IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906
del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»;
Vista la nota della regione Veneto del 1° marzo 2011;
Viste le note del 3 marzo e del 1° aprile 2011 del Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visti gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi presso il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri a cui hanno partecipato i rappresentanti del
Dipartimento medesimo, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e della
regione Veneto;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906
del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «la progettazione» sono
aggiunte le seguenti: «e/o studi di fattibilita' e servizi in genere
comunque connessi con le finalita' di cui alla presente ordinanza»;
b) all'art. 3, comma 4, dopo le parole: «Al fine di porre in
essere i necessari interventi finalizzati al superamento del contesto
emergenziale» sono aggiunte le seguenti: «e per fornire un efficace
supporto tecnico nei confronti della Struttura commissariale»;
c) all'art. 5, comma 1, lettera c) le parole: «perizia giurata»
sono sostituite dalle seguenti: «perizia asseverata»;
d) all'art. 5, comma 2, le parole: «perizia giurata» sono
sostituite dalle seguenti: «perizia asseverata»;
e) all'art. 6, comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «, 243»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le disposizioni regolamentari
per la parte strettamente connessa»;
f) all'art. 6, comma 1, quinto capoverso, al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunti i
seguenti articoli: «22, 22-bis, 52-bis, ter, quater, quinquies,
sexies, septies, octies e nonies»;
g) all'art. 6, comma 1, nono capoverso, al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono soppresse le seguenti parole: «29-decies»;
h) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:
«decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 18»;
i) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Legge
Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32-bis, 33, 34, 35, 37 e 39»;
j) all'art. 6, comma 1, diciannovesimo capoverso, alla legge
Regione Veneto n. 27 del 2003, sono soppresse le seguenti parole: «8,
9, 10 e 33»;
k) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Legge
Regione Veneto n. 11/2010, art. 16»;
l) all'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente capoverso: «Legge
Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 33 e 34»;
m) all'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente capoverso: «Legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche ed integrazioni,
art. 3»;
n) all'art. 6, comma 1, diciottesimo capoverso, alla legge
Regione Veneto n. 3 del 2000 e' aggiunto il seguente articolo: «38»;
o) all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «con oneri a carico del
bilancio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando le
disponibilita' iscritte sullo stesso bilancio, per la somma
complessiva di euro 560.000,00, realizzatesi nelle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3027/1999, n. 3090/2000, n.
3237/2002, n. 3258/2002 e n. 3276/2003, e successive modifiche ed
integrazioni.».
p) all'art. 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «E', comunque, fatta salva la facolta' dei clienti di
rinunciare alla sospensione.»;
q) all'art. 2, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo
da parte del Commissario delegato, attuata con le modalita' di cui al
presente comma, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici del Comune interessato alla realizzazione delle opere o
alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei
relativi lavori:
2-ter. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario
delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni
dei vigenti strumenti urbanistici.
2-quater. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi