IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, con la quale e' stata
autorizzata la ratifica ed attuazione della Convenzione
internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose -
COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati tra
cui l'Allegato I dell'Appendice B - Regolamento concernente il
trasporto internazionale per ferrovia - RID;
Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e'
stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle
merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il
trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia - RID;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante
«Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto
di merci pericolose per ferrovia» ed, in particolare, l'allegato
tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci
pericolose per ferrovia» e successive modifiche ed integrazioni -
RID;
Vista la direttiva 1999/36CE recepita con decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di
merci pericolose e la decisione della Commissione del 4 marzo 2009
che ne modifica in parte gli allegati;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante
«Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno
di merci pericolose»;
Considerato che la predetta Direttiva 2008/68/CE abroga le
direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i relativi provvedimenti di
attuazione.
Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35 del
2010, che prevede che le norme concernenti disposizioni transitorie
aggiuntive di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III
della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'allegato II della direttiva 2008/68/CE, sezione II.2
paragrafo 3 «Disposizioni transitorie aggiuntive», che prevede gli
Stati membri possono emanare norme per l'utilizzo di vagoni cisterna
sul loro territorio;
Considerato che presupposto per il soddisfacimento di tale
condizione e' la conformita' degli equipaggiamenti di servizio del
serbatoio al RID ed il rispetto delle prove periodiche dei vagoni -
cisterna e dei vagoni - batteria secondo le disposizioni dei
paragrafi 6.8.2.4 e 6.8.3.4 del RID.;
Visto il decreto 12 settembre 1925 relativo alla «Approvazione del
regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al
trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, recante «Approvazione
delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacita'
maggiore di 80 litri -grandi serbatoi-montati su carri ferroviari -
carri-serbatoio-per trasporto di gas compressi, liquefatti o
disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto opportuno, consentire in via transitoria l'utilizzo sul
territorio nazionale di vagoni cisterna che non sono conformi alla
direttiva 2008/68/CE ma che sono stati costruiti secondo le
prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, stabilendo al
contempo le condizioni da rispettare per garantire i livelli di
sicurezza richiesti e prevedendo i tempi di una loro graduale
esclusione dal servizio;
Considerato che la predetta autorizzazione alla circolazione in
deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra
gli operatori nazionali del settore e quelli di altri Stati
appartenenti all'Unione europea, ove si e' analogamente provveduto;
Considerato infine che e' necessario nel contempo procedere alla
armonizzazione del decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive
modificazioni ed integrazioni con il Regolamento concernente il
trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia - RID-
aggiornato al progresso tecnico;
A d o t t a
il seguente decreto
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto detta norme transitorie ai sensi dell'art.
10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e norme di
armonizzazione delle disposizioni dei decreti ministeriali 12
settembre 1925 e 22 luglio 1930 con quelle del Regolamento
concernente il trasporto internazionale per ferrovia - RID, di
seguito «RID», in materia di trasporto di gas della classe 2.