IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003) e  successive  modificazioni,  con  i  quali
vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle  finanze
e il Ministero delle  attivita'  produttive,  i  Fondi  per  le  aree
sottoutilizzate (coincidenti con  l'ambito  territoriale  delle  aree
depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.
19, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  96/1993)  nei  quali  si
concentra e si da' unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme
degli  interventi  aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale  che,   in
attuazione dell'articolo  119,  comma  5,  della  Costituzione,  sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese; 
 
  VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di
conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che  trasferisce
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  il  Dipartimento  per   le
politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo
24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, ivi inclusa la gestione del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate
(FAS) di cui al citato articolo 61; 
 
  VISTA la legge 6 agosto  2008,  n.  133,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
 
  VISTO in particolare l'articolo 6-quater della  predetta  legge  n.
133/2008, il quale,  al  fine  di  rafforzare  la  concentrazione  su
interventi di rilevanza strategica nazionale delle  risorse  del  FAS
prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal  CIPE
a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006  con
le delibere adottate fino al 31  dicembre  2006,  relativamente  alle
risorse  non  impegnate  o  programmate  nell'ambito  di  Accordi  di
Programma Quadro alla data del 31 maggio  2008,  demandando  altresi'
allo stesso Comitato la definizione, previa intesa con la  Conferenza
Stato-Regioni, dei criteri e delle modalita'  di  ripartizione  delle
risorse  che  si  rendono  cosi  disponibili   ed   estendendo   tale
previsione, in via di principio, alle analoghe  risorse  assegnate  a
Regioni e Province autonome; 
 
  VISTO il successivo articolo 6-quinquies, il quale istituisce nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  a
decorrere dall'anno 2009, un  Fondo  per  il  finanziamento,  in  via
prioritaria, di interventi finalizzati al  potenziamento  della  rete
infrastrutturale di  livello  nazionale,  ivi  comprese  le  reti  di
telecomunicazione e quelle energetiche, di  cui  e'  riconosciuta  la
valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione  del
Paese e  prevede  la  concentrazione,  da  parte  delle  Regioni,  su
infrastrutture di interesse strategico regionale, delle  risorse  del
Quadro Strategico Nazionale per  il  periodo  2007-2013  in  sede  di
predisposizione dei  programmi  finanziati  dal  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari; 
 
  VISTO inoltre l'articolo 6-sexies della medesima legge n. 133/2008,
che, nel prevedere la ricognizione delle risorse generate da progetti
originariamente finanziati con fonti  di  finanziamento  diverse  dai
Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati  che
siano oggetto di rimborso a carico del  bilancio  comunitario  e  del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183 (cd. "risorse liberate"), stabilisce  che  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotti la riprogrammazione che definisce le modalita'  di
impiego di tali risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di
attuazione degli interventi che consentano di assicurare la  qualita'
della spesa e di accelerarne la realizzazione; 
 
  VISTA la legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il decreto legge 29 novembre  2008,  n.  185,  recante
misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico
Nazionale (QSN); 
 
  VISTO in particolare l'articolo 18 della citata  legge  n.  2/2009,
che prevede l'assegnazione, da parte del CIPE,  di  una  quota  delle
risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale  per
occupazione e  formazione,  del  Fondo  infrastrutture  e  del  Fondo
strategico per il Paese a  sostegno  dell'economia  reale,  istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
  VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega  al  Governo
in materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione; 
 
  VISTO in particolare l'articolo 16 della predetta  legge  n.42/2009
che, in relazione agli  interventi  di  cui  all'articolo  119  della
Costituzione, diretti a promuovere Io sviluppo economico, la coesione
e la solidarieta' sociale, a  rimuovere  gli  squilibri  economici  e
sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,
ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici finanziati con risorse  pluriennali,  vincolate  nella
destinazione; 
 
  VISTO inoltre il  successivo  articolo  22,  il  quale  prevede  la
ricognizione degli interventi infrastrutturali, al fine di promuovere
il recupero del relativo deficit e conseguentemente la  realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo 119 della Costituzione; 
 
  VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010), ed in particolare l'articolo  2,  comma  90  della
stessa legge, che prevede la possibilita',  da  parte  delle  Regioni
interessate dai piani di rientro,  di  utilizzare,  a  copertura  dei
debiti sanitari,  d'intesa  con  il  Governo  e  nel  rispetto  degli
equilibri di  finanza  pubblica,  le  risorse  del  FAS  relative  ai
programmi di interesse strategico regionale; 
 
  VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196,  recante  disposizioni  in
materia di contabilita' e finanza pubblica; 
 
  VISTO in particolare l'articolo 30, commi 8  e  9,  della  predetta
legge n. 19612009 che, fra l'altro, delega il Governo ad adottare uno
o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione,
la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure  di  spesa
relative  ai  finanziamenti  in   conto   capitale   destinati   alla
realizzazione di opere pubbliche e stabilisce i  principi  e  criteri
direttivi per l'emanazione dei decreti stessi; 
 
  VISTO  l'articolo  2  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  di
conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  il  quale,  tra
l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011,  la  riduzione  lineare
del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di  spesa
di ciascun Ministero, tra le quali e' compresa la missione  di  spesa
sviluppo e riequilibrio territoriale, alla quale afferisce il FAS; 
 
  CONSIDERATO che la suddetta riduzione lineare a carico del  FAS  e'
stata quantificata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Ragioneria generale dello Stato, con propria specifica nota n.  97018
del 17 novembre 2010,  in  complessivi  4.990.717.442  euro,  di  cui
897.079.644 euro per l'anno 2011, 459.723.950 euro per  l'anno  2012,
1.100.000.000 euro per  l'anno  2013  e  2.533.913.848  euro  per  le
annualita' successive al 2013; 
 
  VISTO inoltre l'articolo 7, commi 26 e 27, della predetta legge  n.
122/2010, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente  del  Consiglio
dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni  di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche
di sviluppo e coesione,  prevedendo  che  lo  stesso  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato  si  avvalgano,  nella
gestione del citato Fondo, del Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; 
 
  VISTA la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n.  174  (G.
U. n. 95/2007), con la quale e' stato approvato il Quadro  Strategico
nazionale 2007-2013; 
 
  VISTA la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n.  166  (G.
IL n. 123/2008) relativa all'attuazione  del  QSN  2007-2013  e  alla
programmazione del FAS per lo stesso periodo; 
 
  VISTA inoltre la propria delibera 6  marzo  2009,  n.  1  (G.U.  n.
137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate  al  FAS
da  vari  provvedimenti   legislativi   intervenuti   successivamente
all'adozione della predetta delibera n.166/2007, e' stata  aggiornata
la dotazione del FAS per  il  periodo  di  programmazione  2007-2013,
assegnando, tra l'altro,  nuovi  valori  ai  Programmi  attuativi  di
interesse regionale e  interregionale  rispetto  a  quelli  stabiliti
dalla precedente delibera n. 166/2007; 
 
  VISTA la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.0  n.
277/2010) concernente la  ricognizione,  per  il  periodo  2000-2006,
dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle
risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari  (ob.  1),  che
individua  le  risorse  allo  stato   disponibili   ai   fini   della
riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di  questo  Comitato,
di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i  criteri  e
le modalita' da seguire nella riprogrammazione di tali risorse; 
 
  CONSIDERATO che, nella seduta del 26 novembre  2010,  il  Consiglio
dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema  di  decreto
legislativo  di  attuazione   dell'articolo   16   della   richiamata
legge-delega n. 42/2009, relativo alle risorse  aggiuntive  destinate
ad interventi speciali finalizzati  alla  rimozione  degli  squilibri
economici e sociali, schema sul quale e' in corso di acquisizione  la
prescritta intesa da parte della Conferenza unificata; 
 
  VISTA la nota del Ministro per i  rapporti  con  le  Regioni  e  la
coesione territoriale n. 3278 del 26 novembre  201.0,  con  la  quale
viene sottoposta all'approvazione del Comitato, in  attuazione  della
richiamata   delibera   n.   79/2010,   la    proposta    concernente
l'individuazione degli obiettivi, dei criteri e  delle  modalita'  di
riprogrammazione delle risorse nazionali  e  comunitarie  disponibili
con riferimento ai  periodi  2000-2006  e  20072013,  anche  ai  fini
dell'accelerazione  degli  interventi  e  della   concentrazione   su
priorita' di rilevanza strategica; 
 
