L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 28 aprile 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  31  luglio  1997,
n.177 - supplemento ordinario n. 154; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; 
  Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»),  2002/20/CE
(«direttiva  autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva   quadro»),
2002/22/CE  («direttiva  servizio   universale»)   pubblicate   nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L.108; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il
«Codice»); 
  Viste le Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi  del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti  e  i  servizi  di
comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  delle
Comunita' europee C 165/6 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  dell'11  febbraio  2003
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche suscettibili di  una  regolamentazione  ex
ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed  i
servizi  di  comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  114/45  dell'8  maggio  2003  (la
«precedente Raccomandazione»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  del  17  dicembre  2007
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni  elettroniche  che  possono  essere  oggetto   di   una
regolamentazione ex ante ai  sensi  della  direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65  del
28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  del  15  ottobre  2008,
relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni  di  cui
all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le  reti
e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008; 
  Vista la delibera  n.  316/02/CONS  del  9  ottobre  2002,  recante
«Adozione del nuovo regolamento concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n.  259  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001,  recante
«Regolamento concernente l'accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141 e successive modifiche; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Vista la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004,  recante
«Disciplina dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo  quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio  2004,  n.
116 e successive modificazioni; 
  Vista  la  delibera  n.  11/06/CIR  del  7  marzo   2006,   recante
«Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi  VoIP  (Voice
over  Internet  Protocol)  e  integrazione  del  piano  nazionale  di
numerazione», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana del 13 aprile 2006, n. 87 - supplemento ordinario n. 95; 
  Vista la delibera  n.  417/06/CONS  del  28  giugno  2006,  recante
«Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella
rete  telefonica  pubblica  fissa,  valutazione  di  sussistenza  del
significativo potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti  e
obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese  che  dispongono
di un tale potere (Mercati nn. 8, 9  e  10  fra  quelli  identificati
dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e  dei
servizi  della  Commissione  europea)»,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208; 
  Vista la delibera n. 407/08/CONS del 17 luglio 2008, concernente il
«Procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati
ai  sensi  della  delibera  n.   417/06/CONS   quali   detentori   di
significativo potere di mercato sul  mercato  della  terminazione  di
rete fissa», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 14 agosto 2008, n. 190 - supplemento ordinario n. 194; 
  Vista la delibera  n.  251/08/CONS  del  14  maggio  2008,  recante
«Modifiche all'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS,  a  seguito
dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi  di
terminazione per un  operatore  alternativo  efficiente»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 2008,
n. 129; 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  n.  2009/396/CE  del  7
maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di  terminazione  su
reti fisse e mobili nella UE,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009; 
  Vista la delibera  n.  179/10/CONS  del  28  aprile  2010,  recante
«Mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate  nella
rete  telefonica  pubblica  fissa  (Mercati   nn.   2   e   3   della
Raccomandazione   della   Commissione   europea   n.    2007/879/CE):
identificazione ed analisi dei mercati,  valutazione  di  sussistenza
del significativo potere di mercato per le imprese  ivi  operanti  ed
individuazione degli eventuali  obblighi  regolamentari»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  28  maggio
2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113; 
  Vista la delibera  n.  180/10/CONS  del  28  aprile  2010,  recante
«Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa
(mercato n. 10 della Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione  di
sussistenza del significativo potere di mercato per  le  imprese  ivi
operanti ed individuazione degli eventuali  obblighi  regolamentari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
maggio 2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113; 
  Vista la delibera n. 602/10/CONS  del  15  novembre  2010,  recante
«Consultazione pubblica concernente la  definizione  dei  prezzi  per
l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito  distrettuale  offerti
da Telecom Italia e  del  servizio  di  terminazione  su  rete  fissa
offerto da tutti gli operatori notificati», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2010, n. 285; 
  Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa'  BT
Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali  Italia
S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; 
  Sentita,   in   data   23   dicembre   2010,   la   societa'   Wind
Telecomunicazioni S.p.A.; 
  Sentita, in data 3 gennaio 2011, la societa' Tiscali Italia S.p.A.; 
  Sentite, in  data  10  gennaio  2011,  singolarmente,  le  societa'
Vodafone Omnitel N.V. e BT Italia S.p.A.; 
  Sentite, in  data  11  gennaio  2011,  singolarmente,  le  societa'
Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.; 
  Visti i contributi prodotti singolarmente dalle societa' BT  Italia
S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TeleTu S.p.A., Tiscali
Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia  S.p.A.  e  Wind
Telecomunicazioni S.p.A.; 
  Considerato quanto segue: 
 
                              SOMMARIO 
 
  1. Il quadro di riferimento regolamentare 
  1.1. I mercati dei servizi di raccolta e terminazione 
  1.2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito 
  2. La declinazione dell'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati
dell'interconnessione 
  2.1. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2010 
  2.2. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2011 
  2.3. L'obbligo di controllo dei prezzi per gli anni  successivi  al
2011 
  3. La definizione dei prezzi dei servizi  di  interconnessione  per
l'anno 2011 
  3.1. La definizione dei prezzi dei servizi  di  terminazione  delle
chiamate nella rete telefonica  in  postazione  fissa  offerti  dagli
operatori notificati 
  3.2. La definizione dei prezzi dei servizi di raccolta  e  transito
distrettuale delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa
offerti da Telecom Italia 
 
1. Il quadro di riferimento regolamentare 
 
  1. L'Autorita' ha concluso il secondo ciclo di analisi dei  mercati
dei servizi  di  interconnessione  con  le  delibere  n.  179/10/CONS
(riguardante i  mercati  dei  servizi  di  raccolta  e  terminazione,
mercati 2 e 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE) e n.  180/10/CONS
(riguardante il mercato dei servizi di  transito,  mercato  10  della
Raccomandazione n. 2003/311/CE). 
 
1.1. I mercati dei servizi di raccolta e terminazione 
 
  2. L'Autorita', con la delibera n. 179/10/CONS, ha  individuato  un
unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso  tutte
le direttrici, (1) per le  diverse  tipologie  di  clientela  servita
(residenziale e non residenziale)  e  per  le  diverse  tipologie  di
postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi
in tecnologia PSTN, ISDN e VoIP managed in decade zero. Il mercato ha
dimensione geografica nazionale.  L'Autorita'  ha  concluso  che  nel
mercato della raccolta non si riscontrano condizioni  di  concorrenza
effettiva ed ha identificato Telecom Italia  (di  seguito  anche  TI)
quale operatore detentore di  significativo  potere  di  mercato.  Ai
sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorita' ha imposto  a  Telecom
Italia i seguenti obblighi:  i)  obbligo  di  accesso  e  di  uso  di
determinate risorse di rete; ii) obbligo di trasparenza; iii) obbligo
di non discriminazione; iv)  obbligo  di  separazione  contabile;  v)
obbligo di controllo dei prezzi e vi)  obbligo  di  contabilita'  dei
costi. 
  3. Con la stessa delibera n. 179/10/CONS, l'Autorita',  considerato
che ciascun operatore di rete fissa e' l'unico soggetto in  grado  di
offrire servizi di terminazione vocale delle chiamate  sulla  propria
rete,  ha  definito  come  rilevanti  i  mercati   dei   servizi   di
terminazione delle chiamate telefoniche  su  singola  rete  fissa.  I
mercati   individuati   hanno   dimensione   geografica    nazionale.
L'Autorita' ha concluso che nei mercati dei servizi  di  terminazione
vocale su rete fissa non si  riscontrano  condizioni  di  concorrenza
effettiva ed ha identificato quali detentori di significativo  potere
di mercato per  le  chiamate  che  terminano  sulla  propria  rete  i
seguenti  operatori:  Acantho  S.p.A.,  ADR  TEL  S.p.A.,  Brennercom
S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., Decatel
S.r.l., Estracom S.p.A. (gia'  Consiagnet  S.p.A.),  Eutelia  S.p.A.,
Fastweb S.p.A., Fly  Net  S.p.A.,  Freeway  S.r.l.,  Infracom  Italia
S.p.A., Intermatica S.r.l., MC-link  S.p.A.  (gia'  Alpikom  S.p.A.),
Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A.  (gia'  Karupa  S.p.A.),
OkCom S.p.A., Opitel S.p.A.  (gia'  Tele2  S.p.A.),  Orange  Business
Italy S.p.A., Phonica S.p.A.,  Publicom  S.p.A.  (gia'  Vive  la  Vie
S.p.A.), Rita S.r.l., Telecom  Italia  S.p.A.,  Terrecablate  Reti  e
Servizi S.r.l. (gia' Consorzio Terrecablate), Thunder  S.p.A.,  Trans
World Communications S.p.A., Satcom S.p.A.,  Teleunit  S.p.A.,  TEX97
S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A.,
Verizon  Italia  S.p.A.,  Vodafone  Omnitel  N.V.,  Wavecrest  Italia
S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.. 
  4. L'Autorita', nei mercati dei servizi di terminazione vocale,  ha
ritenuto opportuno confermare una differenziazione tra  gli  obblighi
imposti a Telecom Italia e quelli imposti agli operatori alternativi,
pur apportando qualche modifica  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
delibere nn. 417/06/CONS, 251/08/CONS e 407/08/CONS. In  particolare,
ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorita': 
    a. ha imposto a Telecom Italia gli stessi  obblighi  imposti  nel
mercato della raccolta, di cui al punto 2; 
    b. ha imposto a tutti gli operatori  alternativi  notificati  (il
cui elenco e' riportato al punto 3) gli obblighi di: i) accesso e uso
di  determinate  risorse  di  rete;   ii)   trasparenza;   iii)   non
discriminazione e iv) controllo dei prezzi,  declinando  quest'ultimo
come esposto in dettaglio di seguito (cfr. infra paragrafo 2). 
 
1.2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito 
 
  5. L'Autorita' con la delibera n.  180/10/CONS  ha  identificato  i
seguenti due mercati rilevanti dei servizi  di  transito  nella  rete
telefonica pubblica fissa, aventi dimensione geografica nazionale: a)
il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia  dei
servizi  di  trasporto  delle  chiamate   attraverso   uno   o   piu'
autocommutatori situati nel medesimo distretto;  b)  il  mercato  dei
servizi di  inoltro  e  transito  nazionale,  ossia  dei  servizi  di
trasporto  delle  chiamate  attraverso  autocommutatori  situati   in
distretti diversi. 
  6. L'Autorita' ha concluso che nel mercato sub  a)  non  sussistono
condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato Telecom Italia
quale operatore detentore di  significativo  potere  di  mercato.  Ai
sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorita' ha imposto  a  Telecom
Italia i seguenti obblighi per la fornitura dei servizi di inoltro  e
transito distrettuale: i) obbligo di accesso e di uso di  determinate
risorse di rete; ii) obbligo di  trasparenza;  iii)  obbligo  di  non
discriminazione; iv) obbligo di separazione contabile; v) obbligo  di
controllo dei prezzi e vi) obbligo di contabilita' dei costi. 
  7. Viceversa, l'Autorita' ha concluso che il mercato sub b) non  e'
suscettibile di regolamentazione ex ante ed  ha,  pertanto,  revocato
gli obblighi imposti a Telecom Italia dalla  precedente  delibera  n.
417/06/CONS per la fornitura dei servizi di inoltro e transito doppio
SGT, SGU-doppio SGT, SGU-SGT interdistrettuale  (gli  autocommutatori
SGU e SGT sono situati in distretti diversi). 
 
2. La declinazione dell'obbligo di controllo dei prezzi  nei  mercati
  dell'interconnessione 
 
  8. Le delibere nn. 179/10/CONS  e  180/10/CONS  hanno  stabilito  i
prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito  distrettuale
solo per l'anno 2010, rimandando la definizione dei  prezzi  per  gli
anni successivi ad ulteriori provvedimenti dell'Autorita'. 
 
2.1. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2010 
 
  9. Per quanto riguarda l'anno 2010, la delibera n.  179/10/CONS  ha
sottoposto Telecom Italia all'obbligo di controllo dei prezzi per  la
fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione, stabilendo che i
prezzi dei servizi forniti da Telecom Italia debbano  essere  fissati
ad  un  livello  di  costi  efficienti  e  sulla   base   dell'ultima
Contabilita' Regolatoria certificata di Telecom Italia,  in  coerenza
con il valore di 0,57 centesimi di  Euro  al  minuto,  gia'  definito
dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di terminazione a livello
di SGT. 
  10. E' utile ricordare che la delibera n. 251/08/CONS ha fissato il
livello di simmetria tra i prezzi dei servizi di terminazione offerti
dagli operatori alternativi notificati e quelli  offerti  da  Telecom
Italia ad un valore pari a  0,57  centesimi  di  Euro  al  minuto,  a
partire dal 1° luglio 2010.  Tale  scelta  e'  stata  motivata  dalla
constatazione che il 2010 rappresenta il momento in  cui,  applicando
il  Modello  BU-LRIC  separatamente  ai  dati  di  ciascun  operatore
alternativo notificato, si perviene ad una sostanziale simmetria  tra
le tariffe di terminazione di tutti gli operatori. In secondo  luogo,
la  scelta  e'  giustificata  dalla  necessita'  di  garantire,  come
richiesto dalla Commissione europea, una piena simmetria tra tutte le
tariffe  di  terminazione,  inclusa   quella   di   Telecom   Italia.
L'Autorita' ha anche chiarito che «il  valore  stabilito  per  TI  si
riferisce al valore  massimo  della  tariffa  di  interconnessione  a
livello SGT, ottenuto come media tra tariffa  peak  ed  off-peak,  in
linea  con  quanto  stabilito  dalla  delibera  n.  417/06/CONS».  Va
osservato che, mentre la delibera n. 251/08/CONS  fissava  il  prezzo
per Telecom Italia pari a 0,57 centesimi di Euro al minuto a  partire
dal 1°  luglio  2010  (cfr.  art.  2,  comma  1,  della  delibera  n.
251/08/CONS), la delibera n. 179/10/CONS ha anticipato la vigenza  di
tale prezzo per Telecom Italia al 1° gennaio 2010. 
  11. I medesimi criteri stabiliti per la determinazione  dei  prezzi
dei servizi di raccolta e terminazione praticati  da  Telecom  Italia
per l'anno 2010 sono stati previsti dalla delibera n. 180/10/CONS per
la  definizione  dei  prezzi  dei  servizi  di  inoltro  e   transito
distrettuale per lo stesso anno (cfr. punti 213-215 della delibera n.
180/10/CONS). 
  12. Ai sensi  delle  delibere  nn.  179/10/CONS  e  180/10/CONS,  a
partire dal 1° gennaio 2010 e  fino  al  31  dicembre  2010,  Telecom
Italia applica i seguenti prezzi flat: 
    a. servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro
al minuto; 
    b. servizio  di  raccolta/terminazione  doppio  SGU  distrettuale
(SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto; 
    c. servizio  di  raccolta/terminazione  SGT  distrettuale:  0,570
centesimi di Euro al minuto; 
    d. servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di  Euro  al
minuto; 
    e. servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di  Euro  al
minuto; 
    f. servizio di transito  doppio  SGU  distrettuale  (SGD):  0,320
centesimi di Euro al minuto; 
    g. servizio di transito SGU-SGT distrettuale: 0,283 centesimi  di
Euro al minuto. 
  13. Per quanto riguarda  l'obbligo  di  controllo  dei  prezzi  nei
mercati dei servizi di terminazione vocale su rete fissa in capo agli
operatori  alternativi  notificati,  la  delibera   n.   179/10/CONS,
all'articolo 24, comma 2, ha stabilito che gli  operatori  Brennercom
S.p.A.,  Fly  Net  S.p.A.,   TEX97   S.p.A.,   Satcom   S.p.A.,   Uno
Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V., sono soggetti, fino al
31 dicembre  2010,  ai  vincoli  di  prezzo  massimo  definiti  dalla
delibera n. 251/08/CONS e piu' precisamente ai valori del glide  path
indicati per la categoria «Altri Operatori». 
  14. Inoltre, la delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 24, comma  3,
ha stabilito che gli operatori BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A.,
Eutelia S.p.A., Opitel S.p.A. (gia' Tele2  S.p.A.),  Orange  Business
Italy S.p.A., Fastweb S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., Infracom
Italia  S.p.A.,  Tiscali  S.p.A.,  Welcome  Italia  S.p.A.   e   Wind
Telecomunicazioni S.p.A. sono soggetti ai vincoli di  prezzo  massimo
definiti dalla delibera n. 251/08/CONS, fino al 31 dicembre 2010. 
  15. In base alla delibera n. 251/08/CONS il prezzo di  terminazione
di 0,57 centesimi di Euro al minuto  per  gli  operatori  alternativi
notificati e' in vigore dal 1° luglio 2010. 
  16. Infine la delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 24, comma 4, ha
stabilito che i restanti  operatori  alternativi  notificati  saranno
soggetti a vincoli di prezzo a partire dal 1° gennaio 2011. 
 
2.2. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2011 
 
  17. Gli articoli 17, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS  e  18,
comma 2, della delibera n. 180/10/CONS stabiliscono che i prezzi  per
l'anno 2011 dei servizi  di  originazione,  terminazione  e  transito
distrettuale offerti da Telecom Italia siano definiti nell'ambito  di
un provvedimento integrativo delle suddette delibere, sulla base  dei
costi risultanti dall'ultima Contabilita' Regolatoria certificata  ed
a un livello di  costi  efficienti,  quindi  ricorrendo  ai  medesimi
criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi per l'anno 2010. 
  18.  L'articolo  24,  comma  5,  della  delibera   n.   179/10/CONS
stabilisce  altresi'  che  nell'ambito  del  medesimo   provvedimento
integrativo, di cui all'art. 17, comma  2,  siano  definiti  anche  i
prezzi per l'anno 2011 dei servizi di terminazione forniti  da  tutti
gli operatori alternativi notificati. 
  19. Alla  luce  del  combinato  disposto  dei  succitati  articoli,
l'Autorita' con il presente provvedimento deve definire  non  solo  i
prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito  distrettuale
offerti da Telecom Italia per l'anno 2011,  ma  anche  i  prezzi  dei
servizi di terminazione offerti da tutti  gli  operatori  alternativi
notificati (OAOs), quindi  sia  dagli  operatori  disciplinati  dalla
delibera  n.  251/08/CONS  che  dagli  altri  operatori   alternativi
notificati (cosiddetti «operatori non infrastrutturati»). 
 
2.3. L'obbligo di controllo dei prezzi per  gli  anni  successivi  al
  2011 
 
  20. Gli articoli 9, comma 4, e  17,  comma  3,  della  delibera  n.
179/10/CONS prevedono che, per gli anni successivi al 2011, i  prezzi
dei servizi di raccolta e  terminazione  offerti  da  Telecom  Italia
risultino  dall'applicazione  di  un   modello   bottom-up   per   la
valutazione  dei  costi  incrementali  di  lungo  periodo  (BU-LRIC),
definito con apposito procedimento dell'Autorita'. 
  21. Allo stesso modo, l'articolo 11, comma  4,  della  delibera  n.
180/10/CONS prevede che, per gli anni successivi al  2011,  i  prezzi
dei   servizi   di   inoltro   e   transito   distrettuale   derivino
dall'applicazione del modello di costo  previsto  dalla  delibera  n.
179/10/CONS per  la  valutazione  dei  costi  incrementali  di  lungo
periodo (BU-LRIC) dei servizi di raccolta e terminazione. 
  22. Tenuto conto della Raccomandazione 2009/396/CE - che invita  le
ANR ad utilizzare un modello BU-LRIC per il calcolo delle tariffe  di
terminazione - e considerato che il modello BU-LRIC, essendo di  tipo
prospettico,  dovra'  prendere  a   riferimento   l'architettura   di
interconnessione che sara'  adottata  dagli  operatori  nel  prossimo
futuro, l'Autorita', nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, ha
stabilito di avviare  il  procedimento  volto  alla  definizione  del
modello BU-LRIC nel corso dell'anno 2011, per definire i  prezzi  che
saranno applicati a partire dall'anno 2012, al fine  di  tener  conto
delle  risultanze  dei  lavori   del   Tavolo   tecnico   «Interventi
regolamentari in merito alla interconnessione IP e  interoperabilita'
per  la  fornitura  di  servizi  VoIP»,  avviato  dalla  delibera  n.
11/06/CIR. 
 
3. La definizione dei prezzi  dei  servizi  di  interconnessione  per
  l'anno 2011 
 
  23. E' opportuno ricordare in questa sede che la Commissione  nella
Raccomandazione  precisa  che  i  mercati   della   raccolta,   della
terminazione e del transito devono essere definiti in modo tale che i
limiti di un mercato siano coerenti con quelli dell'altro  in  quanto
si tratta di mercati all'ingrosso legati tra loro da una relazione di
tipo orizzontale. 
  24.  In  ottemperanza  a   quanto   previsto   dalla   Commissione,
l'Autorita' nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, confermando
quanto precedentemente disposto dalla  delibera  n.  417/06/CONS,  ha
identificato nell'autocommutatore locale l'elemento di confine tra  i
mercati tale  da  ripartire  una  chiamata  di  tipo  end-to-end  nei
seguenti servizi (2) : 
    a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata  dalla  linea  di
origine fino all'autocommutatore locale, compresa la  prestazione  di
commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; (3) 
    b.   Terminazione,   ossia   il   trasporto   di   una   chiamata
dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione,  compresa  la
prestazione di commutazione effettuata  dall'autocommutatore  locale;
(4) 
    c. Transito,  ossia  la  trasmissione  e/o  commutazione  di  una
chiamata attraverso uno o piu' autocommutatori al fine di  permettere
il completamento di una chiamata. 
  25. Dalle definizioni si evince che i servizi di terminazione e  di
raccolta utilizzano sostanzialmente gli stessi elementi di rete, cio'
che cambia e' solo  la  direzione  del  traffico.  Questo  spiega  la
ragione per cui i prezzi dei due servizi per  Telecom  Italia  (unico
operatore notificato anche nel mercato dei servizi di raccolta)  sono
stati fissati dall'Autorita' allo stesso livello sia  nel  primo  che
nel secondo ciclo di  analisi  di  mercato  (rispettivamente  con  la
delibera n. 417/06/CONS e la delibera  n.  179/10/CONS,  articolo  9,
comma 5). 
  26. Si deve tenere conto,  inoltre,  che  Telecom  Italia  talvolta
fornisce i servizi di transito distrettuale anche in  modo  congiunto
ai servizi di raccolta e terminazione (inoltro), per cui  l'Autorita'
con la delibera n. 180/10/CONS, nell'implementazione dell'obbligo  di
controllo dei prezzi  del  servizio  di  transito,  ha  garantito  la
massima coerenza con quanto previsto per  i  prezzi  dei  servizi  di
raccolta e terminazione. 
  27. Per le ragioni sopra esposte, come illustrato ai punti 9-11,  i
prezzi di tutti i servizi di interconnessione sono stati fissati  per
il 2010 ad un livello di costi efficienti, in coerenza con il  valore
di 0,57 centesimi di Euro al minuto, gia' definito dalla delibera  n.
251/08/CONS per i servizi di terminazione a livello di SGT,  e  sulla
base dell'ultima  Contabilita'  Regolatoria  certificata  di  Telecom
Italia. 
  28. Analogamente, per l'anno 2011 la determinazione dei prezzi  dei
servizi di raccolta, terminazione e  transito  non  puo'  prescindere
dalle relazioni esistenti tra tali servizi anche in virtu' del  fatto
che le stesse delibere nn. 179/10/CONS, all'articolo 9,  comma  3,  e
180/10/CONS all'articolo 18, comma 2, prevedono esplicitamente che  i
prezzi dei servizi offerti da Telecom Italia per  l'anno  2011  siano
determinati ricorrendo ai medesimi criteri utilizzati per  fissare  i
corrispondenti prezzi del 2010. 
  29. Si  ravvisa  da  ultimo  che  l'Autorita',  nella  delibera  n.
179/10/CONS,  aveva  ritenuto  opportuno  rinviare   l'invito   della
Commissione europea «a fissare le tariffe degli operatori alternativi
al livello di un operatore efficiente, tariffe che potrebbero  essere
equivalenti al livello della  tariffa  fissata  per  la  terminazione
(locale) delle chiamate di Telecom  Italia  o  al  livello  di  costo
sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate
a livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia»  (5)
, al successivo procedimento di definizione dei prezzi dei servizi di
raccolta e terminazione per l'anno 2011,  cioe'  al  procedimento  in
oggetto. 
 
