IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti
il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;
Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei
vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» nonche'
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale prot. 17713 del 31 luglio 2009 relativo
al conferimento alla societa' "Valoritalia societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo
previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di
origine controllata di cui sopra;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota
prot. n. 105344 del 2 marzo 2011 nelle more di costituzione del
Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di
Trento, con nota del 1 marzo 2011 nelle more di costituzione del
Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del
provvedimento di adeguamento;
Decreta:
Art. 1
1. Il piano dei controlli per la DOC «Valdadige Terradeiforti» o
«Terradeiforti Valdadige», approvato con il decreto dirigenziale
prot. 17713 del 31 luglio 2009, e' adeguato secondo le disposizioni
del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive
disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre
2010.
2. La societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", gia'
autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17713 del 31 luglio
2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano
di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti
certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di
rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza
il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano
di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a
comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre
2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo
le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario
approvati.