IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, commi 1 e 6 e l'art. 13; 
  Visto, inoltre, l'Allegato I del decreto legislativo  n.  194/1995,
che riporta la lista delle sostanze  approvate  per  l'  impiego  nei
prodotti fitosanitari  e  le  condizioni  di  approvazione,  dove  e'
compresa  anche  la  sostanza  attiva  imazalil,  iscritta  in  detto
allegato fino al 31 dicembre 2011; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  737/2007  della  Commissione  che
stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione  di  un  primo
gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CE e
che fissa l'elenco di  tali  sostanze  attive,  che  comprende  anche
l'imazalil; 
  Considerato che  il  Notificante  ha  fornito,  allo  Stato  membro
relatore, entro il  periodo  specificato  nell'art.  6  del  suddetto
Regolamento (CE)  n.  737/2007,  i  dati  richiesti  insieme  ad  una
spiegazione della rilevanza di ogni nuovo studio presentato; 
  Considerato che lo Stato membro relatore, insieme allo Stato membro
correlatore, ha redatto una relazione, che comprende  anche  l'elenco
degli studi su cui ha basato la sua  valutazione,  e  l'ha  trasmessa
all'Autorita' Europea per  la  Sicurezza  Alimentare  (EFSA)  e  alla
Commissione europea; 
  Considerato che l'Autorita' Europea  per  la  Sicurezza  Alimentare
(EFSA) ha poi presentato alla Commissione europea le sue  conclusioni
sull'esame della valutazione dei rischi connessi con l'utilizzo della
sostanza attiva imazalil; 
  Considerato che la relazione di valutazione e la conclusione  dell'
l'Autorita' Europea per la Sicurezza  Alimentare  (EFSA)  sono  state
riesaminate dagli Stati membri e dalla  Commissione  nell'ambito  del
Comitato Permanente per  la  Catena  Alimentare  e  la  Salute  degli
Animali; 
  Considerato che dai  vari  esami  effettuati  e'  risultato  che  i
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza   attiva   imazalil,
continuano presumibilmente a soddisfare, in generale, le prescrizioni
di cui all'art. 5, paragrafo 1,  lettere  a)  e  b)  della  direttiva
91/414/CEE, in particolare per  quanto  riguarda  gli  usi  presi  in
considerazione  e  specificati  nel   rapporto   di   riesame   della
Commissione; 
  Vista la direttiva 2010/57/UE della Commissione del 26 agosto  2010
che modifica l'allegato I della direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio
per rinnovare l' iscrizione della sostanza attiva imazalil; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/57/UE della Commissione, con il rinnovo  della  sostanza  attiva
imazalil nell'allegato I del decreto legislativo del 17  marzo  1995,
n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che la valutazione e la conferma  delle  autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari,  contenenti  tale  sostanza  attiva,  deve
tener conto, se necessario, anche delle  disposizioni  indicate  agli
articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  che
stabilisce norme in materia  ambientale  ed  in  particolare  per  la
tutela  di  aree  richiedenti  specifiche   misure   di   prevenzione
dall'inquinamento; 
  Considerato il decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida»
del 7 settembre 2010, disponibile sul  portale  di  questo  ministero
all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda  lo  smaltimento
delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Rinnovo iscrizione della sostanza attiva 
 
  1.  E'  rinnovata  l'iscrizione  della  sostanza  attiva   imazalil
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  fino
al 31 luglio 2021, con la  definizione  chimica  ed  alle  condizioni
riportate nell'allegato al presente decreto.