3.1. La definizione dei prezzi  dei  servizi  di  terminazione  delle
  chiamate nella rete telefonica in postazione  fissa  offerti  dagli
  operatori notificati 
 
  30. La definizione dei prezzi  2011  dei  servizi  di  terminazione
offerti da Telecom Italia - cosi' come  disposto  dalla  delibera  n.
179/10/CONS, all'articolo 17 comma 2 - richiede un'analisi analoga  a
quella gia' svolta per la definizione dei prezzi del 2010,  ossia  il
calcolo dei costi di interconnessione  sulla  base  di:  i)  l'ultima
Contabilita' Regolatoria (CoRe) certificata  dal  revisore;  ii)  una
procedura  di  efficientamento  a  garanzia  che  i  costi   ottenuti
riflettano un utilizzo della rete che tenga conto delle dinamiche  di
traffico di medio periodo e, comunque, elimini eventuali inefficienze
dell'incumbent. Tuttavia, si osserva che l'ultima CoRe certificata di
cui dispone l'Autorita' e' quella relativa all'esercizio 2007,  ossia
la stessa contabilita' utilizzata per la definizione dei prezzi 2010.
Pertanto, tenuto conto che non vi e' un adeguato  supporto  contabile
con  cui  giustificare  qualsiasi  variazione  nelle  condizioni   di
produzione dei servizi in oggetto, ne' - quindi - la possibilita'  di
procedere ad ulteriori efficientamenti, l'Autorita' ritiene  che  sia
opportuno non modificare i prezzi di terminazione di Telecom  Italia.
A cio' si aggiunga che, al fine di garantire  certezza  regolamentare
agli operatori -  come  piu'  volte  raccomandato  dalla  Commissione
europea - la soluzione di basare le  valutazioni  sulla  contabilita'
certificata al momento disponibile  appare  l'unica  percorribile  al
fine di individuare i prezzi del 2011 entro la fine del 2010. (6) 
  31. In virtu' di tali considerazioni, con riferimento ai prezzi dei
servizi  di  terminazione  offerti  da  Telecom  Italia,  l'Autorita'
intende confermare per l'anno 2011 i prezzi stabiliti dalla  delibera
n. 179/10/CONS all'articolo 17 comma 1, e riportati al punto  12  del
presente documento. 
 
Osservazioni degli operatori in merito alla definizione dei prezzi di
  terminazione di Telecom Italia 
 
  O.1 Telecom Italia ritiene  che  l'Autorita'  debba  definire,  per
l'anno 2011, non  solo  i  prezzi  dei  servizi  di  terminazione  in
tecnologia TDM, ma anche i prezzi  dei  servizi  di  terminazione  in
tecnologia IP in quanto, sia TI che gli OAOs sono obbligati, ai sensi
della   delibera   n.   179/10/CONS,   ad   offrire    il    servizio
d'interconnessione IP nelle more della chiusura dei lavori del Tavolo
tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR. 
  O.2 Con riferimento alla definizione  dei  prezzi  dei  servizi  di
terminazione in tecnologia TDM, Telecom Italia ritiene  che,  essendo
l'attivita'  di  verifica  da  parte  del  revisore  ormai  conclusa,
l'Autorita' debba basarsi sui costi e  sulle  consistenze  risultanti
dalla CoRe 2008, opportunamente  modificati  per  simulare  i  volumi
corrispondenti ad un utilizzo efficiente della rete. TI  ritiene  che
la CoRe 2008 rappresenti, allo stato, l'unica base  comune  di  costo
utilizzabile ai fini della determinazione sia delle  proprie  tariffe
di terminazione sia di quelle degli OAOs e che si  assicurerebbe  una
continuita'  regolamentare  tramite  l'applicazione  della   medesima
procedura  di  efficientamento  utilizzata  dall'Autorita'   per   la
definizione delle tariffe di terminazione relative all'anno 2010.  TI
osserva altresi' che il  prezzo  che  risulterebbe  per  il  servizio
terminazione locale  TDM  agevolerebbe  l'adozione  di  una  politica
regolamentare incentivante per la migrazione  degli  operatori  verso
l'interconnessione IP. 
  O.3 Con riferimento al servizio di terminazione in  tecnologia  IP,
TI ritiene che l'Autorita', in  attesa  dello  sviluppo  del  modello
BU-LRIC, debba  definire  un  prezzo  corrispondente  al  prezzo  del
servizio di terminazione TDM a livello SGT distrettuale maggiorato di
un importo pari al  costo  della  funzionalita'  di  conversione  del
traffico da IP a TDM e viceversa, in quanto - considerando  l'attuale
sviluppo  della  sua  rete  -  in  primo   luogo,   il   livello   di
interconnessione sulla rete TDM  confrontabile  con  il  servizio  di
terminazione IP distrettuale e' il livello SGT  distrettuale  ed,  in
secondo luogo, i servizi di interconnessione IP richiedono l'utilizzo
della funzionalita' di conversione del  traffico,  in  aggiunta  alle
funzionalita' tipiche della  rete  TDM  (commutazione,  segnalazione,
giunzione, ecc.). 
  O.4 Per  quanto  riguarda  i  commenti  formulati  dagli  OAOs,  un
operatore (Fastweb) condivide pienamente la  proposta  dell'Autorita'
di confermare per il 2011 i prezzi dei servizi d'interconnessione  di
TI  approvati  per  il  2010,  come  misura  transitoria  fino   alla
definizione ed implementazione  del  modello  BU-LRIC  applicabile  a
tutti gli operatori. Altri  operatori  (TeleTu,  Vodafone  Omnitel  e
Wind) chiedono di imporre a TI ulteriori recuperi  di  efficienza  ed
alcuni di essi (Vodafone Omnitel e TeleTu),  come  anche  BT  Italia,
ritengono che la conferma dei prezzi del 2010 di TI sia condivisibile
solo a condizione che siano confermati anche i prezzi di terminazione
degli OAOs e, quindi, che sia adottata l'Opzione B del  documento  di
consultazione. 
  O.5 Piu' in particolare, Fastweb concorda con l'Autorita' sul fatto
che, essendo  l'ultima  CoRe  certificata  dell'incumbent  la  stessa
utilizzata per la determinazione dei prezzi del 2010 fissati  con  le
delibere  nn.  179/10/CONS  e  180/10/CONS,  non  siano   rinvenibili
elementi oggettivi che giustifichino  una  variazione,  negli  ultimi
otto mesi, dei costi sostenuti da TI per  la  fornitura  dei  servizi
d'interconnessione, nonche'  dei  volumi  di  traffico  di  una  rete
efficiente. La conferma dei prezzi, sostiene Fastweb, oltre ad essere
coerente con le metodologie adottate e con  il  quadro  regolamentare
comunitario e nazionale,  ha  il  pregio  di  garantire  certezza  al
mercato,  mettendo  gli  operatori  in  condizioni  di  svolgere   le
attivita' di budgeting e pianificazione  economico-finanziaria  degli
investimenti. 
  O.6 Vodafone Omnitel (Vodafone) e TeleTu rilevano che i prezzi  dei
servizi di interconnessione per il 2011 dovrebbero essere fissati  in
coerenza  con  l'andamento   dei   costi   industriali   (tipicamente
decrescenti) e con l'applicazione della procedura  d'efficientamento;
pertanto, al fine di dar  compiuta  attuazione  all'articolo  50  del
Codice, anche in  assenza  di  una  CoRe  aggiornata,  si  dovrebbero
individuare prezzi unitari decrescenti a dimostrazione  dei  relativi
recuperi d'efficienza, che TI continua  a  presentare  agli  analisti
finanziari. (7) Tuttavia, secondo Vodafone e TeleTu, la conferma  dei
prezzi 2010 dei servizi interconnessione di TI, sebbene non idonea  a
promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile, potrebbe essere
ragionevolmente compresa solo a motivo della sua temporaneita' - fino
all'introduzione dei prezzi definiti con il nuovo modello BU-LRIC  di
un operatore efficiente  che  utilizza  un'architettura  IP  -  ed  a
condizione che siano confermate anche le  disposizioni  dell'articolo
24 della delibera n. 179/10/CONS. 
  O.7 Anche BT Italia (BT) ritiene  adeguata  la  soluzione  proposta
dall'Autorita' di confermare per il 2011 le tariffe  di  terminazione
imposte a TI per il 2010  solo  se  l'Autorita'  approva  una  misura
identica per gli operatori  alternativi,  garantendo  cosi'  certezza
regolamentare,  continuita'  e  coerenza  metodologica   con   quanto
stabilito nel 2010, in vista dell'introduzione di un modello a  costi
incrementali previsto a partire dal 2012.  BT  ritiene,  quindi,  che
qualora la decisione finale sui prezzi  di  terminazione  degli  OAOs
ricada sull'Opzione A del documento di consultazione  -  per  evitare
l'adozione di  una  regolamentazione  discriminatoria  nei  confronti
degli operatori notificati nei rispettivi mercati della  terminazione
- si dovrebbe prevedere un'analoga misura anche per TI, riducendo per
quest'ultima il prezzo di terminazione a livello SGT da 0,57 a  0,302
centesimi di Euro al minuto ed il prezzo di  terminazione  a  livello
SGU in coerenza con l'efficienza richiesta. 
  O.8 Wind ritiene che l'assenza di CoRe certificate di TI successive
al 2007 -  non  dipendendo  ne'  dal  mercato,  ne'  dagli  operatori
alternativi - non sia un motivo sufficiente per  non  far  proseguire
anche nel 2011 il percorso d'efficientamento avviato per  TI  con  le
delibere  nn.  179/10/CONS  e   180/10/CONS   imponendole   ulteriori
riduzioni dei prezzi per il 2011. Wind, tra l'altro, evidenzia che la
pressione economica che subiscono gli operatori  alternativi  non  e'
limitata solo ai servizi di interconnessione, ma  e'  ampliata  dagli
aumenti dei prezzi - che  gli  OAOs  hanno  subito  nel  2010  e  che
dovranno fronteggiare nel 2011 - dei seguenti servizi offerti da  TI:
i) servizi di accesso; ii) principali servizi di  co-locazione;  iii)
servizi accessori dei mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione. 
  O.9 Welcome Italia evidenzia gli aumenti di prezzo proposti  da  TI
ed approvati per le Offerte di  Riferimento  2009  e  2010  da  parte
dell'Autorita', che si basano sulla  CoRe  certificata  del  2007  e,
quindi, su  valori  risalenti  a  tre  anni  orsono.  Welcome  Italia
sottolinea che le conseguenze di detta «anomalia» sono  totalmente  a
carico degli  operatori  alternativi  che,  pur  non  avendo  nessuna
responsabilita'  in  merito  ai  ritardi   nella   presentazione   ed
approvazione della CoRe,  subiscono  gli  ingiustificati  aumenti  di
prezzo da parte di TI. 
  O.10  Infine,  con  riferimento  alla  proposta  dell'Autorita'  di
confermare per il 2011 i prezzi dei servizi di  terminazione  di  TI,
Tiscali Italia (Tiscali) rimanda a quanto osservato nell'ambito della
consultazione pubblica di cui alla delibera n. 704/09/CONS. 
 
Valutazioni dell'Autorita' 
 
  V.1 Con riferimento alla richiesta formulata da TI di definire  per
l'anno 2011 anche i prezzi dei servizi di terminazione in  tecnologia
IP, si evidenzia che - ai sensi degli articoli 17,  comma  2,  e  24,
comma 5, della delibera n. 179/10/CONS e dell'articolo 18,  comma  2,
della delibera n. 180/10/CONS - l'oggetto del presente  provvedimento
e' la definizione dei prezzi dei seguenti servizi offerti da  TI:  i)
terminazione/raccolta  SGU;  ii)  terminazione/raccolta  doppio   SGU
distrettuale (SGD); iii) terminazione/raccolta SGT distrettuale;  iv)
transito singolo SGU; v) transito singolo SGT;  vi)  transito  doppio
SGU distrettuale e vii) transito SGU-SGT  distrettuale,  nonche'  dei
prezzi dei servizi di terminazione offerti  da  tutti  gli  operatori
alternativi notificati. Pertanto,  per  l'anno  2011,  le  condizioni
economiche di fornitura dei servizi di interconnessione offerti da TI
in tecnologia  a  commutazione  di  pacchetto  continuano  ad  essere
disciplinate dalle disposizioni  dell'articolo  17,  comma  4,  della
delibera n. 179/10/CONS e dell'articolo 18, comma 4,  della  delibera
n. 180/10/CONS. 
  V.2 Per quanto riguarda la richiesta di TI di utilizzare i costi  e
le consistenze risultanti dalla CoRe relativa all'esercizio  2008  ai
fini  della  definizione  dei  prezzi  di  terminazione   del   2011,
l'Autorita'  osserva  che  l'eventuale  utilizzo  della  CoRe   2008,
successivamente alla sua approvazione e pubblicazione,  richiederebbe
una nuova fase procedimentale, da svolgere comunque nel rispetto  del
diritto  al  contraddittorio   e   del   principio   di   trasparenza
amministrativa,   con   conseguente   seconda   ulteriore   fase   di
consultazione pubblica nazionale. In tal modo, si  determinerebbe  un
significativo slittamento nella conclusione del presente procedimento
ed, in particolare, nella  definizione  dei  prezzi  di  terminazione
2011. Pertanto, considerato l'oggetto del presente provvedimento (che
e' volto alla definizione dei prezzi per il solo  anno  2011  (8)  ),
nonche'  la  necessita'  di  garantire  agli  operatori  certezza   e
tempestivita' dell'intervento regolamentare, l'Autorita'  non  reputa
percorribile l'ipotesi di ricorrere alla CoRe 2008 per la definizione
dei prezzi dei servizi di interconnessione di TI per l'anno 2011. 
  V.3 Con riferimento alla richiesta degli operatori TeleTu, Vodafone
e Wind di imporre a TI recuperi di efficienza  e,  quindi,  ulteriori
riduzioni dei prezzi per il 2011 rispetto a quelli stabiliti  per  il
2010, l'Autorita' evidenzia -  come  osservato  d'altronde  anche  da
Fastweb - che i prezzi per il 2010 sono stati  fissati  nel  mese  di
aprile 2010 e, quindi, a parita' di base  contabile  di  riferimento,
non si ritiene verosimile che nel corso degli  ultimi  otto  mesi  si
siano verificati elementi di novita' in merito ai volumi di  traffico
di una rete efficiente tali da giustificare una variazione dei prezzi
unitari dei servizi di interconnessione per il 2011. 
  V.4 L'Autorita' non condivide l'osservazione di BT di cui al  punto
O.7  secondo  cui,  qualora  la  decisione  finale  sui   prezzi   di
terminazione degli  OAOs  ricada  sull'Opzione  A  del  documento  di
consultazione,  dovrebbe  prevedersi  un'analoga  misura  anche   per
l'operatore TI, ossia ridurre il prezzo SGT di quest'ultima da 0,57 a
0,302 centesimi di Euro al minuto e, di conseguenza, anche il  prezzo
di terminazione SGU. Infatti, vincolare l'adozione dell'Opzione A  ad
una  corrispondente  misura   di   riduzione   dei   prezzi   di   TI
significherebbe  dover  necessariamente  confermare  la  simmetria  a
livello SGT, contravvenendo  a  quanto  disposto  nella  delibera  n.
179/10/CONS relativamente all'invito  della  Commissione  europea  «a
fissare le tariffe degli OAOs al livello di un operatore efficiente».
(9) 
  V.5 Infine, con riferimento all'osservazione di TeleTu  e  Vodafone
secondo cui la conferma per il 2011  delle  tariffe  di  terminazione
imposte a Telecom  Italia  per  il  2010  e'  condivisibile  solo  se
l'Autorita'  approva  per  gli  operatori  alternativi   una   misura
equivalente, ossia solo se conferma le disposizioni dell'articolo  24
della  delibera  n.  179/10/CONS,   si   rimanda   alle   valutazioni
dell'Autorita' di cui ai punti V.7 e seguenti. 
  V.6 In virtu' delle considerazioni  esposte,  l'Autorita'  conferma
per il 2011 i prezzi dei servizi di terminazione offerti  da  Telecom
Italia stabiliti per l'anno 2010 dall'articolo  17,  comma  1,  della
delibera n. 179/10/CONS. 
  32. Per quanto riguarda la definizione dei prezzi  di  terminazione
di tutti gli OAOs, e' noto che  -  per  questi  operatori  -  non  e'
disponibile una CoRe, ma che - in ogni caso - vale il  principio  per
cui i prezzi di terminazione tra operatori devono essere  simmetrici.
A tale  riguardo,  al  fine  di  dar  seguito  alla  richiesta  della
Commissione  europea  (CE),  richiamata  al  punto  29,   l'Autorita'
dovrebbe  modificare  il  livello  di  simmetria  delle  tariffe   di
terminazione; in particolare, la CE indica due possibilita': 
    a. fissare la simmetria dei prezzi di terminazione (e  quindi  il
livello dei prezzi di tutti  gli  OAOs)  al  livello  del  prezzo  di
terminazione locale di Telecom Italia (SGU); 
    b. fissare la simmetria dei prezzi di terminazione al livello del
prezzo di terminazione per l'interconnessione ai nodi della  rete  in
tecnologia IP di Telecom Italia (cosiddetti nodi BBN/IP). 
  33. Con riferimento alla seconda possibilita', si osserva  che,  al
momento, non esiste ancora uno standard condiviso tra  gli  operatori
per l'interconnessione in tecnologia IP e che  la  definizione  delle
modalita' tecniche di  interconnessione  IP  e'  oggetto  del  Tavolo
tecnico avviato dall'Autorita' con delibera n. 11/06/CIR e tuttora in
fase di svolgimento. A cio' si aggiunga che  l'Autorita'  sviluppera'
nel corso del 2011 il modello BU-LRIC volto alla  determinazione  del
costo del servizio di terminazione offerto da un operatore efficiente
e, quindi, alla determinazione dei prezzi per gli anni successivi  al
2011 dei servizi di terminazione offerti sia da  Telecom  Italia  sia
dagli OAOs notificati. 
  34. Pertanto, in relazione alle suddette  due  opzioni  individuate
dalla Commissione, si fa presente che,  mentre  la  prima  (simmetria
delle tariffe a livello del prezzo di  terminazione  SGU  di  Telecom
Italia)  e'  immediatamente   attuabile,   la   seconda   -   essendo
realizzabile solo a valle della conclusione  dei  lavori  del  Tavolo
tecnico di cui al punto precedente - potra' essere attuata a  partire
dal 2012. 
  35. In virtu' di tali considerazioni, dal momento che  la  delibera
n. 179/10/CONS ha rinviato a questo procedimento  (cfr.  supra  punto
29) l'accoglimento dell'invito della CE a valutare  la  modifica  del
livello di  interconnessione  nel  quale  si  verifica  la  simmetria
tariffaria, si ritiene che la soluzione adottabile per dar seguito  a
tale invito nell'ambito del presente provvedimento sia la  fissazione
dei prezzi di terminazione degli OAOs per l'anno 2011 al livello  del
prezzo di terminazione SGU di Telecom  Italia  (ossia  pari  a  0,302
centesimi di Euro al minuto). 
  36. Al riguardo, si evidenzia comunque che la simmetria  a  livello
SGU assumerebbe  carattere  temporaneo.  Infatti,  il  passaggio  nel
prossimo futuro all'interconnessione in tecnologia  IP  -  che  sara'
alla  base  del  modello  BU-LRIC  per  la  definizione  dei   prezzi
successivi al 2011 - consentira' di realizzare  reti  con  un  numero
inferiore  di  livelli  gerarchici  e  con  punti  di  presenza  meno
capillari di quelle tradizionali, modificando  significativamente  il
livello di interconnessione degli operatori alternativi alla rete  di
Telecom Italia e riducendo, presumibilmente in modo significativo, il
ricorso degli stessi all'interconnessione al livello inferiore  (SGU)
della rete di Telecom Italia. 
  37. Al contempo, l'Autorita' riconosce  che  lo  spostamento  della
simmetria delle tariffe di terminazione  al  livello  del  prezzo  di
terminazione SGU di Telecom Italia - determinando una  riduzione  del
prezzo di terminazione degli OAOs dall'attuale 0,57 a 0,302 centesimi
di Euro al minuto - comporterebbe una significativa riduzione  in  un
solo anno dei ricavi di terminazione degli OAOs,  anche  perche'  per
gli operatori alternativi gia' notificati, il  prezzo  simmetrico  di
terminazione di 0,57 centesimi di Euro al minuto e'  in  vigore  solo
dal 1° luglio 2010. 
  38. In conclusione,  l'Autorita'  osserva  che,  per  dare  seguito
tempestivamente  all'invito  della   Commissione   europea,   l'unica
possibilita' - tra quelle indicate  dalla  stessa  Commissione  -  e'
fissare la simmetria  tariffaria  a  livello  SGU  per  l'anno  2011.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che, in  ogni  caso,  questa  misura
avrebbe carattere temporaneo, dal momento  che  per  l'anno  2012  le
tariffe di terminazione saranno stabilite sulla base del  modello  di
un   operatore   efficiente   che   utilizza    un'architettura    di
interconnessione IP, l'Autorita' valuta altresi' la  possibilita'  di
mantenere anche per il 2011 la simmetria a livello SGT e di rinviare,
quindi, al 2012 la definizione di un  livello  di  simmetria  diverso
dall'attuale (SGT). 
  39. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno
sottoporre a  consultazione  pubblica  entrambe  le  opzioni  per  la
definizione dei prezzi di terminazione degli OAOs notificati (10) per
l'anno 2011, che  recepiscono  in  tempi  differenti  le  indicazioni
fornite dalla CE (11) : 
    i. Opzione A: definizione per l'anno  2011  della  simmetria  dei
prezzi di terminazione (e quindi il livello dei prezzi 2011 di  tutti
gli OAOs) al livello del prezzo di  terminazione  locale  di  Telecom
Italia (SGU); 
    ii. Opzione B: individuazione di un nuovo  livello  di  simmetria
nell'ambito del procedimento di definizione  dei  prezzi  per  l'anno
2012 e, quindi, conferma per l'anno 2011 della simmetria  dei  prezzi
di terminazione al livello  di  0,57  centesimi  di  Euro  al  minuto
(fissata dalle delibere nn. 251/08/CONS e  179/10/CONS),  equivalente
al prezzo di terminazione SGT di Telecom Italia. 
  40.  Pertanto,  l'articolo  della  proposta  di  provvedimento  che
disciplina  i  prezzi  dei  servizi  di  terminazione  offerti  dagli
operatori alternativi notificati (articolo 3) e che  si  sottopone  a
consultazione pubblica e' stato formulato tenendo conto  di  entrambe
le opzioni (riportate rispettivamente agli articoli  3a  e  3b  della
proposta di provvedimento sottoposta a consultazione pubblica). 
  41. Infine, l'Autorita' reputa corretto  estendere  agli  operatori
alternativi «non infrastrutturati» - il cui prezzo  di  terminazione,
in base all'articolo 24, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS, deve
essere regolamentato per la prima volta nell'ambito del provvedimento
in oggetto - il medesimo prezzo che sara'  stabilito  per  gli  altri
operatori alternativi  notificati,  gia'  sottoposti  all'obbligo  di
controllo dei prezzi, ai  sensi  delle  delibere  nn.  251/08/CONS  e
179/10/CONS. L'Autorita', infatti, non disponendo delle  Contabilita'
Regolatorie   di   alcuno    degli    operatori    alternativi    non
infrastrutturati su cui basare la valutazione, ritiene che uniformare
il prezzo a quello dei concorrenti sia la soluzione piu'  ragionevole
al fine di rispettare il principio di simmetria. 
 
Osservazioni degli operatori in merito alla definizione dei prezzi di
  terminazione degli operatori alternativi notificati 
 
  O.11 TI sostiene che le  due  proposte  riportate  dalla  CE  nella
Lettera di commenti, di cui al punto 29 del presente  documento,  non
siano  da  considerarsi  alternative  in  quanto  sarebbero  entrambe
applicabili gia' nel 2011,  a  seconda  dello  specifico  modello  di
interconnessione (TDM o IP) utilizzato dall'OAO. Tutti gli  operatori
alternativi  che  hanno  partecipato  alla  consultazione   pubblica,
invece,  sono  contrari  all'adozione  dell'Opzione  A  proposta  nel
documento di consultazione  e  favorevoli  all'Opzione  B,  ossia  al
mantenimento anche per gli OAOs dei prezzi di terminazione  del  2010
stabiliti con la delibera n. 251/08/CONS e confermati con la delibera
n. 179/10/CONS. 
Osservazioni di Telecom Italia 
  O.12 Secondo TI l'Autorita' dovrebbe definire due prezzi simmetrici
per i servizi di terminazione:  i)  uno  a  livello  di  terminazione
locale delle chiamate, nel caso il servizio sia offerto in tecnologia
a commutazione di circuito (TDM); ii) l'altro  definito  in  base  al
costo sostenuto a livello di nodi IP, nel caso  il  servizio  sia  in
tecnologia a commutazione di pacchetto (IP). 
  O.13 TI non ritiene condivisibile che l'Autorita'  vagli  anche  la
possibilita' di confermare il prezzo di terminazione TDM  degli  OAOs
di 0,57 centesimi di Euro  al  minuto  (Opzione  B)  in  quanto  tale
soluzione non sarebbe considerata dalla CE nella Lettera di commenti,
dalla quale emergono  dubbi  riguardo  al  fatto  che  il  prezzo  di
terminazione  a  livello  SGT  rispecchi  i  costi  di  un  operatore
efficiente.  Secondo  TI  il  fatto  stesso  che  l'Autorita'   abbia
anticipato il periodo di validita' della suddetta tariffa rispetto  a
quanto aveva stabilito con la  delibera  n.  251/08/CONS  testimonia,
coerentemente con le indicazioni della CE,  che  il  valore  di  0,57
centesimi di Euro al minuto non rispecchia il costo sostenuto  da  un
OAO efficiente per la fornitura del servizio  di  terminazione,  alla
luce delle architetture di rete  coinvolte  e  dell'attuale  sviluppo
delle reti. Inoltre, TI ritiene che l'Autorita' nel secondo ciclo  di
analisi di mercato abbia stabilito,  sulla  base  dell'analisi  dello
sviluppo sia delle reti degli OAOs  sia  della  concorrenza,  che  il
servizio  offerto  dagli  OAOs  e'  di  tipo  «locale»,   in   quanto
corrispondente   «all'ultimo   autocommutatore    utile    ai    fini
dell'instradamento della chiamata destinata al  cliente  finale,  nel
caso  in  cui  il  servizio  sia  offerto  da  altri  operatori»;  di
conseguenza, secondo TI il servizio  di  terminazione  offerto  dagli
OAOs non sarebbe piu' assimilabile  al  servizio  di  terminazione  a
livello SGT di TI. Ad avviso di TI, l'Opzione B non sarebbe  in  ogni
caso percorribile per l'anno 2011,  in  quanto  il  valore  proposto,
definito dalla delibera n. 251/08/CONS, ha valenza solo  fino  al  31
dicembre 2010, come indicato all'articolo 24,  commi  2  e  3,  della
delibera n. 179/10/CONS. TI ritiene in ogni modo che il  mantenimento
della   simmetria   a   livello   SGT    nel    2011    comporterebbe
un'ingiustificata  asimmetria  a   suo   sfavore   poiche'   dovrebbe
continuare a  pagare  un  prezzo  maggiorato  di  circa  il  90%  per
acquistare il servizio di terminazione locale degli OAOs,  nonostante
questi siano gia'  interconnessi  a  livello  locale  e  non  debbano
pertanto sopportare alcun onere aggiuntivo per ricevere le chiamate a
tale livello. 
  O.14 Inoltre TI  non  condivide  le  motivazioni  dell'Autorita'  a
sostegno  dell'Opzione  B,  ossia  il  carattere   temporaneo   della
decisione e la significativa riduzione  dei  ricavi  di  terminazione
degli OAOs cui si assisterebbe  se  si  adottasse  l'Opzione  A.  Per
quanto riguarda la prima motivazione, sebbene  TI  riconosca  che  in
un'ottica di passaggio alla soluzione tecnologica IP diminuirebbero i
livelli gerarchici, evidenzia che  il  passaggio  non  puo'  avvenire
senza la definizione da parte  dell'Autorita'  di  chiare  regole  di
migrazione; al riguardo, TI evidenzia che  le  attivita'  del  Tavolo
tecnico, avviato con delibera n. 11/06/CIR, sono ancora in  corso  e,
soprattutto, che non vi e' certezza in merito a tempistiche, metodi e
criteri di migrazione. Per quanto riguarda la seconda motivazione, TI
osserva che: i) il glide path definito dalla delibera n.  251/08/CONS
ha gia' imposto agli OAOs riduzioni di prezzo in valore  assoluto  di
ordine di grandezza uguale, se non superiore, alla riduzione prevista
per il 2011; ii) la dinamica dei  ricavi  da  terminazione  associata
all'applicazione   dell'Opzione   A    deve    comunque    assicurare
l'ottemperanza del principio di orientamento ai costi  delle  tariffe
wholesale; iii) il  mancato  orientamento  ai  costi  efficienti  dei
prezzi  di  terminazione  locale  degli  OAOs  comporta  per  TI   il
sostenimento, per un ulteriore anno, di costi eccessivi per terminare
sulle reti degli altri operatori. 
  O.15 Infine, TI sostiene che  l'Italia  continua  a  registrare  un
ritardo rispetto alle evoluzioni regolamentari avvenute nella maggior
parte dei paesi comunitari. In particolare, TI evidenzia che  in  sei
Paesi (Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e  Regno
Unito) e' stata gia' raggiunta una simmetria  effettiva  e  che,  nei
Paesi in cui le ANR hanno mantenuto una regolamentazione  asimmetrica
dei prezzi di terminazione, l'asimmetria si riferisce solo al livello
locale di terminazione il cui prezzo e' al massimo maggiore  del  30%
rispetto al prezzo di terminazione locale dell'incumbent. 
 
Osservazioni degli operatori alternativi in merito all'Opzione B 
  O.16 Contrariamente a quanto affermato da TI, tutti  gli  operatori
alternativi partecipanti alla consultazione  pubblica  ritengono  che
l'unica soluzione percorribile per la determinazione  dei  prezzi  di
terminazione fissa degli OAOs per il 2011  sia  l'adozione  da  parte
dell'Autorita' dell'Opzione B, ossia il mantenimento  del  prezzo  di
terminazione degli OAOs stabilito per il 2010 (0,57 centesimi di Euro
al minuto). 
  O.17 Pressoche' tutti gli OAOs evidenziano che, con la delibera  n.
251/08/CONS, l'Autorita' - cosi' come richiesto dalla CE  -  ha  gia'
stabilito, mediante l'utilizzo  di  un  modello  di  costo  LRIC,  il
livello  di  interconnessione  che  esprime  il  massimo  livello  di
efficienza raggiungibile da un operatore alternativo,  corrispondente
al livello SGT di TI. In particolare, BT sottolinea che il prezzo del
servizio di terminazione degli OAOs  determinato  nella  delibera  n.
251/08/CONS, risultando da un  modello  di  costo  LRIC,  rappresenta
realmente un prezzo efficiente che rende superata la stima  (che  era
stata fatta  nel  2006  con  la  delibera  n.  417/06/CONS)  di  0,69
centesimi di Euro  al  minuto  per  il  2010.  Analogamente,  Tiscali
ritiene che sia proporzionato e ragionevole confermare per il 2011 la
simmetria  delle  tariffe  in  corrispondenza  del  valore  di   0,57
centesimi  di  Euro  al  minuto  poiche'  tale  valore   e'   l'unico
certificato da un procedimento  regolamentare  di  definizione  delle
tariffe orientate ai costi efficienti di  un  operatore  alternativo.
Wind ritiene che l'Opzione B sia l'unica coerente con  il  quadro  di
legittimo affidamento sui cui l'intero  settore  della  telefonia  ha
fatto riferimento ed, in particolare, con i livelli di  prezzo  della
terminazione  vocale   sulle   reti   fisse   degli   OAOs   definiti
dall'Autorita' con la delibera n. 251/08/CONS. Secondo Wind qualsiasi
riduzione per l'anno 2011 dell'attuale tariffa di terminazione  fissa
degli OAOs risulterebbe ingiustificata, incoerente e non sostenuta da
alcuna evidenza  ne'  di  natura  tecnico-contabile,  ne'  di  natura
normativa e prospettica. Wind evidenzia inoltre che il prezzo di 0,57
centesimi di Euro al minuto proposto dall'Autorita' rappresenta  solo
il 20% del proprio costo cosi' come risulta  dalla  sua  contabilita'
certificata  e  che,  quindi,   non   siano   praticabili   ulteriori
efficientamenti,  peraltro  non  giustificati  da  modelli  di  costo
aggiornati dall'Autorita'. 
  O.18  Fastweb,  Vodafone,  TeleTu  e  Tiscali  ritengono   che   il
mantenimento  di  una  simmetria  tariffaria  al  livello   SGT   sia
giustificato dalle profonde differenze esistenti tra le  architetture
di rete degli operatori alternativi e quelle di TI -  in  termini  di
economie di scala e di livelli gerarchici di rete -  nonche'  tra  le
relative modalita' di interconnessione. 
  O.19 In particolare, Vodafone e TeleTu evidenziano  che  mentre  TI
dispone di  un'architettura  di  rete  di  commutazione  e  trasporto
articolata su due livelli  gerarchici  (SGU  e  SGT),  gli  operatori
alternativi dispongono di architetture  piu'  evolute  basate  su  un
unico livello di interconnessione per il trasporto  di  una  chiamata
alla linea di destinazione; inoltre Vodafone e TeleTu  osservano  che
TI e' interconnessa con i principali operatori alternativi - ai  fini
dell'instradamento  della  chiamata  verso  un  loro  cliente  finale
(cosiddetta  interconnessione  reverse)  -  a  nodi  di  commutazione
direttamente interconnessi con gli SGT. 
  O.20  Analogamente,  Fastweb  fa  presente  che  le   centrali   di
commutazione della propria rete che  ricevono  traffico  destinato  a
clienti  propri  sono  situate  ad  un  livello  gerarchico  di  rete
assimilabile al  livello  SGT  della  rete  di  TI,  ragion  per  cui
quest'ultima e' in grado di terminare  le  chiamate  originate  sulla
propria rete e destinate a clienti Fastweb attivando solo 60 punti di
interconnessione su tutto il territorio nazionale. Viceversa, Fastweb
per terminare le chiamate originate da clienti propri e  destinate  a
clienti  di  TI  (interconnessione  diretta)  ha  sostenuto   ingenti
investimenti (flussi trasmissivi, infrastruttura proprietaria  e  kit
di interconnessione) presso il 100% degli SGT  e  oltre  l'85%  degli
SGU.   Secondo   Fastweb,   e'   evidente   che    la    possibilita'
d'interconnettersi a un minore numero di punti genera  una  riduzione
di costi per TI in quanto  quest'ultima  puo'  ottimizzare  i  flussi
d'interconnessione (utilizzando flussi a capacita' piu' elevata da 34
Mb/s e/o 155 Mb/s) ed evitare  di  acquistare  servizi  accessori  al
servizio di terminazione per ciascun SGU. In sintesi, Fastweb ritiene
che una simmetria tra le tariffe di terminazione degli OAOs e  quelle
di  TI  possa  avvenire   solo   a   parita'   di   architetture   di
interconnessione. 
  O.21 Facendo riferimento alla Lettera  di  commenti  della  CE,  BT
ritiene che le valutazioni che la CE ha svolto in merito  al  livello
di interconnessione da considerarsi efficiente devono intendersi come
linee guida  che  l'Autorita'  dovrebbe  seguire  prospetticamente  -
nell'ambito del  prossimo  modello  BU-LRIC  che  l'Autorita'  si  e'
impegnata a sviluppare per il 2012 - per  stabilire  un  percorso  di
evoluzione delle tariffe in uno scenario architetturale futuro  delle
reti. Inoltre,  secondo  BT,  considerata  l'assenza  di  concorrenza
effettiva per l'interconnessione a livello locale -  che  ha  portato
l'Autorita'  a  regolamentare  il  mercato  dell'inoltro  e  transito
distrettuale - l'individuazione di  un  nuovo  livello  di  simmetria
appare alquanto prematura ed il livello SGU non rappresentativo di un
livello di terminazione efficiente per gli OAOs. 
  O.22 Fastweb, Vodafone e TeleTu ritengono che il nuovo  livello  di
simmetria tra i  prezzi  di  terminazione  debba  essere  individuato
nell'ambito del procedimento di determinazione dei prezzi  successivi
all'anno 2011 attraverso la definizione di un modello di costo che si
basi su modalita' di interconnessione in tecnologia IP. A sostegno di
tale  tesi  Vodafone  e   TeleTu   richiamano   il   parere   fornito
dall'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il  Mercato  nell'ambito
del procedimento di analisi del mercato della raccolta e terminazione
di cui alla delibera n. 179/10/CONS, nel quale e'  stata  evidenziata
la necessita' che il processo di tendenza verso  la  simmetria  delle
tariffe di terminazione prosegua anche  a  valle  della  delibera  in
esame sulla base dei risultati che fornira' il modello  di  costo  in
via di predisposizione. Al riguardo,  BT  ritiene  che  l'ipotesi  di
valutare un'architettura di rete IP sara' percorribile solo una volta
che verranno definite  le  condizioni  tecnico-economiche  di  questa
nuova modalita' di interconnessione. 
 
Osservazioni degli operatori alternativi in merito all'Opzione A 
  O.23 Quasi tutti gli operatori alternativi che  hanno  preso  parte
alla consultazione pubblica sottolineano che l'adozione  dell'Opzione
A comporterebbe una modifica del prezzo di  terminazione  sulla  rete
degli OAOs senza un corrispondente cambiamento  accertato  dei  costi
sottostanti,  privando  il  valore  cosi'  determinato  di  qualsiasi
fondamento  economico-regolamentare  dato  che  il  prezzo  di  0,302
centesimi di Euro al minuto e' stato determinato  in  base  ai  costi
storici pienamente distribuiti di Telecom Italia, seppure  applicando
un criterio di efficientamento, mentre quello di  0,57  centesimi  di
Euro al minuto scaturisce da un modello di costo LRIC. 
  O.24 In particolare, Tiscali e Fastweb ritengono  che  l'Opzione  A
non contenga alcuna evidenza, di origine  contabile  o  modellistica,
dei costi di terminazione di un operatore alternativo efficiente  che
giustifichi una effettiva simmetria dei prezzi di terminazione ad  un
valore di 0,302 centesimi  di  Euro  al  minuto.  Per  tale  ragione,
l'Opzione A, secondo Tiscali,  comporterebbe  alcune  criticita'  dal
punto di vista della legittimita' regolamentare e,  secondo  Fastweb,
risulterebbe caratterizzata da  gravi  vizi  di  natura  giuridica  e
procedurale   ed   avrebbe   come   conseguenza   un   ingiustificato
trasferimento finanziario a favore  dell'incumbent.  In  particolare,
Fastweb sostiene che stabilire un valore diverso per la  terminazione
degli operatori alternativi al di fuori di un procedimento che -  nel
rispetto  del  diritto  del  contraddittorio  e   della   trasparenza
amministrativa - definisca un nuovo modello  LRIC  si  configurerebbe
come modifica arbitraria delle modalita'  di  calcolo  delle  tariffe
degli OAOs attualmente vigenti.  BT  e  Tiscali  evidenziano  che  il
prezzo di 0,302 centesimi di Euro al minuto sarebbe quasi sicuramente
sottocosto, poiche' un prezzo efficiente a copertura dei costi  degli
OAOs era stato gia' individuato dall'Autorita'  nel  valore  di  0,57
centesimi di Euro al minuto, valido peraltro fino al 30 giugno  2011.
Inoltre,  Vodafone  e  TeleTu  osservano   che   la   Raccomandazione
2009/396/CE  non  impone   la   fissazione   artefatta   di   tariffe
simmetriche,  quanto  piuttosto  la  definizione  delle  tariffe   di
terminazione basate sui costi sostenuti  da  un  ipotetico  operatore
efficiente e, che, e' quindi l'applicazione  di  tale  approccio  che
deve condurre alla simmetria delle tariffe. Per tale ragione, secondo
Vodafone e TeleTu lo spostamento per  il  2011  della  simmetria  dei
prezzi di terminazione al livello del prezzo di  terminazione  locale
di TI, appare un  orientamento  finalizzato  ad  anticipare  in  modo
fittizio gli effetti della Raccomandazione  comunitaria,  considerato
che l'Autorita' determinerebbe  un  nuovo  livello  di  prezzi  prima
ancora di disporre dello  strumento  per  determinare  il  prezzo  di
terminazione  di  un  ipotetico  operatore  efficiente.  In  sintesi,
Vodafone e TeleTu rilevano che, non essendo  intervenuti  cambiamenti
significativi nelle architetture di rete rispetto alle ultime analisi
di  mercato,  l'Opzione  A  prevede  un'applicazione   illogica   del
principio di simmetria ad architetture di rete non simmetriche. 
  O.25 Anche Wind sostiene che  non  siano  identificabili  specifici
riferimenti  normativi  comunitari  -   ne'   nella   Raccomandazione
2009/396/CE ne' nella Lettera di commenti della CE - che  inducano  a
ritenere che l'obiettivo di un'eventuale simmetria tra le tariffe  di
terminazione degli operatori alternativi e le tariffe di terminazione
di TI debba essere raggiunto nel 2011 e  debba  essere  declinato  in
termini di definizione  della  simmetria  a  livello  del  prezzo  di
terminazione SGU di TI. 
  O.26  Wind  rileva  che  la  sintesi  della  Lettera  di   commenti
effettuata dall'Autorita' nella delibera n.  179/10/CONS  non  sembra
riflettere quanto effettivamente indicato dalla CE, che indica invece
come le tariffe di terminazione delle chiamate su reti fisse  debbano
riflettere i costi  di  un  operatore  efficiente  e  debbano  essere
elaborate sulla base di un approccio  BU-LRIC.  Wind  rileva  inoltre
che, allo stato attuale, non risulta che l'Autorita' abbia avviato un
procedimento, in esito alla delibera n.  179/10/CONS,  per  acquisire
informazioni circa le architetture degli operatori alternativi  ed  i
relativi livelli di costo finalizzate allo sviluppo di un modello  di
costo BU-LRIC. Pertanto, per l'anno 2011, secondo  Wind,  l'Autorita'
dovrebbe tenere conto  delle  risultanze  di  costo  degli  operatori
alternativi, particolarmente quando come, nel  suo  caso,  sia  stata
prodotta la contabilita' regolatoria dei costi. 
  O.27  Quasi  tutti  gli  operatori  alternativi  partecipanti  alla
consultazione ritengono eccessiva la riduzione di prezzo proposta con
l'Opzione A che risulterebbe del  47%  a  soli  6  mesi  di  distanza
dall'ultimo aggiornamento del glide path definito con la delibera  n.
251/08/CONS.   In   particolare,   BT   considera   tale    riduzione
sproporzionata se paragonata alla riduzione  media  annua  del  glide
path che oscilla tra il 22% e il 32%, mentre Tiscali  evidenzia  che,
nel suo caso, l'Opzione A comporterebbe una  diminuzione  complessiva
in un anno (dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011) del 70% (da  0,97
a 0,302 centesimi di Euro al minuto) della tariffa  di  terminazione.
Secondo  Fastweb,   l'Opzione   A   sarebbe   non   proporzionata   e
irragionevole  dato  che  il  prezzo  di   terminazione   attualmente
riconosciuto agli OAOs e' entrato in vigore solo nel mese  di  luglio
2010 e che lo spostamento della simmetria a livello SGU comporterebbe
per  Fastweb  stessa  una  riduzione  del  71%   della   tariffa   di
terminazione (da 1,05 a 0,302 centesimi di Euro al minuto) in soli  6
mesi a fronte di tariffe di terminazione di Telecom Italia a  livello
SGU ed SGT sempre costanti nel corso degli ultimi due anni. 
  O.28 Tiscali evidenzia che la simmetria a livello SGU comporterebbe
una cospicua quanto imprevista riduzione dei ricavi  da  terminazione
per gli OAOs che, sommandosi alle altre dinamiche di contrazione  dei
ricavi (aumenti dei prezzi wholesale, riduzione dei  prezzi  retail),
sarebbe fonte di un ulteriore aggravio  sul  budget  degli  operatori
alternativi.  Analogamente,   Fastweb   ritiene   che   l'Opzione   A
genererebbe  ulteriori  criticita'  dovute  al  fatto  che  gli  OAOs
dovrebbero  recuperare  parte  delle  perdite  subite  attraverso  un
incremento dei prezzi  praticati  agli  utenti  finali  o  attraverso
un'ulteriore riduzione dei  margini,  peraltro  ancora  negativi.  Al
riguardo, Vodafone e TeleTu stimano che la riduzione  del  prezzo  di
terminazione, oltre che contraria al  principio  di  orientamento  al
costo, determinerebbe in un solo anno una riduzione  complessiva  dei
ricavi degli operatori alternativi di circa 50 milioni  di  Euro,  di
cui almeno 35 milioni - cioe' circa il 70% -  sarebbero  a  beneficio
dell'operatore   dominante,   che   peraltro,   se   si   confermasse
l'orientamento    dell'Autorita'    di    riconoscere    i     prezzi
d'interconnessione di TI del 2010 anche per il 2011, beneficerebbe di
prezzi di terminazione costanti. 
  O.29  Inoltre,  Vodafone  e  TeleTu  evidenziano  che  l'Opzione  A
determinerebbe un grave pregiudizio  agli  operatori  alternativi,  i
quali non disporrebbero  del  tempo  necessario  per  effettuare  gli
aggiustamenti dei bilanci previsionali e dei  piani  di  investimento
resi necessari  da  una  drastica  riduzione  dei  propri  prezzi  di
terminazione,  considerato  anche  che  i  prezzi   di   terminazione
verrebbero applicati retroattivamente a partire dal 1° gennaio  2011.
A tal  riguardo  Vodafone  e  TeleTu  rilevano  che  l'importanza  di
garantire certezza regolamentare nella  fase  di  transizione  ad  un
nuovo modello nonche' un adeguato periodo  temporale  per  consentire
gli aggiustamenti  di  bilancio  e'  stata  riconosciuta,  oltre  che
dall'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il  Mercato,  anche  dal
regolatore  britannico  (OFCOM)  nel  recente   provvedimento   sulla
determinazione  delle  tariffe  di   terminazione   degli   operatori
alternativi (non ancora adottato definitivamente) nel quale e'  stata
prevista, nelle more della definizione del nuovo livello  di  prezzi,
la validita' dei  precedenti  accordi  di  reciprocita'  fino  al  1°
ottobre 2012. 
  O.30  Tiscali  ritiene,  inoltre,  che   se   l'Autorita'   dovesse
propendere per l'Opzione A, si assisterebbe al paradosso per cui  gli
OAOs pagherebbero: i) 0,302 centesimi di Euro nel  caso  di  consegna
del traffico a livello SGU e ii) 0,57 centesimi di Euro nel  caso  di
consegna del traffico  a  livello  SGT;  mentre  TI  corrisponderebbe
indipendentemente dal livello di rete cui  consegna  il  traffico  il
valore di 0,302 centesimi di Euro.  Tale  circostanza  svantaggerebbe
gli operatori che sono interconnessi prevalentemente a  livello  SGT,
che pertanto si troverebbero ad affrontare un sostanziale deficit dei
ricavi da terminazione in quanto, a fronte del pagamento da parte  di
TI di un prezzo di 0,302 centesimi di Euro, pagherebbero un valore di
terminazione mediamente superiore. Al riguardo,  Welcome  Italia,  in
qualita' di operatore interconnesso a livello  di  singolo  SGT,  non
condivide l'Opzione A optando invece per l'individuazione del livello
di simmetria dei prezzi di terminazione pari ad almeno 0,57 centesimi
di Euro al minuto, equivalente al prezzo di terminazione SGT di TI. 
  O.31 Infine, Fastweb  ritiene  che  la  fissazione  del  prezzo  di
terminazione degli OAOs al livello della tariffa riconosciuta a TI  a
livello SGU determinerebbe anche complessita' tecniche  ed  operative
in quanto gli operatori dovrebbero chiedere  a  TI  di  terminare  il
proprio  traffico  non  piu'  presso  i  punti  di   interconnessione
attualmente attivi con Fastweb (circa 60), ma di individuare un nuovo
livello di interconnessione equivalente a quello  degli  SGU  di  TI.
Altrimenti, ad avviso di Fastweb,  il  nuovo  prezzo  applicato  agli
attuali  livelli  di   interconnessione   consentirebbe   a   TI   di
corrispondere un minore prezzo  di  terminazione  (da  0,57  a  0,302
centesimi  di  Euro  al  minuto)  senza  gli  oneri   relativi   alla
realizzazione di un'architettura di interconnessione analoga a quella
degli OAOs. 
 
