IL PRESIDENTE
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»,
tenuto conto che con comunicazione del Ministero dell'interno del 5
aprile 2011 e' stato reso noto che la Regione Siciliana ho convocato,
per i giorni domenica 29 e lunedi' 30 maggio 2011, con eventuale
turno di ballottaggio nei giorni di domenica 12 e lunedi' 13 giugno
2011, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale in 27 comuni;
visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo
unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla
Commissione il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo
2003;
c) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire
l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di
parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente
le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e la
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e
5;
d) la delibera sulle disposizioni in materia di comunicazione
politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria
pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni provinciali e
comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo
svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma
della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) approvata
dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011;
e) lo Statuto della Regione Siciliana;
f) il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto
1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione
Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico
delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione
siciliana» e successive modifiche;
g) la legge della Regione Siciliana 15 marzo 1963, n. 16,
sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione
Siciliana e successive modifiche;
h) la legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante
«Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme
per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli
organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi
provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;
i) la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35,
recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del
presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale»;
l) la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25
recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al
sindaco e al presidente della Provincia regionale»;
m) il decreto dell'Assessore regionale della Regione Siciliana
per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634
del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei Sindaci, dei Consigli
comunali e dei Consigli circoscrizionali»;
considerando la sostanziale concomitanza del periodo delle elezioni
in oggetto con quello delle consultazioni di cui alla delibera citata
al punto d), che interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Dispone:
nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di
seguito:
Art. 1
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla
campagna per le elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per
i giorni 28 e 29 maggio, nonche' a quella per le relative elezioni di
ballottaggio, fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2011.
2. Alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 si estendono, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui al provvedimento recante
«Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche'
tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per
i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni
referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di
Magliano Sabina (Rieti)», approvato dalla Commissione nella seduta
del 5 aprile 2011.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2011
Il presidente: Zavoli