IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
«tutela  delle  denominazioni  di   origine   e   delle   indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15  della  legge  7
luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
italiana n. 96 del 26 aprile 2010; 
  Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 19 del  citato  decreto
legislativo che prevede che con decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e
delle finanze e le Regioni e province autonome,  siano  stabilite  le
disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato; 
  Visti, inoltre, i commi 3 e  4  dell'art.  19  del  citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Ministero della politiche agricole  alimentari
e forestali del 2 novembre 2010; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 8 agosto 2008 concernente la modificazione al  decreto  7
luglio  1993  recante  disposizioni  sui  recipienti  in   cui   sono
confezionati i vini a denominazione di origine; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10
ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di  Stato
e sull'esclusione dai vincoli di deposito e  di  circolazione  per  i
prodotti alcolici; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  4
agosto 2003 e successive  modifiche  ed  integrazioni  relativo  alle
istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di  controllo
sulla  produzione  delle  carte  valori  approvate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  in  data  4  agosto  2003,  e
successive modificazioni; 
  Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e
forestali del 8 febbraio 2006 e del 7 novembre 2007,  concernenti  le
disposizioni sulle  caratteristiche  e  la  gestione  delle  fascette
sostitutive dei contrassegni  di  Stato  per  i  vini  DOCG  e  delle
fascette identificative per i vini DOC; 
  Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e
forestali con i quali sono state  riconosciute  le  denominazioni  di
origine  controllata  e  garantita  e  le  denominazioni  di  origine
controllate dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di
produzione; 
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Sentito altresi' l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A e
le  Associazioni  di  categoria  e  le  Organizzazioni  professionali
operanti nel settore vitivinicolo; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 23 marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Definizioni e termini 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b)  «MEF»,  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   -
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X; 
    c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 
    d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della  tutela
della qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita'  e  la
tutela dei consumatori - Ufficio VICO I; 
    e) «Struttura di controllo», le Autorita' pubbliche  designate  e
gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla  verifica  del
disciplinare dei vini DOCG e/o DOC, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
    f) «decreto», il presente decreto; 
    g) «decreto legislativo», il decreto legislativo 8  aprile  2010,
n. 61; 
    h) «D.O.», denominazione di origine; 
    i) «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita; 
    l) «D.O.C.», denominazione di origine controllata; 
    m) «D.O.P.», denominazione di origine protetta; 
    n) «fascetta», contrassegno di Stato previsto per i vini D.O.C.G.
e D.O.C..