IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
  Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo  sviluppo  del
mercato interno dei servizi postali  comunitari  e  il  miglioramento
della qualita' del servizio; 
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo  in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista  la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva  97/67/CE  per
quanto riguarda l'ulteriore apertura  alla  concorrenza  dei  servizi
postali della Comunita'; 
  Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva  97/67/CE  per  quanto
riguarda il pieno  completamento  del  mercato  interno  dei  servizi
postali comunitari; 
  Visto l'articolo 37 della legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  menzionata   direttiva
2008/6/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 22  luglio  1999,  n.  261,  recante
  attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole  comuni  per
  lo sviluppo del mercato interno dei servizi  postali  comunitari  e
  per il miglioramento della qualita' del servizio 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b) la parola: «pubblica» e' soppressa; 
    b) la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  «c)  "punti  di
accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare  gli  uffici
postali e le cassette postali messe a disposizione  del  pubblico,  o
sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale
o dei fornitori dei servizi postali dove gli  invii  postali  possono
essere depositati dai mittenti nella rete postale;»; 
    c) la lettera d) e' sostituita dalla  seguente:  «d)  "raccolta":
l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore
di servizi postali;»; 
    d) la  lettera  f)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «f)  "invio
postale": l'invio, nella forma definitiva al  momento  in  cui  viene
preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta,  oltre
agli  invii  di  corrispondenza,  di  libri,   cataloghi,   giornali,
periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;»; 
    e) alla lettera h), le parole da:  «definito»  a:  «lettera  p),»
sono soppresse; 
    f) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) "fornitore del
servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o
privato, che fornisce un servizio postale universale  sul  territorio
nazionale e la cui identita' e' stata notificata alla Commissione;»; 
    g) la lettera p) e' soppressa; 
    h) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: 
    «q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo  che  stabilisce  i
diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e  che  consente
alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero
gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma
di  "autorizzazione  generale"  oppure  di   "licenza   individuale",
definite come segue: 
      1)  "autorizzazione  generale":  ogni  autorizzazione  che  non
richiede al fornitore di un servizio postale interessato di  ottenere
una esplicita  decisione  da  parte  dell'amministrazione  competente
prima  dell'esercizio  dei  diritti  derivanti   dall'autorizzazione,
indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da  una  "licenza
per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno
per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione; 
      2)  "licenza   individuale":   ogni   autorizzazione   concessa
dall'amministrazione  competente,   la   quale   conferisce   diritti
specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le
operazioni di  tale  impresa  ad  obblighi  specifici  che  integrano
l'autorizzazione  generale,  qualora  detto   fornitore   non   possa
esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di  previa  decisione
dell'amministrazione competente;»; 
    i) la lettera u) e'  sostituita  dalla  seguente:  «u)  "esigenze
essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica
che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura  di
servizi postali,  quali  la  riservatezza  della  corrispondenza,  la
sicurezza del funzionamento della rete in  materia  di  trasporto  di
sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni  di  lavoro  e  dei
sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti  o
dalle disposizioni amministrative  ovvero  dagli  accordi  collettivi
negoziati tra le parti sociali nazionali in  conformita'  al  diritto
comunitario e nazionale e, nei  casi  in  cui  sia  giustificato,  la
protezione  dei   dati,   la   tutela   dell'ambiente   e   l'assetto
territoriale; la protezione dei dati puo' comprendere  la  protezione
dei dati personali, la riservatezza delle  informazioni  trasmesse  o
conservate, nonche' la tutela della vita privata;»; 
    l) dopo la lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      «u-bis) "fornitore  di  un  servizio  postale":  l'impresa  che
fornisce uno o piu' servizi postali; 
      u-ter) "invii di  posta  massiva":  invii  non  raccomandati  o
assicurati  diversi  dalla  pubblicita'  diretta  per  corrispondenza
consegnati in grandi quantita' ai fornitori di servizi postali presso
i punti di accesso individuati dai fornitori stessi; 
      u-quater)   "Autorita'    nazionale    di    regolamentazione":
l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione  del
settore postale di cui alla direttiva  2008/6/CE,  di  seguito  anche
"autorita' di regolamentazione"; 
      u-quinquies) "servizi  forniti  a  tariffa  unitaria":  servizi
postali la cui tariffa e' fissata per invii postali singoli.». 
  2. L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  2  (Autorita'  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
postale). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale  di  regolamentazione
del settore postale, di seguito  denominata "Agenzia",  la  quale  e'
designata autorita' nazionale  di  regolamentazione  per  il  settore
postale  ai  sensi  dell'articolo  22  della  direttiva  97/67/CEE  e
successive modificazioni. 
  2. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto  e  funzionalmente
indipendente rispetto agli operatori del settore postale. 
  3.  L'Agenzia  opera  sulla   base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di  trasparenza  e  di
economicita'.  Per  quanto  non  previsto  dal   presente   articolo,
all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300. 
  4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio,
le seguenti funzioni: 
    a) regolazione dei mercati postali; 
    b) partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione  europea
e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione; 
    c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualita'  e
caratteristiche del servizio postale universale di  cui  all'articolo
12,  anche  con  riferimento  alla  determinazione  dei  criteri   di
ragionevolezza  funzionali  alla   individuazione   dei   punti   del
territorio nazionale necessari a garantire una regolare  ed  omogenea
fornitura del servizio; 
    d) adozione di provvedimenti regolatori  in  materia  di  accesso
alla rete postale e relativi servizi,  determinazione  delle  tariffe
dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei  mercati
postali; 
    e) svolgimento, anche attraverso soggetti  terzi,  dell'attivita'
di monitoraggio, controllo e verifica del  rispetto  di  standard  di
qualita' del servizio postale universale; 
    f) vigilanza - anche avvalendosi degli  organi  territoriali  del
Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi
a carico del fornitore del servizio universale e su quelli  derivanti
da  licenze  ed  autorizzazioni,  con  particolare  riferimento  alle
condizioni generali della fornitura dei servizi postali; 
    g) analisi e monitoraggio dei mercati  postali,  con  particolare
riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un
apposito osservatorio. 
  5. L'Agenzia e' dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto  delle
disposizioni dell'articolo 21, in caso  di  inosservanza  dei  propri
provvedimenti o in caso di mancata  ottemperanza  anche  parziale  da
parte dei soggetti esercenti i  servizi  postali  alle  richieste  di
informazioni, o a quelle  connesse  all'effettuazione  dei  controlli
ovvero nel caso in cui le informazioni e i  documenti  acquisiti  non
siano veritieri. 
  6.  Le  funzioni   dell'Agenzia   di   programmazione,   indirizzo,
regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate
ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con  funzioni  di
Presidente, nominati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico.  Le  designazioni  effettuate  dal
Governo  sono  previamente  sottoposte  al  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari. In nessun caso  le  nomine  possono  essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle  predette
Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere  all'audizione
delle persone designate.  I  membri  del  Collegio  sono  scelti  tra
persone  dotate  di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica  di
componente del  Collegio  e'  incompatibile  con  incarichi  politici
elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro  che  abbiano
interessi  di  qualunque  natura  in  conflitto   con   le   funzioni
dell'Agenzia.  Il   Collegio   adotta   le   deliberazioni   relative
all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui
al comma 5. Le funzioni di controllo  di  regolarita'  amministrativo
contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia
sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo
8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300. Il  presidente  del  Collegio  dei  revisori  e'  designato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte  al  Collegio,  da'  attuazione  alle  deliberazioni  e   ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento  delle  sue  finalita'  istituzionali.   Il   direttore
generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non  rinnovabili,
con la procedura prevista  dall'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Al  direttore  generale  non  si
applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  8. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante al Presidente
del  Collegio  e  a   ciascuno   dei   suoi   componenti   e'   pari,
rispettivamente, ad euro 150.000 e euro 120.000 annui. Al  Presidente
e a ciascun componente, dipendenti da pubbliche amministrazioni,  che
optino per il mantenimento  del  proprio  trattamento  economico,  e'
corrisposta una indennita' pari, rispettivamente, ad  euro  60.000  e
euro 40.000 annui. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14. 
  9. I membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre  anni  e
possono essere confermati una sola  volta.  A  pena  di  decadenza  i
membri del Collegio e il direttore generale non  possono  esercitare,
direttamente o indirettamente, alcuna attivita'  professionale  o  di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o
privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,  ivi
compresi gli incarichi  elettivi  o  di  rappresentanza  nei  partiti
politici, ne' avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese
operanti nel settore.  I  componenti  del  Collegio  e  il  direttore
generale,  ove  dipendenti   di   amministrazioni   pubbliche,   sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il  relativo  posto  in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 
  10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri
del  Collegio  dell'Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti
nel settore. La violazione di tale divieto e' punita,  salvo  che  il
fatto costituisca reato, con una sanzione  amministrativa  pecuniaria
pari  ad  un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
All'imprenditore  che  abbia  violato  tale  divieto  si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati  secondo  il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
  11. Il Collegio  dell'Agenzia  puo'  essere  sciolto  per  gravi  e
motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento  dell'Agenzia  e
al  perseguimento  dei  suoi  fini  istituzionali,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.  Con  il
medesimo  decreto  e'  nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita, per un periodo non superiore a sei mesi,  le  funzioni  del
Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente,
si procede al  rinnovo  del  Collegio  dell'Agenzia,  secondo  quanto
disposto dal comma 6. 
  12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni  di  cui  al  comma  4,
attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale  per  la  regolamentazione  del  settore  postale,  di   cui
all'articolo 21  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane,  finanziarie  e
strumentali. Il personale trasferito  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico non potra' superare 1'80 per cento  della  consistenza  del
personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso  la  stessa
direzione generale. 
  13. Al personale che  accede  al  ruolo  organico  dell'Agenzia  e'
riconosciuta una  collocazione  professionale  equivalente  a  quella
ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad  applicarsi
la contrattazione collettiva del  comparto  di  provenienza,  nonche'
l'inquadramento  previdenziale  del  comparto  di   provenienza,   in
riferimento sia al trattamento pensionistico che  al  trattamento  di
fine servizio o fine rapporto. 
  14.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell'Agenzia   si
provvede: 
    a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le  risorse
finanziarie di cui al comma 12; 
    b) mediante un contributo di importo non  superiore  all'uno  per
mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al  settore  postale,
versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto,  per
il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio
universale stesso e dei  proventi  per  i  servizi  affidati  in  via
esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo e' versato  entro  il
31 luglio di ogni anno e le relative somme  affluiscono  direttamente
al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  18,
la misura del contributo e le modalita'  di  versamento  al  bilancio
dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia. 
  15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  entro  un
mese dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
attuazione  della  direttiva  2008/6/CE,  e'  approvato  lo   statuto
dell'Agenzia, con  cui  sono  definite,  nel  rispetto  del  presente
decreto, le  finalita'  e  i  compiti  istituzionali,  i  criteri  di
organizzazione e funzionamento,  le  competenze  degli  organi  e  le
modalita' di esercizio delle funzioni. 
  16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  entro  un
mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e  secondo
i  criteri  da  esso  stabiliti,  e'  approvato  il  regolamento  che
definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia  e
ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unita'. 
  17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui  al
comma 16, sono individuate le  risorse  di  personale  e  le  risorse
strumentali del Ministero da  trasferire  all'Agenzia  ai  sensi  del
comma 12 e ne e' disposto il trasferimento. 
  18. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
quindici giorni dalla data di adozione del decreto di  cui  al  comma
17, e' stabilito l'ammontare delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili
a legislazione vigente per il Ministero dello  sviluppo  economico  -
Direzione generale per la regolamentazione  del  settore  postale,  e
sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie
del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto  sono
altresi' determinate, in sede di prima applicazione,  la  misura  del
contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e  le  modalita'  di
versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno  di
attivita' dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a)
del  comma  14  puo'  essere  ridotta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo  del  contributo
di cui alla lettera b) del medesimo comma  e  dei  costi  complessivi
dell'Agenzia. 
  19.  L'Agenzia  adotta  un  proprio  regolamento  di  contabilita',
ispirato,  ove  richiesto  dall'attivita'  dell'Agenzia,  a  principi
civilistici, anche in deroga  alle  disposizioni  sulla  contabilita'
pubblica. Il regolamento di cui al presente comma e' sottoposto  alla
preventiva approvazione del Ministero dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  20. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette  al  Parlamento,
entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  una  relazione  predisposta
dall'Agenzia sull'attivita' da essa svolta nell'anno precedente. 
  22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
  3. L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la fornitura  del
servizio universale  e  delle  prestazioni  in  esso  ricomprese,  di
qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del
territorio nazionale, incluse le situazioni particolari  delle  isole
minori  e  delle  zone  rurali  e  montane,  a   prezzi   accessibili
all'utenza. 
  2.  Il  servizio  universale,  incluso   quello   transfrontaliero,
comprende: 
    a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e  la  distribuzione
degli invii postali fino a 2 kg; 
    b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e  la  distribuzione
dei pacchi postali fino a 20 kg; 
    c) i servizi relativi  agli  invii  raccomandati  ed  agli  invii
assicurati. 
  3. Le dimensioni minime e massime degli invii  postali  considerati
sono  quelle   fissate   nelle   disposizioni   pertinenti   adottate
dall'Unione postale universale. 
  4. A decorrere dal 1°  giugno  2012,  la  pubblicita'  diretta  per
corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale. 
  5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue: 
    a) la qualita' e' definita  nell'ambito  di  ciascun  servizio  e
trova riferimento nella normativa europea; 
    b) il servizio e' prestato  in  via  continuativa  per  tutta  la
durata dell'anno; 
    c) la dizione "tutti i  punti  del  territorio  nazionale"  trova
specificazione,  secondo  criteri   di   ragionevolezza,   attraverso
l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso,  al  fine  di
tenere  conto  delle  esigenze  dell'utenza.   Detti   criteri   sono
individuati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione; 
    d) la determinazione  del  "prezzo  accessibile"  deve  prevedere
l'orientamento ai costi  in  riferimento  ad  un'efficiente  gestione
aziendale. 
  6. Il fornitore del servizio universale  garantisce  per  almeno  5
giorni a settimana: 
    a) una raccolta; 
    b) una distribuzione  al  domicilio  di  ogni  persona  fisica  o
giuridica  o,  in  via   di   deroga,   alle   condizioni   stabilite
dall'autorita' di regolamentazione in installazioni appropriate. 
  7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e' autorizzata
dall'autorita'  di  regolamentazione,  in  presenza  di   particolari
situazioni  di  natura  infrastrutturale  o  geografica   in   ambiti
territoriali con una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque
fino ad un massimo di un ottavo  della  popolazione  nazionale.  Ogni
circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di
regolamentazione ai sensi  del  presente  comma  e'  comunicata  alla
Commissione europea. 
  8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita': 
    a) offrire un  servizio  tale  da  garantire  il  rispetto  delle
esigenze essenziali; 
    b) offrire agli utenti, in condizioni  analoghe,  un  trattamento
identico; 
    c) fornire un  servizio  senza  discriminazioni,  soprattutto  di
ordine politico, religioso o ideologico; 
    d)  fornire  un  servizio  ininterrotto,  salvo  casi  di   forza
maggiore; 
    e)  evolvere  in  funzione  del  contesto  tecnico,  economico  e
sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza. 
