paesi
membri per il suo recepimento.  Assumono  rilievo  anche  i  limitati
margini di autonomia lasciati alla normativa nazionale -  considerato
che la CRD 3 e il  complesso  degli  indirizzi  elaborati  in  ambito
internazionale  definiscono  un  quadro  normativo  gia'  puntuale  e
dettagliato - e la sostanziale continuita' delle  nuove  disposizioni
rispetto a quelle emanate sin dal 2008. 
  I commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica e  le
indicazioni raccolte in occasione di contatti  intercorsi  con  altre
Autorita', intermediari, associazioni di categoria  e  rappresentanti
del   mondo   delle   professioni   sono   stati   tenuti    presenti
nell'elaborazione  definitiva  della  disposizioni.  Una  tavola   di
analisi e valutazione delle osservazioni  ricevute  viene  pubblicata
contestualmente al presente provvedimento. 
  Le nuove disposizioni saranno pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino di  Vigilanza  e  sul  sito
internet www.bancaditalia.it 
    Roma, 30 marzo 2011 
 
                                    Il direttore generale: Saccomanni