IL CAPO DIPARTIMENTO 
                  della protezione civile nazionale 
 
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e,  in  particolare,
l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per  la  prevenzione
del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
novembre 2010, n. 3907 che  ha  disciplinato  i  contributi  per  gli
interventi di prevenzione del rischio sismico,  previsti  dal  citato
art. 11 del decreto-legge 28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in  particolare,
l'art. 1 comma 3 che prevede che gli  aspetti  di  maggior  dettaglio
concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti  informatici
necessari  alla  gestione  degli  interventi  previsti  nella  citata
ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile; 
  Ritenuto  opportuno  regolamentare  l'utilizzo  dei  fondi  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera d)  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 13  novembre  2010  n.  3907,  concernente
«altri interventi urgenti e  indifferibili  per  la  mitigazione  del
rischio sismico», restringendone il  campo  alle  opere  di  maggiore
importanza  strategica  per  finalita'  di  protezione   civile,   in
particolare a quelle che consentono, in caso di sisma,  l'evacuazione
dalle zone disastrate, o che potrebbero impedirla in caso di crollo, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli interventi urgenti e indifferibili di cui all'art. 2,  comma
1,  lettera  d)  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 13 novembre  2010  n.  3907,  rispettano  la  disciplina
dettata dalla ordinanza medesima per le  opere  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera b). 
  2. Possono accedere al contributo ponti e viadotti facenti parte di
infrastrutture  di  trasporto  urbano  che  servono   vie   di   fuga
individuate dal piano comunale di emergenza o interferiscono con esse
e che ricadono in siti ai quali le  vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni attribuiscono una accelerazione  orizzontale  massima  al
suolo in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita  ad
un periodo di ritorno di  475  anni,  uguale  o  superiore  a  0,20g,
ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio  vulcanico,  come
identificate nell'allegato 1 al presente decreto. La  sussistenza  di
tale condizione puo', in via di  semplificazione,  essere  verificata
utilizzando i valori di ag riportati  nell'allegato  7  all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del  13  novembre  2010  n.
3907. 
  3. Il carattere di urgenza ed indifferibilita' per  la  mitigazione
del rischio sismico  deve  essere  documentato  da  verifica  sismica
eseguita ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, oppure eseguita ai sensi  degli
allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i, con indici di
rischio ricondotti  alle  citate  norme  tecniche,  anche  attraverso
l'utilizzo   di   apposito   software   fornito   dal    Dipartimento
("Indici_di_rischio.xls), ove sussistano le ipotesi di  base  per  la
sua applicazione. La Regione proponente assicura l'omogeneita'  delle
verifiche delle opere  proposte.  Il  Dipartimento  della  Protezione
Civile istituisce una commissione, anche con esperti esterni,  i  cui
oneri, limitati all'eventuale rimborso delle missioni, sono a  carico
dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e)  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010  n.  3907.
La commissione ha il compito di istruire le  richieste  formulate  al
riguardo  dalle   Regioni   e   perfezionare   la   graduatoria   per
l'assegnazione del contributo. 
  4. La Regione individua le opere per le quali l'indice  di  rischio
sismico  e'  associato  ad  una  vita  nominale  restante  (1)  (Vnr)
inferiore a 5 anni e le ordina considerando il rapporto fra  le  vite
nominali e l'esposizione dell'opera, definito  «punteggio  base».  Il
punteggio base viene corretto  se  l'infrastruttura  ricade  in  zona
soggetta anche a rischio vulcanico.  I  criteri  di  definizione  dei
diversi parametri necessari a definire la suddetta  graduatoria  sono
riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 
  5.  Ciascuna  regione  interessata  invia  al  Dipartimento   della
Protezione Civile nazionale i dati di cui al comma  4  entro  3  mesi
dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana. A seguito della definizione di una  graduatoria  a  livello
nazionale, la commissione di cui al comma 3  potra'  richiedere  alle
regioni proponenti copia della documentazione riportante i calcoli di
verifica per la determinazione dell'indice di rischio sismico. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2011 
 
                                      Il capo dipartimento: Gabrielli 

(1) Vedi circolare del Capo  del  Dipartimento  recante  «Chiarimenti
    sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche  condotte  in
    ottemperanza all'art. 2, comma 3  dell'ordinanza  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri n. 3274  del  23  marzo  2003».  prot.
    DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010. 

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 145