Valutazioni dell'Autorita' 
 
  V.7 L'Autorita' non condivide  l'osservazione  di  TI  secondo  cui
entrambe le  proposte  (12)  formulate  dalla  CE  nella  Lettera  di
commenti di cui al punto 29 possono essere applicate gia'  nel  2011.
L'invito contenuto nella Lettera  di  commenti  prevede  infatti  che
l'Autorita'  imponga  agli  operatori  alternativi  un   obbligo   di
controllo dei prezzi che rifletta i costi di un operatore  efficiente
che  offre  servizi  di  terminazione  di  chiamata  su  reti  fisse,
utilizzando la tecnologia al momento piu' diffusa.  (13)  Sulla  base
del costo efficiente, l'Autorita' dovrebbe fissare  un'unica  tariffa
(cioe' simmetrica)  per  gli  operatori  alternativi  e  per  Telecom
Italia. (14) In tal senso, si osserva che non e' possibile  stabilire
- gia' per  il  2011  -  un  valore  (simmetrico)  delle  tariffe  di
terminazione IP, dal momento che preliminarmente  l'Autorita'  dovra'
definire il relativo modello economico ingegneristico per il  calcolo
delle suddette tariffe. 
  V.8 Piu' precisamente, considerato che - come piu'  volte  ribadito
nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS,  nonche'  nel  presente
provvedimento (15) - ad oggi non esiste uno  standard  condiviso  tra
gli operatori per  l'interconnessione  in  tecnologia  IP  e  che  il
modello BU-LRIC volto alla determinazione del costo del  servizio  di
terminazione sostenuto da un operatore efficiente che utilizza questa
tecnologia sara' sviluppato nel corso del 2011 per la  determinazione
dei prezzi per  gli  anni  successivi,  l'Autorita'  non  dispone  al
momento di elementi per determinare il livello  di  costo  efficiente
sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate
a livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia.  Per
altro verso, l'Autorita' non  reputa  adottabile  la  metodologia  di
calcolo del prezzo del servizio di terminazione IP proposta da  TI  e
descritta al punto O.3 (16) in quanto, oltre a non essere l'esito  di
un'autonoma attivita' dell'Autorita', tale metodologia - basandosi su
una rete ancora  parzialmente  TDM  -  non  determinerebbe  un  costo
efficiente. 
  V.9 In virtu' delle suddette  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene
che  l'unica  soluzione  adottabile  per   dare   seguito   immediato
all'invito  della  CE  sarebbe  quella  di  fissare  le  tariffe   di
terminazione degli operatori alternativi  al  livello  della  tariffa
fissata per la  terminazione  locale  delle  chiamate  di  TI,  ossia
adottare  l'Opzione  A  del  documento  sottoposto  a   consultazione
(definizione  per  l'anno  2011  della  simmetria   dei   prezzi   di
terminazione, e quindi del prezzo di tutti  gli  OAOs  notificati,  a
livello di 0,302 centesimi di Euro al minuto). 
  V.10 Tuttavia, l'Autorita' ritiene che una misura del genere, oltre
ad avere un notevole impatto economico per  gli  operatori  coinvolti
(17) , debba prevedere un congruo periodo di tempo  prima  della  sua
adozione, cosi' da consentire agli operatori di adattarsi alla  nuova
situazione che si viene a determinare. In altri termini,  si  ritiene
necessario un periodo di adeguamento da parte  degli  OAOs,  fornendo
loro  uno   stimolo   ad   adottare   modelli   di   interconnessione
effettivamente  simmetrici  rispetto  a  quelli  di  TI  e,  piu'  in
generale,  ad  incentivare  tutti  gli  operatori  ad  accelerare  la
transizione verso l'interconnessione IP. 
  V.11 Inoltre, come meglio chiarito nel  corso  della  consultazione
pubblica,  si  ravvisano   tuttora   significative   differenze   tra
l'architettura di rete di TI e quelle degli OAOs per la fornitura del
servizio di terminazione,  in  quanto  questi  ultimi  gestiscono  il
traffico attraverso  una  rete  caratterizzata  da  un  solo  livello
gerarchico speculare al livello SGT  della  rete  di  TI.  Sebbene  i
principali operatori alternativi siano interconnessi  a  quasi  tutti
gli SGU di TI (cosiddetta interconnessione diretta),  TI  termina  il
proprio traffico sulla loro rete (interconnessione reverse) presso un
numero decisamente inferiore di nodi, nella maggior  parte  dei  casi
direttamente interconnessi  ai  nodi  SGT  di  Telecom  Italia.  Cio'
significa che il livello di interconnessione diretta degli  operatori
ai nodi SGU di TI non implica che nella rete  degli  OAOs  esista  un
livello gerarchico equivalente  al  livello  locale  SGU  di  TI  per
fornire il servizio di terminazione. In  merito  all'osservazione  di
TI,  riportata  al  punto  O.13,  secondo  cui  -  in  linea  con  la
definizione del servizio di terminazione contenuta nella delibera  n.
179/10/CONS - il servizio di terminazione offerto dagli OAOs  sarebbe
di tipo «locale», l'Autorita' precisa che tale definizione,  rispetto
a quella precedente (di cui alla delibera n. 417/06/CONS),  chiarisce
proprio che il servizio  di  terminazione  fornito  da  un  operatore
alternativo  consiste  nel  trasporto  di  una  chiamata  dall'ultimo
autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata  fino
alla linea di destinazione e che tale autocommutatore non corrisponde
necessariamente all'SGU della rete di TI. 
  V.12  In  sintesi,  l'Autorita'  considera  degne  di  rilievo   le
argomentazioni sostenute da diversi OAOs con riguardo al fatto che la
piena simmetria tariffaria si dovrebbe  raggiungere  in  presenza  di
un'effettiva simmetria architetturale. D'altro  canto,  la  simmetria
architetturale  verra'  sicuramente  raggiunta  con   l'adozione   di
un'architettura di  interconnessione  IP,  benche'  sarebbe  comunque
raggiungibile nell'attuale scenario di interconnessione  mediante  la
realizzazione  di  un  nuovo  livello  di  interconnessione  per   la
terminazione TDM degli OAOs equivalente a quello SGU di TI. 
  V.13 In virtu' delle suddette valutazioni, ed in particolare  sulla
base della considerazione che  l'effettiva  simmetria  architetturale
non potra' essere raggiunta  prima  del  prossimo  anno,  l'Autorita'
ritiene proporzionato e giustificato - date le modalita' tecniche  di
interconnessione attualmente adottate dagli operatori  -  individuare
un nuovo livello di simmetria  dei  prezzi  di  terminazione  solo  a
partire dall'anno 2012, incentivando in  primo  luogo  la  migrazione
verso l'interconnessione IP. 
  V.14 In particolare, ai sensi degli articoli  9,  comma  4,  e  24,
comma 5, della delibera n. 179/10/CONS, per gli  anni  successivi  al
2011, l'Autorita' definira' le tariffe di un servizio di terminazione
in tecnologia IP attraverso un modello BU-LRIC.  Il  modello  BU-LRIC
sara' volto a calcolare il costo incrementale di lungo periodo per la
fornitura del servizio di  terminazione  da  parte  di  un  operatore
efficiente che utilizza un'architettura  di  interconnessione  IP  e,
quindi, un  prezzo  unico,  ossia  simmetrico,  di  terminazione  IP.
Inoltre, al fine di incentivare la transizione degli operatori  verso
l'adozione  della  tecnologia  di  interconnessione  IP,  l'Autorita'
reputa  necessario  stabilire  per  il  2012  anche  le  tariffe   di
terminazione in tecnologia TDM su una base di effettiva simmetria che
- come richiesto dalla CE - si identifica al livello  del  prezzo  di
terminazione SGU di TI. A tale riguardo, l'Autorita'  e'  consapevole
che la determinazione della simmetria  a  livello  SGU  richiederebbe
l'individuazione di un  nuovo  livello  di  interconnessione  per  la
terminazione TDM sulle reti degli OAOs e, quindi, la realizzazione di
investimenti in una  tecnologia  destinata  ad  essere  superata  nel
prossimo futuro. In  tal  senso,  la  previsione  della  simmetria  a
livello SGU rappresenta un  incentivo  per  tutti  gli  operatori  ad
accelerare lo sviluppo dell'interconnessione IP. 
  V.15 In sintesi, la previsione che le tariffe di terminazione  2012
siano stabilite  ad  un  livello  di  effettiva  simmetria,  sia  per
l'interconnessione IP che per l'interconnessione TDM, consente, da un
lato, di accogliere l'invito formulato dalla CE, seppure  rinviandolo
di qualche mese e, dall'altro lato, di  stimolare  gli  operatori  ad
investire per accelerare la realizzazione  dell'interconnessione  IP,
ossia di incentivare il passaggio alla tecnologia di interconnessione
piu' efficiente, con  beneficio  degli  operatori,  ed  -  in  ultima
istanza - degli utenti. 
  V.16 In virtu'  delle  suddette  considerazioni,  l'Autorita',  nel
corso del 2011, definira', oltre al modello BU-LRIC  per  il  calcolo
delle tariffe di terminazione in tecnologia IP, in  conformita'  alle
indicazioni della Raccomandazione 2009/396/CE, anche  le  tariffe  di
terminazione in tecnologia TDM sia per TI sia per gli OAOs, definendo
per questi ultimi una tariffa equivalente a quella della terminazione
locale (SGU) di TI. 
  V.17 Pertanto, l'articolo 3 del  presente  provvedimento  recepisce
quanto previsto dall'articolo 3b della proposta di  provvedimento  di
cui all'Allegato B della delibera n. 602/10/CONS, e l'articolo  4  e'
riformulato  in  linea  con  le  indicazioni   contenute   ai   punti
precedenti. 
  V.18  Infine,  l'Autorita'  conferma  l'estensione  agli  operatori
alternativi «non infrastrutturati» del medesimo prezzo stabilito  per
gli altri operatori alternativi notificati, in quanto  nessuno  degli
operatori  che  hanno  partecipato  alla  consultazione  pubblica  ha
espresso osservazioni in merito. 
 
