IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; Visto il comma 10 del medesimo art. 14 il quale prevede che con l'estensione della rilevazione SIOPE vengono meno gli adempimenti di cui alla rilevazione trimestrale di cassa secondo modalita' e tempi previsti con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari; Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio; Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche; Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 20829 del 16 marzo 2010 con la quale e' stato costituito il Gruppo di lavoro con il compito di predisporre lo schema di decreto ministeriale di cui al comma 8 del richiamato art. 14 per la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti gestori dei parchi, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e Province autonome e degli enti parco; Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti parco; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nel corso della seduta del 10 febbraio 2011; Decreta: Art. 1 Attivita' degli Enti 1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, gli enti parco nazionale e gli altri enti istituiti per la gestione di parchi, riserve naturali, parchi minerari e aree marine protette, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione dei consorzi di enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, indicano nei titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. Gli enti gestori di parchi costituti da consorzi di enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti prevista per gli enti locali. 2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti parco di cui al comma 1: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro; uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza; comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.