  9. Restano impregiudicate le misure  che  le  competenti  autorita'
adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti  nel  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli  36
e 52, e che riguardano  in  particolare  la  moralita'  pubblica,  la
pubblica  sicurezza,  comprese  le  indagini  criminali,  e  l'ordine
pubblico. 
  10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a informare  gli
utenti  nonche'   i   fornitori   di   servizi   postali   circa   le
caratteristiche del servizio universale offerto, in  particolare  per
quanto riguarda le condizioni  generali  di  accesso  ai  servizi,  i
prezzi e il livello di qualita'.  L'informativa,  avente  ad  oggetto
notizie precise ed  aggiornate,  ha  cadenza  regolare  e,  comunque,
almeno  annuale.  L'informativa   avviene   a   mezzo   di   adeguata
pubblicazione.  L'autorita'   di   regolamentazione   comunica   alla
Commissione europea le modalita' con cui  sono  rese  disponibili  le
informazioni di cui al presente comma. 
  11. Il fornitore del servizio universale e' designato nel  rispetto
del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi dei  costi  del
servizio universale nonche' dei seguenti criteri: 
    a)  garanzia  della  continuita'  della  fornitura  del  servizio
universale  in  considerazione  del  ruolo  da  questo  svolto  nella
coesione economica e sociale; 
    b) redditivita' degli investimenti; 
    c) struttura organizzativa dell'impresa; 
    d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio; 
    e) esperienza di settore; 
    f) eventuali pregressi rapporti con la  pubblica  amministrazione
nel settore specifico, con esito positivo. 
  12. L'onere per la fornitura del servizio universale e' finanziato: 
    a) attraverso trasferimenti posti a  carico  del  bilancio  dello
Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel  contratto
di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del  servizio  universale,  secondo  le  modalita'   previste   dalla
normativa vigente; 
    b) attraverso il fondo di compensazione di  cui  all'articolo  10
del presente decreto. 
  13.  Il  calcolo  del  costo  netto  del  servizio  universale   e'
effettuato nel rispetto degli  orientamenti  di  cui  all'allegato  I
della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008. 
  14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica  annualmente  la
quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalita'  di
finanziamento dello stesso.». 
  4. L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Servizi affidati in  esclusiva).  -  1.  Per  esigenze  di
ordine pubblico, sono affidati in  via  esclusiva  al  fornitore  del
servizio universale: 
    a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con  la  notificazione  di  atti
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890,  e  successive
modificazioni; 
    b) i servizi inerenti le  notificazioni  a  mezzo  posta  di  cui
all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». 
  5. All'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «licenza  individuale»,  sono
aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «da  parte  del  Ministero  dello
sviluppo economico»; 
    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «servizi  in  questione»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero a obblighi  di  contribuzione
finanziaria  ai  meccanismi  di  condivisione  dei   costi   di   cui
all'articolo 10 del presente decreto.»; 
    c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole: «regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
emanarsi  entro  novanta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«provvedimento dell'autorita' di regolamentazione da  emanarsi  entro
centottanta giorni»; 
      2) dopo le parole: «gli obblighi a carico  dei  titolari  delle
licenze stesse,» sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in
materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,». 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «dell'autorita'  di  regolamentazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  Ministero  dello   sviluppo
economico»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il rilascio  dell'autorizzazione  generale,  anche  per  il
fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione  del
mercato  e  dell'organizzazione  dei  servizi  postali,  puo'  essere
subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo
anche alla qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi
in questione, ovvero  a  obblighi  di  contribuzione  finanziaria  ai
meccanismi di condivisione dei  costi  di  cui  all'articolo  10  del
presente decreto. Detti obblighi sono determinati  con  provvedimento
dell'autorita' di regolamentazione.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Con  provvedimento  dell'autorita'  di  regolamentazione,   da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione  della  direttiva  2008/6/CE,  sono
individuati  i  casi  in  cui   l'attivita'   puo'   essere   avviata
contestualmente all'invio  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,
mediante posta elettronica certificata o raccomandata con  avviso  di
ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attivita'  e  i
casi nei quali l'attivita'  puo'  avere  inizio  dopo  quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione,  salvo  che  sia
comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di
chiarimenti o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino  alla
ricezione di questi ultimi. L'atto di  assenso,  se  illegittimamente
formato,  e'  annullato,  salvo  che  l'interessato   provveda,   ove
possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.»; 
    d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le  parole:  «Con  il  regolamento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con il provvedimento»; 
      2) dopo le parole: «autorizzazione generale,», sono inserite le
seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni  di  lavoro
di cui all'articolo 18-bis,». 
  7. All'articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad istituire  la
separazione contabile sulla base  di  principi  di  contabilita'  dei
costi  applicati  coerentemente  e   obiettivamente   giustificabili,
distinguendo chiaramente tra i singoli  servizi  ed  i  prodotti  che
fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.»; 
    b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nell'alinea, le parole: «riservati  e  non  riservati»  sono
soppresse; 
      2) alla lettera a) la parola: «particolare» e' sostituita dalle
seguenti: «o prodotto particolare»; 
      3) alla lettera b),  le  parole:  «particolare  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «servizio o prodotto particolare»; 
      4) alla lettera  b),  numero  3),  la  parola:  «riservati»  e'
sostituita dalla seguente: «universali»; 
      5) alla  lettera  b),  dopo  il   numero  3),  e' aggiunto,  in
fine, il seguente: 
  «3-bis) I costi comuni necessari  per  la  prestazione  di  servizi
universali  e  di  servizi  non  universali  sono  imputati  in  modo
appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono
essere applicati gli stessi fattori di costo.»; 
    c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
conformita' del sistema di separazione contabile e' verificata da  un
organismo  competente  indipendente  dal   fornitore   del   servizio
universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del
servizio universale.»; 
    d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «3-bis. L'autorita' di regolamentazione puo' adottare altri sistemi
di contabilita' dei costi, compatibili con le previsioni  di  cui  al
comma 2. Di tale adozione l'autorita' informa la Commissione  europea
prima della relativa applicazione. 
  3-ter.  L'autorita'  di  regolamentazione  tiene   a   disposizione
informazioni,  sufficientemente  dettagliate,  circa  i  sistemi   di
contabilita'  dei  costi  applicati  dal   fornitore   del   servizio
universale e trasmette dette informazioni alla  Commissione  europea,
su richiesta. 
  3-quater. Su richiesta dell'autorita' di regolamentazione  e  della
Commissione  europea,  i  fornitori  di  servizi  postali  mettono  a
disposizione,  in  via  riservata,  le  informazioni  dettagliate  in
materia di contabilita' risultanti dai sistemi  di  cui  al  presente
articolo. 
  3-quinquies. I fornitori di servizi postali che  contribuiscono  al
fondo di compensazione di cui all'articolo 10  del  presente  decreto
assicurano la separazione della contabilita' al fine di garantire  il
funzionamento del fondo stesso.». 
  8. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole da: «e nella misura» fino a:  «non  procurano  al»
sono sostituite dalle seguenti: «in cui il»; 
      2)  dopo  le  parole:  «predetto  servizio»  sono  inserite  le
seguenti: «non ricava dalla fornitura del servizio universale  e  dai
servizi in esclusiva di cui all'articolo 4»; 
    b) al comma  2,  dopo  le  parole:  «licenze  individuali»,  sono
inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale»; dopo le parole:
«introiti lordi» sono inserite le seguenti:  «,  relative  a  servizi
sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,»; 
    c) al comma 3, le parole da: « - con riferimento» fino alla  fine
del comma sono soppresse. 
  9. All'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  22  luglio
1999,  n.  261,  le  parole  da:  «delle  comunicazioni»  a:   «della
navigazione  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dello  sviluppo
economico, di concerto, per quanto di rispettiva  competenza,  con  i
Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della   salute,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e dei trasporti,». 
  10. All'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica dell'articolo  13  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Tariffe  delle  prestazioni  rientranti  nell'ambito  del   servizio
universale»; 
    b) il comma 1 e' soppresso; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale
sono   determinate,   nella   misura   massima,   dall'autorita'   di
regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del  recupero
di efficienza. In sede di prima applicazione si fa  riferimento  alle
linee guida di cui alla deliberazione CIPE n.  77  del  29  settembre
2003»; 
    d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nell'alinea, le parole: «Le tariffe ed i prezzi  di  cui  ai
commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le tariffe  di  cui  al
comma 2»  e  la  parola:  «fissati»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«fissate»; 
      2) alla lettera b), la parola: «correlati» e' sostituita  dalla
seguente: «correlate»; 
      3) alla lettera c), la parola: «fissati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «fissate»; 
      4) alla lettera e), la parola: «discriminatori»  e'  sostituita
dalla seguente: «discriminatorie»; 
    e) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. Qualora  il  fornitore  del  servizio  universale  applichi
prezzi speciali, ad  esempio  per  servizi  prestati  ad  utenti  che
esercitano attivita' commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori
postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza  e
non  discriminazione  per  quanto  riguarda  sia  i  prezzi  sia   le
condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate,
si applicano sia fra i terzi sia  fra  i  terzi  e  i  fornitori  del
servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi
devono inoltre essere disponibili  per  gli  utenti,  in  particolare
singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»; 
    f) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «3-ter. In caso di accordi  sulle  spese  terminali  per  la  posta
transfrontaliera  intracomunitaria,   il   fornitore   del   servizio
universale rispetta i seguenti principi: 
    a) fissazione delle spese terminali  in  relazione  ai  costi  di
trattamento  e  di  distribuzione  della  posta  transfrontaliera  in
entrata; 
    b) collegamento dei livelli di remunerazione con la  qualita'  di
servizio fornita; 
    c)   garanzia   di   spese   terminali    trasparenti    e    non
discriminatorie.». 
  11. L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Reclami). - 1.  Il  fornitore  del  servizio  postale  e'
tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per
la gestione dei reclami degli  utenti,  in  particolare  in  caso  di
smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme  di
qualita' del servizio, ivi comprese le procedure per  determinare  di
chi  sia  la  responsabilita',  qualora  sia  coinvolto  piu'  di  un
operatore,  nonche'  le  procedure  conciliative   in   sede   locale
uniformate ai principi comunitari. E' altresi' fissato il termine per
la trattazione dei  reclami  medesimi  e  per  la  comunicazione  del
relativo esito all'utente. 
  2. Nei casi  in  cui  il  fornitore  del  servizio  e'  chiamato  a
rispondere dei disservizi e' previsto un sistema  di  rimborso  o  di
compensazione. 
  3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente,
l'interessato puo' rivolgersi, individualmente o in collegamento  con
le  associazioni  nazionali   dei   consumatori   e   degli   utenti,
all'autorita' di regolamentazione. 
  4. E' fatta salva la facolta' di adire l'Autorita'  giurisdizionale
indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e
2 ovvero, in  alternativa,  di  attivare  meccanismi  di  risoluzione
extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto  legislativo
4 marzo 2010, n. 28. 
  5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono
servizi  postali  pubblicano  annualmente  informazioni  relative  al
numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone
l'autorita' di regolamentazione.». 
  12. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.
261, e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Informazioni). - 1. I fornitori  di  servizi  postali
sono tenuti a comunicare all'autorita' di regolamentazione, anche  in
via  riservata,  osservando  i  tempi  ed  il  livello  di  dettaglio
richiesti, tutte le informazioni, anche di  carattere  finanziario  e
attinenti alla fornitura del  servizio  universale,  necessarie  alle
seguenti finalita': 
    a)  assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente decreto  nonche'  nelle  decisioni  adottate  ai  sensi  del
presente decreto; 
    b) perseguire fini statistici chiaramente definiti. 
  2.  L'autorita'  di  regolamentazione  fornisce  alla   Commissione
europea, previa  richiesta,  informazioni  appropriate  e  pertinenti
necessarie all'esecuzione delle sue funzioni. 
  3. L'autorita' di regolamentazione, qualora  ritenga  riservate  le
informazioni di cui al comma 1, ne  garantisce  la  riservatezza  del
trattamento, in conformita' alle regole comunitarie  e  nazionali  in
materia di riservatezza degli affari.». 
  13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di
cui all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale  e
i soggetti esercenti servizi postali di  cui  agli  articoli  5  e  6
contribuiscono  alle  spese  di   funzionamento   dell'autorita'   di
regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2,  comma
14, lettera b), del presente decreto.». 
  14. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.
261, e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). - 1.  I
soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11,
5 e  6,  sono  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  in  materia  di
condizioni di lavoro previsti dalla legislazione  nazionale  e  dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.». 
  15. L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  19  (Responsabilita').  -  1.  La  responsabilita'  per   la
fornitura  dei  servizi  postali  e'  disciplinata,  per  quanto  non
stabilito dal presente decreto  o  da  disposizioni  speciali,  dalle
norme del codice civile.». 
  16. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «e dei servizi riservati» sono soppresse; 
      2) le parole: «da euro  cinquemilacentosessantaquattro  a  euro
cinquantunomilaseicentoquarantacinque»    sono    sostituite    dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»; 
    b) al comma 2, le parole: «l'autorita' di regolamentazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' di regolamentazione,»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente
decreto, attribuito  in  via  esclusiva  al  fornitore  del  servizio
universale, e'  punito  con  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da
cinquemila euro a centocinquantamila euro.»; 
    d) al comma 4, le parole: «da euro duemilacinquecentottandadue  a
euro   venticinquemilaottocentoventidue»   sono   sostituite    dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»; 
    e) al comma 5, le  parole:  «da  euro  cinquecentosedici  a  euro
cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle  seguenti:  «da
cinquemila euro a centocinquantamila euro»; 
    f) al comma 6, le parole: «da euro millecinquecentoquarantanove a
euro  quindicimilaquattrocentonovantatre»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»; 
    g) al comma 7, le  parole:  «da  euro  cinquecentosedici  a  euro
cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle  seguenti:  «da
cinquemila euro a centomila euro»; 
    h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con
le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e
delle  notizie  richiesti  dall'autorita'  di  regolamentazione  sono
puniti  con  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  mille  euro  a
centocinquantamila euro. 
  7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini  e  alle  diffide
dell'autorita'  di  regolazione,  impartiti  ai  sensi  del  presente
decreto, sono puniti con la  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da
diecimila euro a centocinquantamila euro. 
  7-quater. In caso di reiterate violazioni degli  obblighi  inerenti
alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il  Ministero
dello   sviluppo   economico,   su   proposta    dell'autorita'    di
regolamentazione,  puo'  disporre,  previa  diffida,  la  sospensione
ovvero la revoca dell'affidamento del servizio. 
  7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 14, lettera a).»; 
    i) al comma 8,  le  parole:  «agli  organi  del  Ministero  delle
comunicazioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'autorita',  che
puo',  nell'esercizio  di  tale  potere,   avvalersi   degli   organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da
stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16». 
  17. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  la  parola:  «fissate»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«predisposte»; 
      2)  le  parole:  «dal  Ministro   delle   comunicazioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' di regolamentazione»; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «2-bis.  All'aggiornamento  e  alla  modifica  delle   disposizioni
dell'allegato  al   presente   decreto   legislativo   derivanti   da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE  si  provvede  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo
11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
  2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono  sulle
disposizioni di cui al decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE  relativa  ai  servizi
nel mercato interno.». 
