IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  E 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in  particolare  l'articolo
28, comma 6, che stabilisce che, al fine di individuare gli strumenti
utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del gas  e
la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e  normativi,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali garantiscono, nella fase di avvio del  processo  di
liberalizzazione, il coinvolgimento  dei  soggetti  sociali  anche  a
mezzo di opportune forme di concertazione e che,  in  particolare,  i
suddetti  Ministri  definiscono,  con   proprio   provvedimento,   le
condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti
di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali
connessi alle trasformazioni del settore gas. 
  Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il
regime di transizione; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del  settore
energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo  comma,  della
Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico  atte
a garantire la tutela della  concorrenza  e  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  ed  in
particolare  l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c)  secondo  cui  le
attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
secondo le disposizioni di legge; 
  Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
dei  termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni  urgenti,   ed   in
particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi  termini  del  regime  di
transizione nell'attivita' di distribuzione; 
  Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.
159, recante interventi urgenti in materia economico  -  finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale,  ed  in  particolare  l'articolo
46-bis, comma 1, che nell'ambito delle  disposizioni  in  materia  di
concorrenza e qualita'  dei  servizi  essenziali  nel  settore  della
distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri  dello
sviluppo economico e per  i  rapporti  con  le  regioni,  sentita  la
Conferenza  unificata  e  su  parere  dell'Autorita'  per   l'energia
elettrica e  il  gas,  sono  individuati  i  criteri  di  gara  e  di
valutazione  dell'offerta   per   l'affidamento   del   servizio   di
distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  tenendo  conto  in  materia
adeguata,  oltre  che  delle  condizioni  economiche  offerte,  e  in
particolare di quelle a vantaggio  dei  consumatori,  degli  standard
qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento  e
di sviluppo delle reti e degli impianti; 
  Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in  particolare  l'articolo
23-bis, concernente servizi pubblici locali di  rilevanza  economica,
che, al comma 1, prevede l'applicazione delle  disposizioni  in  esso
contenute a tutti i servizi pubblici locali  e  la  prevalenza  sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta  legge
che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio  2000,
n.164, e dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo  inoltre
in capo al Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni,  sentite  la  Conferenza
unificata  e  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
determinazione degli ambiti territoriali  minimi  di  cui  al  citato
articolo 46-bis, comma 2, tenendo anche conto delle  interconnessioni
degli impianti di distribuzione e con riferimento  alle  specificita'
territoriali e al numero dei  clienti  finali  e  che  in  ogni  caso
l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale; 
  Ritenuto  che  per  il  gestore  subentrante  si  debba   prevedere
l'obbligo di assunzione del personale  dei  gestori  uscenti  addetto
alla gestione degli impianti di distribuzione del  gas  naturale  sia
per  governare  gli  effetti  sociali  connessi,  sia  in  quanto  il
personale  in  esame  assicura  l'esperienza,  la  conoscenza   degli
impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore
sicurezza e qualita' del servizio; 
  Ritenuto che, essendo  i  modelli  operativi  delle  imprese  nella
distribuzione gas molto eterogenei, debba rientrare  nell'obbligo  di
assunzione del gestore entrante anche  il  personale  dei  centri  di
servizio che si occupa di aspetti gestionali relativi al  territorio,
anche svolgendo funzioni di coordinamento di varie  gestioni  locali,
dislocato in sedi differenti rispetto agli impianti e  rispetto  alla
sede centrale, applicando nell'ultimo caso un criterio di  prevalenza
sul numero dei clienti e una quota  parte  di  personale  che  svolge
funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura
degli impianti stessi; 
  Ritenuto che nel passaggio del personale  dal  gestore  uscente  al
gestore subentrante si debbano evitare  comportamenti  opportunistici
da parte del gestore uscente e ostacoli  al  processo  di  efficienza
operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad  un  numero
di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni
per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria  o  ad  una
societa' interamente controllata da essa o alla sua controllante  per
la gestione degli impianti oggetto di gara, come  risulta  dal  Libro
Unico del Lavoro dell'impresa, e che a meno di giustificazioni legate
a specificita' locali tale numero debba essere inferiore ad un valore
di riferimento ritenuto una soglia di efficienza per la  gestione  di
impianti di distribuzione su un territorio dell'estensione dei  nuovi
ambiti  territoriali  minimi,  tenendo  conto  che  l'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas ha fissato un recupero di  produttivita'
per il terzo periodo di regolazione al 5,4 % per le grandi imprese  e
a 3,2% per le piccole imprese; 
  Ritenuto che al  personale  eventualmente  in  esubero  si  debbano
applicare gli ammortizzatori  sociali  legalmente  previsti  oltre  a
conservare un diritto  di  priorita'  di  assunzione,  a  parita'  di
qualifica ed esperienza  lavorativa  richiesta,  qualora  il  gestore
subentrante, nei due anni successivi al subentro, necessiti di  nuovo
personale per gli impianti di distribuzione  di  cui  ha  assunto  la
gestione per effetto del nuovo affidamento; 
  Ritenuto che l'affidamento del servizio, in particolare quando esso
avverra' per ambiti territoriali minimi  comportera'  necessariamente
un diverso modello di organizzazione del servizio, con necessita'  di
riqualificazione  e  riorganizzazione  del  personale  addetto   alla
gestione degli impianti e che  tali  processi  debbano  prevedere  il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; 
  Ritenuto che, benche' la direttiva 2001/23/CE non  sia  applicabile
in quanto ha come ambito di applicazione il trasferimento di  imprese
o  di  parti  di  imprese,  purche'  l'entita'  economica  trasferita
conservi la propria  identita',  mentre  il  solo  trasferimento  del
personale  oggetto  del  presente  decreto   non   permetterebbe   di
conservare la  identita'  dell'entita'  economica  di  partenza,  non
comprendendo  il  trasferimento  di  mezzi,  di  sale  operative,  di
procedure e sistemi informatici con cui il personale opera,  tuttavia
la stessa direttiva fornisca indicazioni  generali  per  l'emanazione
del presente decreto, in particolare sulla previsione di fornire  una
adeguata informazione ai lavoratori e di introdurre specifiche misure
per il mantenimento dei diritti dei lavoratori; 
  Ritenuto che, per ragioni di competitivita', le imprese concorrenti
debbano partecipare ad ogni gara a pari condizioni dal punto di vista
del costo del personale e che quindi debbano  impegnarsi,  fin  dalla
domanda di  partecipazione  alla  gara,  ad  applicare,  in  caso  di
aggiudicazione della gara, il contratto nazionale unico  del  settore
gas a tutto il personale e  a  mantenere  al  personale  dei  gestori
uscenti le condizioni economiche in atto; 
  Ritenuto urgente emanare il presente decreto  con  riferimento  sia
agli affidamenti per singolo  Comune  che  per  gli  affidamenti  per
ambiti territoriali minimi; 
  Considerato che in merito alle disposizioni contenute nel  presente
decreto, al fine di  individuare  strumenti  utili  a  governare  gli
effetti sociali connessi  ai  nuovi  affidamenti  degli  impianti  di
distribuzione del gas,  si  sono  tenute  riunioni  con  le  maggiori
organizzazioni sindacali, in particolare in data 26 novembre 2009, 22
gennaio 2010, 27 aprile 2010 e  22  luglio  2010,.oltre  che  con  le
associazioni delle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Personale addetto alla gestione degli impianti di  distribuzione
del gas naturale  e'  il  personale,  direttamente  dipendente  dalla
societa'  concessionaria  o  da  una  societa'  da  essa  interamente
controllata o dalla sua controllante, purche' al  100%,  che  svolge,
indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle  seguenti  funzioni
sull'impianto di  distribuzione  oggetto  di  gara:  installazione  e
manutenzione condotte e impianti;  allacciamento  clienti;  direzione
lavori; programmazione lavori,  coordinamento  tecnico  realizzazione
impianti, coordinamento  tecnico  gestione  impianti,  reperibilita',
gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita'
di  accertamento  della  sicurezza  degli   impianti,   aggiornamento
cartografico,  gestione  automezzi,   progettazione   di   dettaglio,
protezione  catodica,   manutenzione   impianti   di   telecontrollo,
budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di  lettura
dei contatori, gestione  degli  approvvigionamenti  e  dei  magazzini
locali,  posa,   sostituzione   e   spostamento   contatore;   pronto
intervento; lettura contatori; gestione della qualita'  del  servizio
specifica dell'impianto. E' escluso dalla  definizione  il  personale
che svolge una delle funzioni centrali. 
  2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa,  l'ingegneria,
il vettoriamento, le tariffe e  il  rapporto  con  le  istituzioni  e
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   la   gestione
centralizzata della qualita' del  servizio,  il  servizio  legale,  i
servizi amministrativi, la gestione del  personale,  il  servizio  di
supporto informatico, il call center, la gestione  del  patrimonio  e
dei servizi.