IL PRESIDENTE 
 
  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi,  di  seguito  denominata  «Commissione»,
tenuto conto che con comunicazione del Ministero dell'interno  del  5
aprile 2011 e' stato reso noto che la Regione Siciliana ho convocato,
per i giorni domenica 29 e lunedi'  30  maggio  2011,  con  eventuale
turno di ballottaggio nei giorni di domenica 12 e lunedi'  13  giugno
2011, i comizi per l'elezione diretta del  Sindaco  e  del  Consiglio
comunale in 27 comuni; 
  visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo  3  del  testo
unico della radiotelevisione, approvato con  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di  indirizzo  approvati  dalla
Commissione il 13 febbraio e il 30 luglio 1997,  nonche'  l'11  marzo
2003; 
    c) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a  garantire
l'accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di
parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare  direttamente
le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1,  della
legge 10 dicembre 1993, n. 515,  e  successive  modificazioni,  e  la
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4  e
5; 
    d) la delibera sulle disposizioni  in  materia  di  comunicazione
politica, messaggi autogestiti e  informazione  della  concessionaria
pubblica nonche' tribune elettorali per  le  elezioni  provinciali  e
comunali fissate  per  i  giorni  15  e  16  maggio  2011  e  per  lo
svolgimento di  consultazioni  referendarie  nella  Regione  Autonoma
della Sardegna e nel comune  di  Magliano  Sabina  (Rieti)  approvata
dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011; 
    e) lo Statuto della Regione Siciliana; 
    f) il decreto del Presidente della Regione  Siciliana  20  agosto
1960, n. 3, modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione
Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico
delle leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella  Regione
siciliana» e successive modifiche; 
    g) la legge  della  Regione  Siciliana  15  marzo  1963,  n.  16,
sull'ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  della  Regione
Siciliana e successive modifiche; 
    h) la legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante
«Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme
per le elezioni nei consigli  comunali,  per  la  composizione  degli
organi collegiali dei  Comuni,  per  il  funzionamento  degli  organi
provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»; 
    i) la legge della Regione Siciliana 15  settembre  1997,  n.  35,
recante  «Nuove  norme  per  l'elezione  diretta  del  sindaco,   del
presidente della Provincia, del consiglio comunale  e  del  consiglio
provinciale»; 
    l) la legge della Regione  Siciliana  16  dicembre  2000,  n.  25
recante «Norme elettorali per gli enti locali  e  sulla  sfiducia  al
sindaco e al presidente della Provincia regionale»; 
    m) il decreto dell'Assessore regionale  della  Regione  Siciliana
per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie  locali  n.  634
del 15  marzo  2005  recante  «Elezioni  dei  Sindaci,  dei  Consigli
comunali e dei Consigli circoscrizionali»; 
  considerando la sostanziale concomitanza del periodo delle elezioni
in oggetto con quello delle consultazioni di cui alla delibera citata
al punto d), che interessano oltre un quarto del corpo elettorale; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
 
                              Dispone: 
 
  nei  confronti  della  RAI   radiotelevisione   italiana   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento si  riferiscono  alla
campagna per le elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per
i giorni 28 e 29 maggio, nonche' a quella per le relative elezioni di
ballottaggio, fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2011. 
  2. Alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 si estendono, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui al  provvedimento  recante
«Disposizioni  in  materia  di   comunicazione   politica,   messaggi
autogestiti e  informazione  della  concessionaria  pubblica  nonche'
tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per
i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo  svolgimento  di  consultazioni
referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e  nel  comune  di
Magliano Sabina (Rieti)», approvato dalla  Commissione  nella  seduta
del 5 aprile 2011. 
  3.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2011 
 
                                                Il presidente: Zavoli