IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento e la formazione
Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di Formazione
Professionale»;
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante «Disciplina
dell'attivita' di estetista»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206,
che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni
regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali
acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, che
permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato
membro di origine la professione corrispondente;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1,
comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011,
registro n. 1, foglio n. 142, con il quale e' stato conferito
l'incarico ad interim di direttore generale della direzione generale
per le politiche per l'orientamento e la formazione;
Visto l'art. 5, comma 1, lett. l) dello stesso decreto legislativo
n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attivita'
professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso
di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1,
lettere a), b) e c);
Vista l'istanza con la quale la signora Halic Constantin Roxana,
cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo
professionale di «Cosmetician» conseguito in Romania, ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di estetista;
Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai
sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), del richiamato decreto
legislativo n. 206/07;
Udito il parere favorevole dei rappresentanti della Conferenza di
servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art.
16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, espresso nella seduta
del 3 febbraio 2011;
Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente,
dal quale si evince una congrua formazione professionale, corrisponde
per durata e contenuti alla formazione prevista dalla normativa
italiana nel settore dell'estetica;
Decreta:
Articolo unico
Il titolo professionale di «Cosmetician», rilasciato in data 14
gennaio 2010, dal Consiglio Nazionale di Formazione Professionale
degli Adulti di Bucarest (Romania), alla signora Halic Constantin
Roxana, nata a Bucarest (Romania) il 17 novembre 1970, e'
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
dell'attivita' professionale di «Estetista», in qualita' di
lavoratore dipendente o autonomo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 1° marzo 2011
Il direttore generale: Paduano