  CONDIVISA l'esigenza, anche in attuazione delle previsioni  di  cui
agli articoli 6 quater,  6  quinquies  e  6  sexies  della  legge  n.
133/2008,  di  concentrare  su  interventi  di  rilevanza  strategica
nazionale le  risorse  del  FAS  relative  ai  sopracitati  cicli  di
programmazione e quelle dei programmi comunitari; 
 
  CONSIDERATO che, al  fine  di  garantire  il  consolidamento  della
ripresa  economica,   occorre   perseguire   l'ottimizzazione   degli
investimenti pubblici attraverso la loro concentrazione  su  progetti
di  rilevanza  strategica,  sia  di  carattere  infrastrutturale  che
immateriale, di livello nazionale, interregionale e regionale; 
 
  CONSIDERATO che questo Comitato, nella seduta del 26 novembre 2010,
ha approvato la richiamata proposta del Ministro per i  rapporti  con
le  Regioni  e  la  coesione  territoriale  del  26  novembre   2010,
subordinando l'efficacia  della  relativa  delibera  all'acquisizione
della prescritta intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni; 
 
  VISTA la nota della Segreteria della Conferenza  Stato-Regioni,  n.
6253 del 31 dicembre  2010,  con  la  quale  viene  trasmesso  l'atto
approvato nella seduta del 16 dicembre 2010 che ha sancito, ai  sensi
dell'articolo 6-quater sopra richiamato,  l'intesa  relativamente  ai
punti da 1 a 8 del testo approvato da questo Comitato il 26  novembre
2010 ed ha espresso parere  favorevole,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  4,  del  decreto  legislativo  28   agosto   1997,   n.   281,
relativamente ai punti 9 e 10 del medesimo testo; 
 
  RITENUTO di dover procedere all'adozione  della  presente  delibera
che, alla luce del documento finale oggetto  di  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato -  Regioni,  recepisce  alcune  modifiche  al  testo
approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010; 
 
  CONSIDERATO che Stato e Regioni intendono affidarsi al rispetto del
principio di leale  collaborazione  e  di  reciproca  assunzione  dei
rispettivi impegni e della relativa tempistica; 
 
                              DELIBERA 
 
 
    1) Contenuti 
 
  La presente delibera definisce obiettivi, criteri e  modalita'  per
la programmazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n.  79  del
30 luglio 2010, per la  selezione  e  attuazione  degli  investimenti
finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, e stabilisce indirizzi e
orientamenti per l'accelerazione degli  interventi  cofinanziati  dai
Fondi   strutturali   2007/2013,   e   la    conseguente    eventuale
riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di evitare il
disimpegno automatico. L'eventuale riprogrammazione avverra'  secondo
le  modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  e  dal  Quadro
Strategico Nazionale, per quanto applicabili, e con il  rispetto  del
vincolo di  territorialita'  delle  risorse,  fermo  restando  quanto
previsto dal successivo punto 7. 
 
  La programmazione tiene conto dell'insieme delle risorse ordinarie,
nazionali e regionali, disponibili per investimenti pubblici e per lo
sviluppo di ciascun territorio,  ivi  comprese  quelle  previste  dai
contratti di programma, parte investimenti, degli Enti nazionali, che
dovranno assicurare il loro pieno coinvolgimento nelle  modalita'  di
attuazione e garantire l'aggiuntivita' rispetto alla spesa ordinaria,
coerentemente con le disposizioni dei regolamenti comunitari. 
 
  I  contenuti  della  presente  delibera   pongono   le   basi   per
l'attuazione degli articoli 16 e 22 della legge n. 42 del 2009, i cui
decreti legislativi sono stati sottoposti all'esame  preliminare  del
Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 2010. 
 
    2) Obiettivi 
 
  Nell'ambito del quadro strategico vigente e dei relativi  strumenti
di programmazione, la delibera  interviene  sul  rafforzamento  delle
regole di responsabilizzazione, sull'assunzione e sul rispetto  degli
impegni  e  sugli  strumenti  per  assicurare  i   risultati,   sulla
concentrazione delle risorse,  sulla  qualita'  e  sull'accelerazione
degli interventi, prevedendo uno strumento di  attuazione  rafforzata
di tipo contrattuale per quelli prioritari o di maggiore complessita'
attuativa. 
 
    3) Requisiti di individuazione degli interventi strategici 
 
  Le risorse saranno finalizzate a interventi coerenti con  priorita'
programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale in  grado
di determinare un progresso significativo verso l'obiettivo rilevante
per tale priorita'. 
 
  In particolare  saranno  finanziati  progetti  strategici,  sia  di
carattere infrastrutturale sia di' carattere immateriale, di cui alle
seguenti categorie: 
 
    • interventi di rilievo nazionale; 
 
    • interventi di rilievo interregionale; 
 
    • interventi di rilevanza strategica regionale, 
 
  ovvero  grandi  progetti  o  investimenti  articolati  in   singoli
interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi
e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene  al
profilo temporale. 
 
  I requisiti di ammissibilita' degli interventi, in coerenza  con  i
nuovi indirizzi comunitari per il prossimo ciclo di programmazione  e
con gli indirizzi di cui agli articoli 13, 16 e  22  della  legge  n.
42/2009, riguarderanno: 
 
    • identificazione dei fabbisogni a cui intendono rispondere e dei
risultati attesi espressi in termini  di  indicatori  che  soddisfino
requisiti di affidabilita'  statistica,  prossimita'  all'intervento,
tempestivita' di rilevazione, pubblicita' dell'informazione; 
 
    • tempi di realizzazione  definiti  per  settore,  per  tipologia
d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico; 
 
    • programmazione/previsione ex-ante del metodo per la  successiva
valutazione di impatto degli interventi; 
 
  Inoltre,  gli  investimenti  infrastrutturali  dovranno  rispondere
anche ai seguenti requisiti: 
 
    •  previsione  e/o  inclusione  dei  progetti   negli   strumenti
regolamentari  di  pianificazione  settoriale  e  territoriale,   ove
previsti da norme che regolano gli specifici settori; 
 
    • progettazione preliminare approvata (ai sensi dell'art. 93  del
decreto legislativo n. 163/2006, completa della documentazione di cui
all'art 18 del decreto del Presidente  della  Repubblica  554/1999  e
ss.mm.ii  ed  approvata  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 554/1999 e, relativamente agli interventi
di cui alla legge obiettivo,  ai  sensi  dell'art.  165  del  decreto
legislativo n. 163/2006) e sostenibilita'  gestionale  analiticamente
dimostrata. 
 
  Allo  scopo  di  migliorare  la   qualita'   della   progettazione,
accelerare l'affidamento delle opere  e  l'avvio  dei  lavori  per  i
progetti strategici che rispondono  ai  suddetti  requisiti,  per  un
limitato numero di interventi e secondo  modalita'  da  concordare  e
prevedere nel contratto istituzionale di cui al successivo  punto  5,
nella  fase  di  passaggio  dalla  progettazione   preliminare   alla
progettazione definitiva/esecutiva fino  alla  predisposizione  della
documentazione tecnico-amministrativa  necessaria  per  l'affidamento
dei   lavori,   potranno   realizzarsi   forme   di    collaborazione
istituzionale  tra  le  amministrazioni  e  le   societa'   pubbliche
interessate. 
 
    4) Modalita' di selezione degli interventi strategici 
 
  Per  il  Sud,  gli  interventi  verranno  individuati  prendendo  a
riferimento le priorita'  strategiche  e  le  specifiche  indicazioni
progettuali contenute nel Piano Nazionale per il Sud. 
 
  La  selezione  degli  interventi  strategici  di  competenza  delle
amministrazioni centrali e regionali avviene attraverso  un  processo
di concertazione istituzionale e tecnica  promosso  dal  Dipartimento
per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica.  Gli  esiti  di   tale
concertazione costituiscono revisione e aggiornamento  dei  Programmi
attuativi regionali (PAR). 
 
  In tale contesto, gli interventi strategici nazionali sono altresi'
inseriti in documenti programmatici sottoposti  dal  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i  Ministri
competenti per ciascun settore, all'approvazione del CIPE ai fini del
riparto delle risorse disponibili con carattere prioritario. In  caso
di mancato accordo con la Regione interessata,  l'individuazione  dei
relativi interventi strategici nazionali  avviene  previa  intesa  da
sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  comunque  coerentemente
con i contenuti del Piano Nazionale per il Sud. 
 
  L'aggiornamento  degli  strumenti  settoriali   di   programmazione
infrastrutturale terra' conto degli interventi  strategici  nazionali
cosi' individuati. 
 
  Nella selezione degli interventi si terra' conto degli esiti  della
ricognizione infrastrutturale di  cui  all'art.  22  della  legge  n.
42/2009. 
 
    5) Attuazione rafforzata: il contratto istituzionale di sviluppo 
 
  Tutti  gli  interventi  saranno  attuati  mediante  gli   strumenti
previsti dalle  normative  e  dai  regolamenti  vigenti  (Accordi  di
programma quadro, attuazione  diretta  e  regole  di  utilizzo  delle
risorse liberate). 
 
  Gli interventi prioritari e/o di  maggiore  complessita'  attuativa
saranno oggetto di appositi  atti  negoziali,  denominati  "contratti
istituzionali  di  sviluppo",  volti  a   definire   in   particolare
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi,  e
condizionalita' secondo quanto  sara'  disciplinato  con  il  decreto
legislativo di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009. 
 
  In sede di prima applicazione, e in via sperimentale, il  contratto
potra' riguardare: 
 
    • le risorse  FAS  2000-2006  oggetto  di  riprogrammaziane  gia'
individuate in sede di ricognizione  del  loro  stato  di  attuazione
(punto 1.1 delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010), nella misura  che
sara' determinata all'esito delle attivita' di verifica di  cui  alla
stessa delibera 79/2010; 
 
    • interventi in corso che a seguito delle verifiche UVER rivelino
criticita' in fase di attuazione. 
 
  Potra' riguardare altresi' le risorse liberate, nella misura in cui
saranno quantificate sulla base degli ulteriori rimborsi generati  in
seguito alla  rendicontazione  dei  Programmi  comunitari  2007-2013,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  6-sexies  del  decreto
legge n. 112/2008 e le pertinenti disposizioni comunitarie. 
 
  Il contratto istituzionale viene sottoscritto dal  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con  gli  altri  Ministri
interessati, dai  Presidenti  delle  Regioni  interessate  e  possono
parteciparvi   altre   amministrazioni   competenti,    compresi    i
concessionari di servizi pubblici. 
 
  Il contratto, atto idoneo a produrre effetti  giuridici,  definisce
l'accordo delle parti e prevede l'individuazione puntuale e specifica
degli  interventi  da  realizzare,  i  fabbisogni   a   cui   intende
rispondere,  gli  elementi  che  ne  assicurano   la   sostenibilita'
finanziaria, economica e gestionale; gli obiettivi  di  realizzazione
(efficienza) e di produzione di effetti di sviluppo  (efficacia),  in
termini dei menzionati indicatori di risultato;  la  definizione  del
cronoprogramma degli impegni e delle responsabilita' dei contraenti e
delle fasi di realizzazione; le eventuali  condizionalita',  comprese
modifiche istituzionali alla  cui  realizzazione  e'  subordinato  il
trasferimento dei fondi; l'eventuale sistema degli incentivi e  delle
penalita' collegati  al  rispetto/inadempimento  delle  clausole;  le
modalita' di monitoraggio e di valutazione degli impatti necessarie a
garantire trasparenza e tempestivita' per le decisioni e la  verifica
degli effetti. 
 
    6)  Valutazione,  monitoraggio  e  verifica  dell'avanzamento   e
dell'efficacia della programmazione 2007/2013 
 
  I processi di riprogrammazione e  di  selezione  e  attuazione  dei
progetti strategici sono accompagnati con attivita' di verifica e  di
valutazione. 
 
  E' assicurato il completo e regolare monitoraggio  periodico  degli
interventi  mediante  procedure  e  sistemi  informatici  previsti  a
legislazione vigente anche in coerenza con l'articolo 30 della  legge
n. 196/2009; il mancato rispetto di questi  requisiti  e'  sanzionato
con la sospensione dei trasferimenti delle risorse. 
 
  Nell'ambito dei controlli  previsti  nella  delibera  n.166/07,  le
attivita' di controllo effettuate dal Dipartimento per lo sviluppo  e
la  coesione  economica  collegate  ai  casi  di  stallo  o   mancato
completamento degli interventi o di non entrata  in  esercizio  degli
stessi  potranno  portare  alla  formulazione  di  proposte  per   il
superamento  delle  criticita'  rilevate   ovvero   di   revoca   dei
finanziamenti. 
 
  Le amministrazioni titolari di risorse  FAS  devono  assicurare  un
documentato sistema di controlli, che garantisca la correttezza e  la
regolarita' della spesa  presentata  alla  certificazione.  L'importo
delle spese  certificate  e  riscontrate  irregolari  a  seguito  dei
controlli previsti dalla delibera  CIPE  n.  166/07  sara'  decurtato
dalle assegnazioni disposte a favore del Programma. 
 
    7) Indirizzi per  l'accelerazione  e  la  riprogrammazione  della
spesa dei fondi strutturali 2007-2013 
 
  Premesso che: 
 
    • le modifiche alla cosiddetta regola del  disimpegno  automatico
(introdotte  dal  Regolamento  CE  539/2010  che   ha   emendato   il
Regolamento CE 1083/2006) hanno comportato un sensibile  innalzamento
della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di
fine d'anno nei 2011 e in ognuno degli anni successivi; 
 
    • e'  fortissimo  il  ritardo,  salvo  poche  Amministrazioni  di
eccellenza, nell'utilizzo dei fondi comunitari, con gravi  rischi  di
disimpegno; 
 
    • si e' fortemente modificato il  contesto  economico  e  sociale
rispetto a quello nel quale era stata costruita la programmazione dei
fondi per il periodo 2007-2013; 
 
    • il cambiamento  di  priorita'  strategiche  che  ne  deriva  e'
riflesso per il Sud nel Piano Nazionale per il Sud; 
 
  la  riprogrammazione  delle  risorse  deve  estendersi   ai   fondi
comunitari. 
 
  La riprogrammazione verra' avviata, secondo la prassi comunitaria e
nel rispetto di quanto previsto dal QSN, dal Ministro per i  rapporti
con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale  d'intesa  con  il
Ministro  dell'economia  e  finanze  e  in   concertazione   con   la
Commissione Europea. 
 
  Valgono quale riferimento per le aree del Sud le priorita'  fissate
dal Piano Nazionale per il Sud. 
 
  Al fine di assicurare che  la  riprogrammazione  avvenga  in  tempo
utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere
individuati   appropriati   obiettivi   in   termini    di    impegni
giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo  al  30  maggio
2011 e al 31  dicembre  2011,  attestato  da  quanto  registrato  nel
sistema di monitoraggio dei fondi strutturali. 
 
  I Programmi Operativi che  non  avranno  raggiunto  il  livello  di
impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto  di
riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione a  favore  di
altri Programmi nell'ambito  dello  stesso  Obiettivo  Comunitario  e
cofinanziati dallo stesso Fondo Strutturale. 
 
  Faranno fede per quanto riguarda gli impegni i dati pubblicati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGRUE  al  31  maggio
2011 e al 31  gennaio  2012,  le  riduzioni  degli  stanziamenti  dei
programmi  oggetti  di  rimodulazione  si  attueranno  sugli  importi
relativi all'annualita' 2013 dei piani finanziari  in  vigore  al  31
dicembre 2010. 
 
  Eventuali altre misure di' accelerazione saranno  definite  secondo
le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale. 
 
  Relativamente all'obbligo, previsto nel Quadro Strategico Nazionale
di  alimentare  su  base   bimestrale   il   sistema   nazionale   di
monitoraggio, l'erogazione della quota nazionale di cofinanziamento a
carico del bilancio dello Stato e' subordinata alla 
 
  corretta  e  puntuale  alimentazione  del  sistema   nazionale   di
monitoraggio, coerente con  le  spese  certificate  alla  Commissione
europea. 
 
  I grandi progetti non confermati entro  30  giorni  dalla  data  di
approvazione della delibera sono  considerati  non  realizzabili  nel
presente  ciclo  di  programmazione  e  saranno  quindi  oggetto   di
riprogrammazione. 
 
  L'attuazione  dei  Grandi  progetti  potra'   essere   disciplinata
nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo. 
 
  I processi di riprogrammazione delle risorse  comunitarie  dovranno
essere  sostenuti  da  valutazioni  operative,  in  coerenza  con   i
regolamenti comunitari, su  metodologia  individuata  dall'Unita'  di
valutazione degli investimenti pubblici e condivisa con i  Nuclei  di
valutazione e con tutte le amministrazioni titolari di Programma. 
 
    8) Nuovi progetti strategici 
 
  In riferimento all'aggiornamento degli  interventi  strategici  (di
cui  al  punto  4)  e  a  seguito  delle  attivita'  di   valutazione
finalizzate alla riprogrammazione delle risorse (di cui al punto  6),
anche in  coerenza  con  l'articolo  30  commi  8  e  9  della  legge
n.196/2009, potra' essere prevista l'attivazione  (con  modalita'  da
definire) di un fondo per finanziamento di studi di fattibilita' sino
alla  progettazione  preliminare,  con  particolare  riferimento   ai
progetti di rilievo interregionale. 
 
    9) Riduzione delle assegnazioni FAS 2000-2006 e 2007-2013 
 
  Per effetto  della  riduzione  della  dotazione  finanziaria  della
missione  di  spesa  "Sviluppo  e  riequilibrio  territoriale",  come
disposta dall'art. 2 del decreto legge n. 78/2010, allegato 1, per un
valore pari a 4.990,717 milioni di euro, le assegnazioni FAS  di  cui
alla delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013
sono  ridotte  come  da  tabella  allegata  che   costituisce   parte
integrante della presente delibera. 
 
  Per le regioni  interessate  ai  piani  di  rientro  che  intendono
utilizzare, a copertura dei debiti  sanitari,  le  risorse  FAS  come
disposto dall'art. 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni corrisponda
ad  un  ammontare  pari  a  quello  indicato  nell'allegata  tabella,
concorrono  alla  riduzione  anche  le  risorse  FAS  oggetto   della
ricognizione disposta con la delibera n. 79 del  30  luglio  2010  di
questo Comitato. 
 
  Per quanto riguarda la riduzione imputata sulla programmazione  FAS
2000-2006,  si  specifica  che  tale  riduzione  e'  prioritariamente
imputata  alla  programmazione  nazionale.  Laddove  non  emergessero
sufficienti disponibilita' in esito alla definitiva ricognizione,  si
utilizzeranno le ulteriori risorse FAS derivanti  dalla  ricognizione
disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010. 
 
          10) Programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013 
 
  Il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   la   coesione
territoriale di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze esprimono l'assenso sulla revisione  del  quadro  finanziario
dei programmi regionali FAS, gia' oggetto di presa  d'atto  da  parte
del CIPE, conseguentemente alla riduzione delle assegnazioni  di  cui
al punto 9. Fermo restando  quanto  previsto  dal  punto  2.10  della
delibera CIPE n. 1/2009 sulla  impegnabilita'  della  percentuale  di
riduzione delle risorse come previsto nell'Accordo  del  12  febbraio
2009, le Regioni possono  coprire  la  differenza  tra  la  dotazione
finanziaria  originaria  del   programma   e   le   risorse   statali
disponibili,  ovvero  adeguare   il   programma   al   nuovo   quadro
finanziario, indicando i relativi criteri. 
 
  Sulla base della revisione cosi' comunicata, da compiersi entro  un
termine massimo di' 30 giorni dalla data di assunzione della presente
delibera, sara' adottato  dal  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica il provvedimento di  messa  a  disposizione  delle
risorse (delibera CIPE n.166/2007, punto 3.1.3). Nel caso in  cui  le
Regioni comunichino di avvalersi della facolta' di cui al  precedente
capoverso di lasciare inalterato il valore del programma  provvedendo
alla copertura della differenza  con  risorse  diverse  dal  FAS,  il
suddetto Dipartimento  provvedera'  direttamente  alla  adozione  del
provvedimento di messa a disposizione  delle  risorse  ai  sensi  del
punto 3.1.3 della delibera CIPE n.166/2007. 
 
  Tale revisione nel  medesimo  termine  e'  condotta  sui  programmi
regionali FAS che non siano stati oggetto di presa  d'atto  da  parte
del CIPE, cui saranno  sottoposti  entro  15  giorni  dalla  conclusa
revisione. 
 
  Resta fermo per le Regioni  del  Mezzogiorno,  tenuto  conto  delle
linee guida per la realizzazione del Piano nazionale per il Sud,  che
i programmi FAS sono sottoposti, entro 30  giorni,  a  revisione  per
essere resi coerenti con le priorita'  strategiche  e  le  specifiche
indicazioni progettuali del Piano e per  individuare  gli  interventi
strategici. Gli stessi Programmi sono sottoposti  al  CIPE  entro  15
giorni dalla conclusa revisione. 
    Roma, 11 gennaio 2011 
 
                                     Il Presidente delegato: Tremonti 
Il segretario: Fitto 

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3,
Economia e finanze, foglio n. 189