IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed
integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale
prevede che «i lavori su parti in tensione siano effettuati da
aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto
tensione»;
Visto l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto
legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «l'esecuzione dei lavori
su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore
di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti
idonei per tale attivita'»;
Visto l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il
quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti
i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,
lettera c), numero 1)»;
Visto l'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale
prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento
ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a
47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gia' attribuite al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il
quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale
attribuzione delle relative competenze all'INAIL;
Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008
attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite
all'INAIL;
Ravvisata la necessita' di regolamentare il settore dei lavori
elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di
lavoro da adottare, nonche' alla elevata professionalita' richiesta
agli operatori del settore;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati
su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione
superiore a 1000 V. In particolare si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti
dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in
tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi
altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni
generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e
l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento e di
attrezzature innovative.
2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto
tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in
tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche,
purche' si usino attrezzature e procedure conformi alle norme
tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e
di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in
cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi
sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed
impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse
norme;
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni
previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi
automatici o telecomandati;
f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in
cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di
macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V
anche se funzionanti a tensione superiore.