IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n.
670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,  n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto  legislativo  n.  286
del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394;  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206;  il  decreto   del
presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167;
la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Erika Pircher; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Vista il decreto di riconoscimento n.  271/2003  con  il  quale  il
sotto indicato diploma di istruzione post  secondario  e'  dichiarato
equipollente alla laurea italiana in «Lingue e letterature straniere,
lingua:tedesco» dalla Libera Universita' di Bolzano; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, ai sensi  della  C.M.  23  settembre
2010, n. 81, e' esentata  dalla  presentazione  della  certificazione
relativa alla conoscenza linguistica, in direzione generale  per  gli
ordinamenti  scolastici  e  per  l'autonomia  scolastica  quanto   ha
compiuto  la  formazione  primaria  e   secondaria   in   istituzioni
scolastiche  italiane  con  insegnamento  in  lingua  tedesca,   dove
l'italiano e' studiato come lingua seconda; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post -  secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni  e  al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post - secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del  7  marzo  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessata
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma   di   istruzione   post   secondario:   «Magistra    der
Philolosophie,    erste    Studienrichtung    Deutsche    Philologie,
Studienzweig Deutsche Philologie (Lehramt an höheren Schulen); zweite
Studienrichtung    Geographie;    Studienzweig     Geographie     und
Wirtschaftskunde   (Lehramt   an   höheren    Schulen);    rilasciato
dall'«Universität legge n. Franzens»  di  Innsbruck  (Austria)  il  3
dicembre 2002 comprensivo della formazione didattico pedagogico; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27a
Unterrichtspraktikumsgesetzes» rilasciato dalla «Landes Schul Rat für
Tirol» di Innsbruck (Austria) in data 23 luglio 2009, posseduto dalla
cittadina italiana Erika  Pircher  nata  a  Merano  (Bolzano)  il  24
novembre 1973,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole  di
istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso: 
      93/A  -  Materie   letterarie   negli   istituti   d'istruzione
secondaria di secondo grado; 
      98/A - tedesco, storia ed educazione  civica,  geografia  nella
scuola media. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 aprile 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo