IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i  Regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  la  sostanza  attiva
buprofezin; 
  Vista la decisione 2008/771/CE della Commissione con  la  quale  la
sostanza attiva buprofezin non  e'  stata  iscritta  nell'allegato  I
della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che in conformita'  dell'art.  6,  paragrafo  2,  della
suddetta direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi  presentato  allo
Stato membro relatore, il Regno Unito, una nuova  domanda,  correlata
da studi aggiuntivi, secondo la  procedura  accelerata  di  cui  agli
articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) 33/2008 della Commissione; 
  Considerato che  lo  Stato  membro  relatore  ha  valutato  i  dati
aggiuntivi  presentati  dal   Notificante   sulla   sostanza   attiva
buprofezin, nei i termini fissati per la procedura accelerata di  cui
al regolamento (CE) 33/2008 della  Commissione,  ed  ha  redatto  una
nuova relazione inviata poi all'Autorita' Europea  per  la  Sicurezza
Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea; 
  Considerato che il progetto di relazione  di  valutazione  iniziale
della suddetta sostanza  attiva,  la  relazione  supplementare  e  le
conclusioni dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
incentrati principalmente sugli elementi che avevano  determinato  la
non iscrizione della sostanza  attiva,  sono  state  esaminati  dagli
Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato  permanente
per la catena alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin,
soddisfano in linea di massima le prescrizioni  di  cui  all'art.  5,
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  della  direttiva   91/414/CEE   in
particolare per quanto riguarda gli usi  presi  in  considerazione  e
specificati nel rapporto di riesame della Commissione; 
  Vista la direttiva 2011/6/UE della Commissione del 20 gennaio 2011,
concernente   l'iscrizione   della   sostanza   attiva    buprofezin,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2011/6/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza  attiva
buprofezin, nell'allegato I del  decreto  legislativo  del  17  marzo
1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che non  risultano  autorizzati  prodotti  fitosanitari
contenenti la sostanza attiva buprofezin revocati in attuazione della
decisione 2008/771/CE della  Commissione,  che  non  ha  iscritto  la
sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione della sostanza attiva 
 
  1. La sostanza attiva buprofezin, e' iscritta, fino al  31  gennaio
2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.