  18. L'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Norme transitorie). - 1.  Fino  alla  piena  operativita'
dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque  non  oltre  due  mesi
dalla data di adozione del decreto di cui al comma  18  del  medesimo
articolo  2,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  continua  ad
esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale. 
  2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11  dell'articolo  3,  il
servizio universale e'  affidato  a  Poste  Italiane  S.p.A.  per  un
periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni
cinque anni il Ministero dello  sviluppo  economico  verifica,  sulla
base di un'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione, che
l'affidamento del servizio universale a  Poste  Italiane  S.p.A.  sia
conforme ai criteri di cui alle lettere da a)  ad  f)  del  comma  11
dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si  registri  un
miglioramento di efficienza, sulla  base  di  indicatori  definiti  e
quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo della verifica
di cui al periodo precedente, il Ministero dello  sviluppo  economico
dispone la revoca dell'affidamento. 
  3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti  dell'autorita'  di
regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4,  e  all'articolo  6,
comma  2,  si  applica  la  disciplina  vigente  al   momento   della
pubblicazione del decreto legislativo di attuazione  della  direttiva
2008/6/CE. 
  4. Sino all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  attuative  in
materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei  titolari  di
autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad
applicarsi la disciplina vigente al momento della  pubblicazione  del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. 
  5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni  regolatorie
di  settore,  restano  efficaci,  purche'   non   incompatibili,   le
discipline  vigenti  al  momento  della  pubblicazione  del   decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  29
          marzo 1973, n. 156  (Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia postale, di  bancoposta
          e di  telecomunicazioni),  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113. 
              -  Il  decreto-legge  del  1°  dicembre  1993,  n.  487
          (Trasformazione dell'Amministrazione delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   in   ente    pubblico    economico    e
          riorganizzazione  del  Ministero),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n.  283  e  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
              - La direttiva 97/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
          gennaio 1998, n. L 15. 
              - Il decreto legislativo del 22  luglio  1999,  n.  261
          (Attuazione della  direttiva  97/67/CE  concernente  regole
          comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei  servizi
          postali comunitari e per il  miglioramento  della  qualita'
          del servizio.), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          agosto 1999, n. 182. 
              - Il decreto-legge  del  16  maggio  2008,  n.  85,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114,
          e convertito, con modificazioni, dalla legge del 14  luglio
          2008, n. 121. 
              - Il testo dell'art. 1, commi 376 e  377,  della  legge
          del  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: 
              «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione. 
              377. A far data dall'applicazione, ai sensi  del  comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi  2,
          2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,  10-bis,  10-ter,  12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  28
          novembre  2008,  n.  197,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O. 
              - La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          5 luglio 2002, n. L 176. 
              - La direttiva 2008/6/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          27 febbraio 2008, n. L 52. 
              - Il testo dell'art. 37 della legge 4 giugno  2010,  n.
          96 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 37 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/6/CE,  in  materia  di  completamento   del
          mercato interno dei servizi postali comunitari).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con  le
          modalita' di cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi
          volti a recepire  la  direttiva  2008/6/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica
          la  direttiva  97/67/CE  per  quanto  riguarda   il   pieno
          completamento  del  mercato  interno  dei  servizi  postali
          comunitari. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'art. 2, nonche' dei seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                a) determinare, nel contesto di  piena  apertura  del
          mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi
          postali e  del  servizio  postale  universale,  nonche'  di
          accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o  dei
          servizi   postali   a   condizioni   trasparenti   e    non
          discriminatorie, assicurando, fatto salvo  quanto  previsto
          dall'art. 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far  data  dal
          31 dicembre 2010 non siano concessi ne' mantenuti in vigore
          diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura
          di servizi postali; 
                b) garantire che la fornitura dei servizi postali non
          crei situazioni  di  concorrenza  sleale  e  risponda  alle
          esigenze  essenziali,   come   definite   dalla   direttiva
          2008/6/CE, con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di non discriminazione nonche'  delle  condizioni
          di lavoro previste dalla  legislazione  nazionale  e  dalla
          contrattazione collettiva di lavoro di riferimento; 
                c) garantire che la designazione  del  fornitore  del
          servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad
          assicurarne la redditivita' degli investimenti.  Fissare  i
          principi tariffari  e  di  trasparenza  contabile.  Fissare
          principi  e  criteri   ai   fini   del   calcolo   per   la
          determinazione del costo netto della fornitura del servizio
          universale in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  14
          della  direttiva  97/67/CE,  e  successive   modificazioni,
          nonche' dall'allegato I alla direttiva 97/67/CE in  materia
          di orientamenti per il calcolo dell'eventuale  costo  netto
          del servizio universale; 
                d)  prevedere  per  gli   operatori   autorizzati   e
          licenziatari  obblighi  in  merito  alla   qualita',   alla
          disponibilita'  e  all'esecuzione   dei   servizi,   ovvero
          obblighi di  contribuzione  finanziaria  ai  meccanismi  di
          condivisione dei costi di cui all'art.  7  della  direttiva
          97/67/CE, e successive modificazioni; 
                e) determinare norme di qualita' per la fornitura del
          servizio universale e la creazione di  un  sistema  che  ne
          garantisca  il  rispetto,  compatibili  con  le  norme   di
          qualita'   fissate   per   i    servizi    transfrontalieri
          intracomunitari; prevedere la revisione  delle  fattispecie
          sanzionatorie  a  carico   del   fornitore   del   servizio
          universale nonche' degli altri operatori  postali  con  una
          diversa graduazione degli  importi  delle  sanzioni  stesse
          nell'ambito delle previsioni di cui all'art.  2,  comma  1,
          lettera c), della presente legge; 
                f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche; 
                g) assicurare che  i  fornitori  di  servizi  postali
          forniscano, in  particolare  alle  autorita'  nazionali  di
          regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere
          finanziario  e  attinenti  alla  fornitura   del   servizio
          universale; 
                h)   assicurare   che   l'autorita'   nazionale    di
          regolamentazione indipendente dall'operatore, designata  ai
          sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE,  e  successive
          modificazioni, svolga le funzioni  di  regolamentazione  in
          regime  di  autonomia  tecnico-operativa  e  in  piena   ed
          effettiva separazione strutturale dalle attivita'  inerenti
          alla  proprieta'  e  al  controllo,  tenendo  conto   delle
          disposizioni di cui all'art. 9,  comma  2,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica; 
                i) assicurare procedure trasparenti, semplici e  poco
          onerose per  la  gestione  dei  reclami  degli  utenti  nei
          riguardi del fornitore  del  servizio  universale  e  degli
          altri operatori postali; 
                l) assicurare il coordinamento con le disposizioni in
          materia  di  servizi  postali  previste  nel   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                m) prevedere,  in  conformita'  al  considerando  58)
          della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una
          disposizione del  decreto  di  recepimento  della  medesima
          direttiva ed il  decreto  di  recepimento  della  direttiva
          2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
          dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,  le
          disposizioni del decreto di recepimento di cui al  presente
          articolo prevalgano e si applichino pienamente  al  settore
          postale. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. La  fornitura  dei  servizi
          relativi alla raccolta, allo smistamento, al  trasporto  ed
          alla  distribuzione  degli   invii   postali   nonche'   la
          realizzazione e l'esercizio  della  rete  postale  pubblica
          costituiscono attivita' di preminente interesse generale. 
              2. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
                a) "servizi postali":  i  servizi  che  includono  la
          raccolta, lo smistamento il trasporto  e  la  distribuzione
          degli invii postali; 
                b) "rete postale":  l'insieme  dell'organizzazione  e
          dei  mezzi  di  ogni  tipo  utilizzati  dal  fornitore  del
          servizio universale che consentono in  particolare:  a)  la
          raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio,
          degli  invii  postali  coperti  dall'obbligo  di   servizio
          universale; b) il trasporto e il trattamento di tali  invii
          dal punto di accesso alla rete postale fino  al  centro  di
          distribuzione; c) la distribuzione  all'indirizzo  indicato
          sull'invio; 
                c)   "punti   di   accesso":    ubicazioni    fisiche
          comprendenti  in  particolare  gli  uffici  postali  e   le
          cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla
          via pubblica  o  nei  locali  del  fornitore  del  servizio
          universale o dei fornitori dei  servizi  postali  dove  gli
          invii postali possono essere depositati dai mittenti  nella
          rete postale; 
                d) "raccolta": l'operazione di raccolta  degli  invii
          postali da parte di un fornitore di servizi postali; 
                e)  "distribuzione":  il  processo   che   va   dallo
          smistamento  nel  centro  incaricato  di   organizzare   la
          distribuzione  alla  consegna  degli   invii   postali   ai
          destinatari; 
                f) "invio postale": l'invio, nella  forma  definitiva
          al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore  di
          servizi  postali;  si   tratta,   oltre   agli   invii   di
          corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici  e
          similari nonche' di pacchi postali contenenti merci  con  o
          senza valore commerciale; 
                g) "invio di  corrispondenza":  la  comunicazione  in
          forma scritta, anche generata mediante l'ausilio  di  mezzi
          telematici, su supporto materiale di qualunque  natura  che
          viene trasportato e consegnato all'indirizzo  indicato  dal
          mittente sull'oggetto  stesso  o  sul  suo  involucro,  con
          esclusione di libri,  cataloghi,  quotidiani,  periodici  e
          similari; 
                h)   "pubblicita'   diretta   per    corrispondenza":
          comunicazione indirizzata ad  un  numero  significativo  di
          persone, consistente unicamente in materiale  pubblicitario
          o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione
          del nome, dell'indirizzo e del  numero  di  identificazione
          del destinatario nonche' altre modifiche che  non  alterano
          la  natura  del  messaggio,  da  inoltrare   e   consegnare
          all'indirizzo indicato dal  mittente  sull'invio  stesso  o
          sull'involucro. Avvisi, fatture,  rendiconti  finanziari  e
          altre comunicazioni  non  identiche  non  sono  considerati
          pubblicita' diretta per corrispondenza.  Una  comunicazione
          contenente pubblicita' e altro nello stesso  involucro  non
          e'  considerata  pubblicita'  diretta  per  corrispondenza.
          Quest'ultima comprende la  pubblicita'  transfrontaliera  e
          quella interna; 
                i) "invio raccomandato": servizio  che  consiste  nel
          garantire forfettariamente contro i rischi di  smarrimento,
          furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova
          dell'avvenuto  deposito  dell'invio  postale   e,   a   sua
          richiesta, della consegna al destinatario; 
                l)  "invio   assicurato":   servizio   che   consiste
          nell'assicurare l'invio postale per  il  valore  dichiarato
          dal   mittente,   in   caso   di   smarrimento,   furto   o
          danneggiamento; 
                m) "posta transfrontaliera":  posta  da  o  verso  un
          altro Stato membro o da o verso un Paese terzo; 
                n) "scambio di documenti":  la  fornitura  di  mezzi,
          compresa la messa a disposizione di appositi  locali  e  di
          mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire  la
          distribuzione da parte degli interessati stessi tramite  il
          mutuo scambio di  invii  postali  tra  utenti  abbonati  al
          servizio; 
                o) "fornitore del servizio universale": il  fornitore
          di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un
          servizio postale universale sul territorio nazionale  e  la
          cui identita' e' stata notificata alla Commissione; 
                p) (soppressa); 
                q)  "autorizzazioni":  ogni  titolo  abilitativo  che
          stabilisce i diritti e gli obblighi specifici  nel  settore
          postale e che consente  alle  imprese  di  fornire  servizi
          postali e, se del caso, creare ovvero  gestire  le  proprie
          reti per la fornitura  di  tali  servizi,  sotto  forma  di
          "autorizzazione generale" oppure di "licenza  individuale",
          definite come segue: 
                  1) "autorizzazione generale":  ogni  autorizzazione
          che non  richiede  al  fornitore  di  un  servizio  postale
          interessato di ottenere una esplicita  decisione  da  parte
          dell'amministrazione competente  prima  dell'esercizio  dei
          diritti  derivanti  dall'autorizzazione,  indipendentemente
          dal fatto che questa  sia  regolata  da  una  "licenza  per
          categoria" o da norme di legge generali e che sia  prevista
          o meno  per  essa  una  procedura  di  registrazione  o  di
          dichiarazione; 
                  2)  "licenza  individuale":   ogni   autorizzazione
          concessa   dall'amministrazione   competente,   la    quale
          conferisce diritti specifici ad  un  fornitore  di  servizi
          postali,  ovvero  che  assoggetta  le  operazioni  di  tale
          impresa    ad    obblighi    specifici    che     integrano
          l'autorizzazione  generale,  qualora  detto  fornitore  non
          possa esercitare i diritti di cui trattasi  in  assenza  di
          previa decisione dell'amministrazione competente; 
                r) "spese terminali": la remunerazione del  fornitore
          del  servizio  universale  incaricato  della  distribuzione
          della posta transfrontaliera in  entrata  costituita  dagli
          invii postali provenienti da un altro Stato membro o da  un
          Paese terzo; 
                s) "mittente": la persona fisica o giuridica  che  e'
          all'origine degli invii postali; 
                t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che
          usufruisce di una prestazione del  servizio  universale  in
          qualita' di mittente o di destinatario; 
                u)  "esigenze  essenziali":  i  motivi  di  interesse
          generale e di natura non economica che possono  portare  ad
          imporre condizioni  in  materia  di  fornitura  di  servizi
          postali, quali la  riservatezza  della  corrispondenza,  la
          sicurezza  del  funzionamento  della  rete  in  materia  di
          trasporto  di  sostanze  pericolose,  il   rispetto   delle
          condizioni di lavoro e dei  sistemi  di  sicurezza  sociale
          previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle  disposizioni
          amministrative ovvero dagli  accordi  collettivi  negoziati
          tra le parti sociali nazionali in  conformita'  al  diritto
          comunitario  e  nazionale  e,   nei   casi   in   cui   sia
          giustificato,   la   protezione   dei   dati,   la   tutela
          dell'ambiente e l'assetto territoriale; la  protezione  dei
          dati puo' comprendere la protezione dei dati personali,  la
          riservatezza delle  informazioni  trasmesse  o  conservate,
          nonche' la tutela della vita privata; 
                u-bis) "fornitore di un servizio postale":  l'impresa
          che fornisce uno o piu' servizi postali; 
                u-ter)  "invii   di   posta   massiva":   invii   non
          raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita' diretta
          per  corrispondenza  consegnati  in  grandi  quantita'   ai
          fornitori di servizi postali  presso  i  punti  di  accesso
          individuati dai fornitori stessi; 
                u-quater) "Autorita' nazionale di  regolamentazione":
          l'organismo   designato   a   svolgere   le   funzioni   di
          regolamentazione del settore postale di cui alla  direttiva
          2008/6/CE,    di    seguito     anche     "autorita'     di
          regolamentazione"; 
                u-quinquies) "servizi forniti  a  tariffa  unitaria":
          servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali
          singoli.». 
              - Per la direttiva 97/67/CE si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art.  5,  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  5  (Licenza  individuale).  -  1.  L'offerta  al
          pubblico di singoli servizi non  riservati,  che  rientrano
          nel campo  di  applicazione  del  servizio  universale,  e'
          soggetta al rilascio di licenza individuale  da  parte  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto  conto
          della situazione  del  mercato  e  dell'organizzazione  dei
          servizi  postali,  puo'  essere  subordinato  a   specifici
          obblighi del servizio universale con  riguardo  anche  alla
          qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
          in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria
          ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'art.  10
          del presente decreto. 
              3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
          o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di  richiesta  di
          chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso  fino  al
          ricevimento di questi ultimi. 
              4. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione
          da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono   determinati   i
          requisiti e per il rilascio delle licenze individuali,  gli
          obblighi  a  carico  dei  titolari  delle  licenze  stesse,
          compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
          cui all'art. 18-bis, le modalita' dei controlli  presso  le
          sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli obblighi,
          le procedure di diffida, nonche' di sospensione e di revoca
          della  licenza  individuale.  Le  disposizioni  di  cui  al
          predetto regolamento garantiscono il rispetto dei  principi
          di obiettivita', non  discriminazione,  proporzionalita'  e
          trasparenza.». 
              - Il testo dell'art.  6,  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 6 (Autorizzazione generale). -  1.  L'offerta  al
          pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale,
          compreso  l'esercizio   di   casellari   privati   per   la
          distribuzione di invii di corrispondenza,  e'  soggetta  ad
          autorizzazione  generale  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico. 
              1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale,  anche
          per il fornitore  del  servizio  universale,  tenuto  conto
          della situazione  del  mercato  e  dell'organizzazione  dei
          servizi  postali,  puo'  essere  subordinato  a   specifici
          obblighi del servizio universale con  riguardo  anche  alla
          qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei  servizi
          in  questione,   ovvero   a   obblighi   di   contribuzione
          finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di  cui
          all'art. 10  del  presente  decreto.  Detti  obblighi  sono
          determinati    con    provvedimento    dell'autorita'    di
          regolamentazione. 
              2.     Con     provvedimento     dell'autorita'      di
          regolamentazione,  da  emanarsi  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  di
          attuazione della direttiva 2008/6/CE,  sono  individuati  i
          casi in cui l'attivita' puo' essere avviata contestualmente
          all'invio al Ministero dello sviluppo  economico,  mediante
          posta elettronica certificata o raccomandata con avviso  di
          ricevimento,  della  segnalazione  certificata  di   inizio
          attivita' e i casi nei quali l'attivita' puo' avere  inizio
          dopo quarantacinque giorni dal ricevimento  della  relativa
          comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte
          del Ministero; in caso di richiesta  di  chiarimenti  o  di
          documenti,  il  predetto  termine  e'  sospeso  fino   alla
          ricezione  di  questi  ultimi.  L'atto   di   assenso,   se
          illegittimamente   formato,   e'   annullato,   salvo   che
          l'interessato provveda, ove possibile, a  sanare  il  vizio
          entro il termine assegnatogli. 
              3.  Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  2  sono
          determinati i requisiti e gli  obblighi  dei  soggetti  che
          svolgono attivita' sottoposte ad  autorizzazione  generale,
          compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
          cui all'art. 18-bis, le modalita' dei controlli  presso  le
          sedi di attivita'  nonche'  le  procedure  di  diffida,  di
          sospensione e di interdizione  dell'attivita'  in  caso  di
          violazione degli obblighi.». 
              - Il testo dell'art.  7,  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 7 (Separazione contabile). - 1. Il fornitore  del
          servizio universale e' tenuto ad istituire  la  separazione
          contabile sulla base di principi di contabilita' dei  costi
          applicati coerentemente  e  obiettivamente  giustificabili,
          distinguendo  chiaramente  tra  i  singoli  servizi  ed   i
          prodotti che fanno parte del servizio universale  e  quelli
          che ne sono esclusi. 
              2.  I  sistemi  di  contabilita'  imputano  i  costi  a
          ciascuno dei servizi nel seguente modo: 
                a) imputazione diretta dei costi che  possono  essere
          direttamente  attribuiti   a   un   servizio   o   prodotto
          particolare; 
                b) imputazione dei  costi  comuni,  intendendosi  per
          tali quelli che non possono essere direttamente  attribuiti
          a un servizio o prodotto particolare, come segue: 
                  1) ove possibile, sulla base di un'analisi  diretta
          dell'origine dei costi stessi; 
                  2) se  non  e'  possibile  un'analisi  diretta,  le
          categorie di costi comuni sono  imputate  per  collegamento
          indiretto con un'altra  categoria  di  costi  o  gruppo  di
          categorie di costi per i quali e' possibile l'imputazione o
          attribuzione diretta; il collegamento indiretto  e'  basato
          su strutture di costi comparabili; 
                3) se non e'  possibile  imputare  la  categoria  dei
          costi ne'  in  modo  diretto  ne'  in  modo  indiretto,  la
          categoria  dei  costi  viene   attribuita   applicando   un
          parametro di assegnazione generale, determinato in base  al
          rapporto fra tutte le spese direttamente  o  indirettamente
          attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da
          un lato, e agli altri servizi, dall'altro. 
              3-bis) I costi comuni necessari per la  prestazione  di
          servizi  universali  e  di  servizi  non  universali   sono
          imputati in modo appropriato; ai servizi  universali  e  ai
          servizi non universali devono essere applicati  gli  stessi
          fattori di costo. 
              3. La conformita' del sistema di separazione  contabile
          e' verificata da un organismo competente  indipendente  dal
          fornitore  del  servizio  universale   ed   incaricato   di
          certificare  il  bilancio  del   fornitore   del   servizio
          universale.  L'autorita'  di  regolamentazione   adotta   i
          provvedimenti ritenuti necessari a  seguito  dei  riscontro
          effettuato ed assicura che  sia  pubblicata  periodicamente
          una dichiarazione relativa alla conformita'. 
              3-bis. L'autorita' di  regolamentazione  puo'  adottare
          altri sistemi di contabilita' dei costi, compatibili con le
          previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione  l'autorita'
          informa  la  Commissione  europea  prima   della   relativa
          applicazione. 
              3-ter.  L'autorita'   di   regolamentazione   tiene   a
          disposizione  informazioni,  sufficientemente  dettagliate,
          circa i sistemi di contabilita'  dei  costi  applicati  dal
          fornitore  del  servizio  universale  e   trasmette   dette
          informazioni alla Commissione europea, su richiesta. 
              3-quater.    Su     richiesta     dell'autorita'     di
          regolamentazione e della Commissione europea,  i  fornitori
          di  servizi  postali  mettono  a   disposizione,   in   via
          riservata,  le  informazioni  dettagliate  in  materia   di
          contabilita' risultanti dai  sistemi  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3-quinquies.  I  fornitori  di  servizi   postali   che
          contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'art. 10
          del  presente  decreto  assicurano  la  separazione   della
          contabilita' al fine  di  garantire  il  funzionamento  del
          fondo stesso.». 
              - Il testo dell'art. 10,  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito il
          fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.
          Detto   fondo   e'   amministrato   dal   Ministero   delle
          comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento  del
          servizio universale; esso e' alimentato nel caso in cui  il
          fornitore del predetto servizio non ricava dalla  fornitura
          del servizio universale e dai servizi in esclusiva  di  cui
          all'art. 4 entrate sufficienti  a  garantire  l'adempimento
          degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. 
              2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
          i titolari  di  licenze  individuali  e  di  autorizzazione
          generale entro la misura massima del dieci per cento  degli
          introiti lordi, relative a servizi  sostitutivi  di  quelli
          compresi nel servizio universale, derivanti  dall'attivita'
          autorizzata. 
              3. La determinazione del contributo,  secondo  principi
          di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita',  e'
          effettuata dall'autorita' di  regolamentazione  sulla  base
          dei  costi  di  una  gestione   efficiente   del   servizio
          universale. 
              4.  Il  versamento,  da  effettuare   all'entrata   del
          bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre
          dell'anno  successivo  al  quale  si  riferiscono  i   dati
          contabili. 
              5. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
          riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello  stato
          di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
          di cui al comma 4. 
              6. Con decreto del  Ministro  delle  comunicazioni,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di
          funzionamento del fondo di compensazione.». 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 11 (Tutela della riservatezza e  della  sicurezza
          della  rete).  -  1.   Ferme   restando   le   disposizioni
          concernenti le esigenze essenziali di cui all'art. 1, comma
          2, lettera u), con uno o piu'  provvedimenti  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto,  per  quanto  di
          rispettiva competenza, con i Ministri del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  della  salute,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, sono adottate le  occorrenti  misure  volte
          alla   tutela   della   riservatezza   degli    invii    di
          corrispondenza, della  sicurezza  del  funzionamento  della
          rete in relazione al trasporto  di  sostanze  pericolose  e
          vietate e della protezione di dati. 
              2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  a
          tutti gli operatori che svolgono servizi postali.». 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  13   (Tariffe   delle   prestazioni   rientranti
          nell'ambito del servizio universale). - 1. (Soppresso). 
              2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio
          universale  sono   determinate,   nella   misura   massima,
          dall'autorita' di regolamentazione, tenuto conto dei  costi
          del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima
          applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla
          deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003. 
              3. Le tariffe di  cui  al  comma  2  sono  fissate  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi
          accessibili all'insieme degli utenti; 
                b) essere correlate ai costi; 
                c) essere fissate, ove  opportuno  o  necessario,  in
          misura unica per l'intero territorio nazionale; 
                d)  non  escludere  la  facolta'  del  fornitore  del
          servizio universale di concludere  con  i  clienti  accordi
          individuali; 
                e) essere trasparenti e non discriminatorie. 
              3-bis. Qualora il  fornitore  del  servizio  universale
          applichi prezzi speciali, ad esempio per  servizi  prestati
          ad utenti  che  esercitano  attivita'  commerciali,  utenti
          all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si
          applicano i principi di trasparenza e  non  discriminazione
          per  quanto  riguarda  sia  i  prezzi  sia  le   condizioni
          associate. I prezzi, unitamente alle condizioni  associate,
          si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i  fornitori
          del servizio universale che forniscono servizi equivalenti.
          Simili prezzi devono inoltre  essere  disponibili  per  gli
          utenti, in particolare singoli utenti  e  piccole  e  medie
          imprese, a condizioni simili. 
              3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per  la
          posta transfrontaliera intracomunitaria, il  fornitore  del
          servizio universale rispetta i seguenti principi: 
                a) fissazione delle spese terminali in  relazione  ai
          costi  di  trattamento  e  di  distribuzione  della   posta
          transfrontaliera in entrata; 
                b) collegamento dei livelli di remunerazione  con  la
          qualita' di servizio fornita; 
                c) garanzia di  spese  terminali  trasparenti  e  non
          discriminatorie.». 
              - Il testo dell'art.  15  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 15 (Contributi).  -  1.  I  titolari  di  licenza
          individuale  e  di   autorizzazione   generale   rimborsano
          all'autorita' di regolamentazione le  spese  amministrative
          di istruttoria e  per  controlli  sostenute  dall'autorita'
          stessa, aderenti ai costi. 
              2. Con decreto del  Ministro  delle  comunicazioni,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono  fissate  le  misure   dei
          contributi ed  i  relativi  aggiornamenti  riguardanti  gli
          oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di  versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
              2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          decreto di cui all'art.  2,  comma  18,  il  fornitore  del
          servizio universale e i soggetti esercenti servizi  postali
          di cui agli articoli 5 e 6  contribuiscono  alle  spese  di
          funzionamento dell'autorita' di  regolamentazione  mediante
          il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b),  del
          presente decreto.». 
              - Il testo dell'art.  21  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 21 (Sanzioni). - 1.  Il  fornitore  del  servizio
          universale, in caso di violazioni degli  obblighi  connessi
          all'espletamento del servizio universale, e' sanzionato con
          pena  pecuniaria  amministrativa  da  cinquemila   euro   a
          centocinquantamila euro. 
              2. In  caso  di  gravi  e  reiterate  violazioni  degli
          obblighi    connessi    all'espletamento    del    servizio
          universale,il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   su
          proposta   dell'Autorita'   di   regolamentazione,   previa
          diffida,  puo'  disporre  la  revoca  dell'affidamento  del
          servizio stesso. 
              3. Chiunque espleti il servizio di cui all'art.  4  del
          presente decreto, attribuito in via esclusiva al  fornitore
          del servizio universale, e' punito con sanzione  pecuniaria
          amministrativa  da  cinquemila  euro  a  centocinquantamila
          euro. 
              4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito  del
          servizio universale senza  aver  conseguito  la  prescritta
          licenza  individuale  e'  punito  con  sanzione  pecuniaria
          amministrativa  da  cinquemila  euro  a  centocinquantamila
          euro. 
              5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del
          servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione  o
          senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
          tempo e' punito con sanzione pecuniaria  amministrativa  da
          cinquemila euro a centocinquantamila euro. 
              6. Chiunque violi gli obblighi  inerenti  alla  licenza
          individuale   e'    punito    con    sanzione    pecuniaria
          amministrativa da cinquemila euro a centomila euro. 
              7.  Chiunque   violi   gli   obblighi   inerenti   alla
          autorizzazione  generale  e'   punito   con   la   sanzione
          pecuniaria amministrativa da cinquemila  euro  a  centomila
          euro. 
              7-bis. Gli operatori postali che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei  documenti,  dei  dati  e   delle   notizie   richiesti
          dall'autorita' di regolamentazione sono puniti con sanzione
          pecuniaria    amministrativa    da     mille     euro     a
          centocinquantamila euro. 
              7-ter. I soggetti che non  ottemperano  agli  ordini  e
          alle diffide dell'autorita' di  regolazione,  impartiti  ai
          sensi del presente decreto, sono  puniti  con  la  sanzione
          pecuniaria   amministrativa    da    diecimila    euro    a
          centocinquantamila euro. 
              7-quater.  In  caso  di  reiterate   violazioni   degli
          obblighi  inerenti  alle   licenze   individuali   o   alle
          autorizzazioni  generali  il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, su proposta dell'autorita' di  regolamentazione,
          puo' disporre, previa diffida,  la  sospensione  ovvero  la
          revoca dell'affidamento del servizio. 
              7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle
          sanzioni di cui ai commi 3,  7-bis  e  7-ter  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al fondo di cui all'art. 2, comma 14, lettera a). 
              8. La competenza ad irrogare le sanzioni  previste  dal
          presente   articolo   spetta   all'autorita',   che   puo',
          nell'esercizio  di  tale  potere,  avvalersi  degli  organi
          territoriali del Ministero dello  sviluppo  economico,  con
          modalita' da stabilire nel regolamento di cui  all'art.  2,
          comma 16.». 
              - Il testo dell'art.  22  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 22 (Norme finali). - 1. Ai servizi  postali,  per
          quanto  non  stabilito  dal  presente  provvedimento  o  da
          disposizioni speciali, si applicano  le  norme  del  codice
          civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle
          prestazioni di servizi al pubblico. 
              2. Le condizioni generali di servizio, predisposte  dal
          fornitore   del   servizio   universale,   sono   approvate
          dall'autorita'  di   regolamentazione,   pubblicate   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano  in
          vigore  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data   di
          pubblicazione. 
              2-bis.  All'aggiornamento   e   alla   modifica   delle
          disposizioni dell'allegato al presente decreto  legislativo
          derivanti da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
          97/67/CE  si  provvede  con  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo economico ai sensi dell'art. 11,  comma  5,  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              2-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto
          prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo
          26 marzo 2010, n. 59, recante  attuazione  della  direttiva
          2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».