IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 9 maggio 1994  con  il  quale  l'«Istituto
Gestalt» e' stato abilitato ad istituire e  ad  attivare  nella  sede
principale di Ragusa e nelle sedi periferiche di Venezia e  Siracusa,
un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art.  3
della legge 18 febbraio 1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato  dall'«Istituto  Gestalt  HCC»  di  Ragusa,
Venezia e Siracusa, alle disposizioni del titolo II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 con il  quale  l'«Istituto
di Gestalt - H.C.C.» di Ragusa e' stato abilitato ad istituire  e  ad
attivare nelle sedi  periferiche  di  Roma  e  Palermo  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui  all'art.  4  del
richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998; 
  Visto il  decreto  18  luglio  2003  di  trasferimento  della  sede
periferica di Venezia; 
  Visto il  decreto  18  luglio  2003  di  trasferimento  della  sede
periferica di Palermo; 
  Visto  il  decreto  8  luglio  2005  di  trasferimento  delle  sedi
periferiche di Venezia e Siracusa; 
  Visto il decreto 28 settembre  2007  di  trasferimento  della  sede
periferica di Roma; 
  Visto il decreto in data 24 ottobre  2008  di  autorizzazione  allo
sdoppiamento  della  scuola  in  due  distinte   organizzazioni   con
cambiamento di denominazione del preesistente «Istituto Gestalt  HCC»
in «Istituto di Gestalt Therapy HCC», che mantiene la sede principale
in Ragusa e le sedi periferiche in Roma e Venezia, nonche' una  nuova
scuola  autonoma  denominata  «Istituto  di  Gestalt  HCC»  con  sede
principale in Siracusa e sede periferica in Palermo; 
  Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Gestalt HCC» ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Milano, via
dei Pellegrini, 3, per un numero massimo degli allievi ammissibili  a
ciascun anno di corso pari a 17 unita' e, per l'intero  corso,  a  68
unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
17 dicembre 2010; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto  sopra  indicato,  espressa  dal
predetto  Comitato  nazionale  per   la   valutazione   del   sistema
universitario nella riunione del 9  marzo  2011  trasmessa  con  nota
prot. 150 del 14 marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509,  l'«Istituto  di  Gestalt  HCC»  di
Siracusa, e' autorizzato  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
periferica  di  Milano,  via  dei  Pellegrini,  3,  ai  sensi   delle
disposizioni  di  cui  al   titolo   II   del   regolamento   stesso,
successivamente  alla  data  del  presente  decreto,  un   corso   di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di  riconoscimento  della
sede principale. 
  2. Il numero massimo di allievi da  ammettere  a  ciascun  anno  di
corso e' pari a 17 unita' e, per l'intero corso, a 68 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 aprile 2011 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi