IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in
particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto
delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei
responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi
dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante "istituzione dell'imposta sul valore aggiunto";
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
"istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP)";
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante
"modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto";
Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini
di versamento;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale
e' stato approvato il regolamento recante "norme di assistenza
fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in
particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti,
rispettivamente, "modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai
Caf-dipendenti";
Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, concernenti, l'attivita' di assistenza
fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed
esperti contabili;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con
i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2011, per
il periodo d'imposta 2010, ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita'
economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2010, nonche' della
scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione
dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
concernente la cedolare secca sugli affitti, unitamente al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile
2011, che ha disciplinato, tra l'altro, le modalita' di versamento
dell'acconto;
Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante "disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente";
Considerato che le disposizioni introdotte dal decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, concernente "disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale", hanno previsto nuovi adempimenti
connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione
dei versamenti che impegnano i contribuenti e, dal punto di vista
organizzativo, in modo particolare i produttori di software e gli
intermediari;
Considerata l'opportunita' di differire i termini di versamento
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno
2011 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore;
Considerata, altresi', l'opportunita' di differire i termini di
presentazione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti e
pensionati nonche' di trasmissione delle dichiarazioni da parte dei
soggetti che prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e
ai pensionati, a causa di ritardi verificatisi nella consegna delle
certificazioni uniche - CUD/2011, al fine di consentire, tenendo
conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione
finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla
presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi
dati;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo
periodo cli tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta
Art. 1
Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011
1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in
materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al
versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di' imposta
regionale sulle attivita' produttive entro il 16 giugno 2011, che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che
partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni, e
imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente