IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 6 e l'art. 13; Visto, inoltre, l'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, che riporta la lista delle sostanze approvate per l' impiego nei prodotti fitosanitari e le condizioni di approvazione, dove e' compresa anche la sostanza attiva imazalil, iscritta in detto allegato fino al 31 dicembre 2011; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il Regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CE e che fissa l'elenco di tali sostanze attive, che comprende anche l'imazalil; Considerato che il Notificante ha fornito, allo Stato membro relatore, entro il periodo specificato nell'art. 6 del suddetto Regolamento (CE) n. 737/2007, i dati richiesti insieme ad una spiegazione della rilevanza di ogni nuovo studio presentato; Considerato che lo Stato membro relatore, insieme allo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione, che comprende anche l'elenco degli studi su cui ha basato la sua valutazione, e l'ha trasmessa all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e alla Commissione europea; Considerato che l'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha poi presentato alla Commissione europea le sue conclusioni sull'esame della valutazione dei rischi connessi con l'utilizzo della sostanza attiva imazalil; Considerato che la relazione di valutazione e la conclusione dell' l'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali; Considerato che dai vari esami effettuati e' risultato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, continuano presumibilmente a soddisfare, in generale, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione; Vista la direttiva 2010/57/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l' iscrizione della sostanza attiva imazalil; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/57/UE della Commissione, con il rinnovo della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che la valutazione e la conferma delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; Decreta: Art. 1 Rinnovo iscrizione della sostanza attiva 1. E' rinnovata l'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 luglio 2021, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.