IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione
delle modalita' di rilascio dell'autorizzazione agli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel
decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di
essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
Visti il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 23 novembre 2001;
Visti l'Accordo relativo agli appalti pubblici concluso a Marrakech
il 15 aprile 1994 e l'Accordo tra la Comunita' Europea e la
Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti
pubblici firmato il 21 giugno 1999;
Visto l'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
1. L'obbligo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
escluso per la Confederazione Svizzera per le procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, alle quali si applicano l'Accordo relativo agli appalti
pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e l'Accordo tra la
Comunita' Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti
relativi agli appalti pubblici firmato il 21 giugno 1999.