IL DIRETTORE GENERALE 
      per gli ordinamenti scolastici per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n.
670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,  n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53;  il  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;   il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14  luglio
2008, n. 121; il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206;  il
decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare  ministeriale
23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione Europea dal prof. Alexander Pamer; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Vista il decreto di riconoscimento n.  402/2008  con  il  quale  il
sotto indicato diploma di istruzione post  secondario  e'  dichiarato
equipollente  alla  laurea  italiana  in  «Matematica»  dalla  Libera
Universita' di Bolzano; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato, ai sensi  della  C.M.  23  settembre
2010, n. 81, e' esentato  dalla  presentazione  della  certificazione
relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha compiuto
la  formazione  primaria  e  secondaria  in  istituzioni  scolastiche
italiane con insegnamento  in  lingua  tedesca,  dove  l'italiano  e'
studiato come lingua seconda; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post -  secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni  e  al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post - secondario; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del  7  marzo  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessato
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma   di   istruzione   post   secondario    «Magister    der
Naturwissenschaften    -erste     Studienrichtung     Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Mathematik;  zweite  Studienrichtung  Lehramtsstudium
Unterrichsfach  Psychologie  und   Philosophie»   comprensivo   della
formazione didattico-pedagogica, conseguito in  data  7  luglio  2008
presso la Universität «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria); 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27a
Unterrichtspraktikumsgesetzes» rilasciato il  30  agosto  2010  dalla
«Landes Schul Rat für Tirol» di Innsbruck (Austria); 
  posseduto dal cittadino italiano  Alexander  Pamer  nato  a  Merano
(Bolzano) in data 11 aprile 1980, ai sensi e per gli effetti  di  cui
al decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di
abilitazione all'esercizio in Italia  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 
    47/A - Matematica 
    48/A - Matematica applicata 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 aprile 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo