IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  103469  del  28  dicembre  2010,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le  modalita'  cui
il  Dipartimento  del  Tesoro  dovra'  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore Generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  98  del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte   a   tutto
il18aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 38.871 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio,  23
settembre, e 22 ottobre 2010 e 21febbraio 2011,con i quali  e'  stata
disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del  Tesoro
poliennali 2,10 % con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre
2021, indicizzati, nel  capitale  e  negli  interessi,  all'andamento
dell'Indice Armonizzato dei Prezzi  al  Consumo  nell'area  dell'euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora  innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una dodicesimatranche dei predetti buoni  del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della quinta tranche  dei  buoni
del Tesoro poliennali 2,10 % indicizzati all'«Indice  Eurostat»,  con
godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 28  dicembre  2010,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 2,10%indicizzati all' "Indice  Eurostat"  ("BTP
€i"), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15  settembre  2021,  di
cui al decreto del  21giugno  2010,altresi'  citato  nelle  premesse,
recante  l'emissione  dellaseconda  e   terza   tranche   dei   buoni
stessi.L'emissione  della  predetta  tranche  e   l'emissione   della
quintatranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati  all'
"Indice Eurostat", con godimento 15  settembre  2010  e  scadenza  15
settembre 2016,  citata  nelle  premesse,  vengono  disposte  per  un
ammontare nominale complessivo compreso  fra  un  importo  minimo  di
1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010. 
  I buoni medesimi sono ammessi  alla  quotazione  ufficiale  e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Su  di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
  Le primeduecedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.