IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i
livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della
direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1 luglio 2009, relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva
triflusulfuron;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 3 dicembre
2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti triflusulfuron dovevano presentare al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
31 dicembre 2009, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre
2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
triflusulfuron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2,
comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a
decorrere dal 1° gennaio 2010;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 3 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflusulfuron
revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto
ministeriale 3 dicembre 2009;
Considerato che il citato decreto 3 dicembre 2009, art. 5, comma 1,
fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione
delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
triflusulfuron la cui autorizzazione all'immissione in commercio e'
stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2010,
conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 3 dicembre 2009.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta revoca.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2011
Il direttore generale: Borrello