3.2. La definizione dei prezzi dei servizi  di  raccolta  e  transito
  distrettuale delle chiamate nella  rete  telefonica  in  postazione
  fissa offerti da Telecom Italia 
 
  42. Considerato che i prezzi dei servizi  di  raccolta  offerti  da
Telecom Italia - ai sensi della delibera n. 179/10/CONS,  articolo  9
comma 5 - devono essere  uguali  (18)  a  quelli  dei  corrispondenti
servizi di terminazione, l'Autorita'  ritiene  opportuno  confermare,
per l'anno 2011, i prezzi dei servizi  di  raccolta  a  livello  SGU,
doppio SGU distrettuale (SGD) ed SGT distrettuale  stabiliti  per  il
2010 dalla  delibera  n.  179/10/CONS  all'articolo  17  comma  1,  e
riportati al punto 12 del presente documento. 
  43. Infine, considerato che - per le ragione esposte al punto 26  -
i prezzi dei servizi di transito devono essere  coerenti  con  quelli
dei servizi di raccolta e terminazione, l'Autorita' ritiene opportuno
confermare, per l'anno 2011, i prezzi dei servizi di transito singolo
SGU,  singolo  SGT,  doppio  SGU  distrettuale   (SGD)   ed   SGU-SGT
distrettuale stabiliti per il  2010  dalla  delibera  n.  180/10/CONS
all'articolo 18 comma  1,  e  riportati  al  punto  12  del  presente
documento. 
 
Osservazioni degli operatori in merito alla  definizione  dei  prezzi
  dei servizi di raccolta e transito distrettuale di Telecom Italia 
 
  O.32 In analogia a quanto affermato per i prezzi  del  servizio  di
terminazione (19) , TI sostiene  che  l'Autorita'  debba  definire  i
prezzi per l'anno 2011 del servizio di raccolta  su  rete  TDM  sulla
base dei valori di costo e delle consistenze  risultanti  dalla  CoRe
2008  ed  i  prezzi  del  servizio  di  raccolta  IP  ad  un   valore
corrispondente al prezzo del servizio di raccolta TDM a  livello  SGT
distrettuale,  maggiorato  di  un  importo  pari   al   costo   della
funzionalita' di conversione del traffico TDM/IP. 
  O.33 In merito alla definizione dei prezzi dei servizi di  transito
distrettuale, anche BT svolge considerazioni analoghe a quelle svolte
per i prezzi del servizio di terminazione. (20)  In  particolare,  BT
osserva che la mancanza di una CoRe piu' aggiornata rispetto a quella
utilizzata per determinare i prezzi dei servizi di  transito  per  il
2010 porta a concludere che la scelta piu'  corretta  sia  quella  di
confermare, per l'anno 2011, i prezzi del 2010. Tuttavia, secondo BT,
l'Autorita', nel caso in cui dovesse adottare l'Opzione  A,  dovrebbe
applicare a tutti i  servizi  d'interconnessione  offerti  da  TI  lo
stesso  grado  di  efficientamento  previsto  per  il   servizio   di
terminazione  offerto  dagli  operatori  alternativi,  al   fine   di
mantenere   una   coerenza   fra   tutti   i   prezzi   dei   servizi
d'interconnessione di TI e fra questi e  il  prezzo  di  terminazione
sulle reti degli OAOs. 
  O.34 Con riferimento ai prezzi dei servizi di raccolta  e  transito
distrettuale, Tiscali ribadisce quanto  osservato  nell'ambito  della
consultazione pubblica di cui alla delibera n. 704/09/CONS. 
 
Valutazioni dell'Autorita' 
 
  V.19 Con  riferimento  all'osservazione  di  TI,  si  rimanda  alle
valutazioni dell'Autorita' espresse ai punti V.1 e V.2, giacche' come
esposto al punto 25 il servizio di raccolta e quello di  terminazione
utilizzano sostanzialmente gli stessi elementi di rete. 
  V.20 Con riferimento all'osservazione di BT, si  rimanda  a  quanto
esposto al punto V.4. 
  V.21 Al fine di mantenere la coerenza economica tra le  tariffe  di
tutti i servizi d'interconnessione offerti da TI (21)  ed  in  virtu'
della conferma per il 2011 dei prezzi dei servizi di terminazione  di
Telecom Italia stabiliti per il 2010, l'Autorita' conferma per l'anno
2011 anche i prezzi  dei  servizi  di  raccolta  ed  inoltro/transito
distrettuale stabiliti per il 2010 rispettivamente dall'articolo  17,
comma 1 della delibera n. 179/10/CONS e dall'articolo  18,  comma  1,
della delibera n. 180/10/CONS. 
 
Osservazioni degli operatori di carattere generale 
 
  O.35  TI  ritiene  che,  ai  fini  della  concreta  attuazione  del
principio di simmetria  tariffaria,  sia  necessario  considerare  la
totalita' dei costi che l'operatore di origine  deve  necessariamente
sostenere per terminare il proprio traffico sulla rete dell'operatore
di destinazione. Nello specifico, TI fa presente che  oggi  i  prezzi
dei servizi accessori offerti dagli OAOs sono definiti dalle parti su
base negoziale  nell'ambito  dei  contratti  d'interconnessione,  che
prevedono  l'applicazione  del  principio   di   reciprocita'.   Cio'
nonostante, TI sottolinea che alcuni operatori richiedono, per queste
componenti di  servizio,  l'applicazione  di  prezzi  asimmetrici  ed
addirittura crescenti nel tempo. Questa situazione  fa  si'  che,  al
momento, il costo complessivo del servizio  di  terminazione  che  TI
sostiene e'  asimmetrico,  anche  rispetto  alle  condizioni  fissate
dall'Autorita' in relazione  alla  terminazione  a  livello  SGT,  in
palese contrasto con il principio che la stessa Autorita' ha  fissato
con la delibera n. 251/08/CONS. Ai fini dell'effettivo raggiungimento
della simmetria, nonche' per prevenire  l'introduzione  di  nuove  ed
ingiustificate  voci  di  costo  atte  ad  eludere  il  principio  di
simmetria, TI ritiene necessario che la regolamentazione  preveda  in
modo esplicito che il principio di simmetria sia  esteso  a  tutti  i
servizi che l'operatore di origine  deve  necessariamente  acquistare
dall'operatore di terminazione ai fini della fruizione  del  servizio
di   terminazione,   lasciando    alla    negoziazione    commerciale
esclusivamente le componenti di servizio che l'operatore  di  origine
potrebbe eventualmente realizzare autonomamente. 
  O.36 Con riferimento alla tempistica per  il  raggiungimento  della
simmetria, Fastweb rileva come, anche a valle della  definizione  dei
nuovi prezzi d'interconnessione simmetrici derivanti  dallo  sviluppo
del modello BU-LRIC, l'entrata a regime di tali prezzi dovra'  essere
necessariamente subordinata all'effettiva  messa  a  disposizione  da
parte di TI di punti d'interconnessione IP che  renderanno  possibile
per gli OAOs la migrazione al nuovo modello. 
  O.37   Fastweb   sostiene   che    il    passaggio    al    modello
d'interconnessione IP  comportera'  ulteriori  costi  di  transizione
tecnologica per gli OAOs maggiormente infrastrutturati. Pertanto,  al
fine di minimizzare  i  suddetti  oneri  e  garantire  agli  OAOs  il
recupero degli investimenti  effettuati  nel  corso  degli  anni  per
interconnettersi ai livelli piu' bassi  della  rete  di  TI,  Fastweb
auspica la definizione di un adeguato periodo  di  transizione  prima
del raggiungimento di un'effettiva simmetria tariffaria tra tutti gli
operatori per il servizio di terminazione fissa. 
  O.38 In merito alla disciplina transitoria disposta dall'articolo 4
del documento di consultazione,  Vodafone  e  TeleTu  condividono  la
scelta dell'Autorita' secondo cui i prezzi che  verranno  fissati  si
applicheranno  sino  all'entrata  in  vigore  del  provvedimento  che
definira', attraverso  un  modello  BU-LRIC,  i  prezzi  dei  servizi
d'interconnessione per gli anni successivi al 2011, a condizione  che
la metodologia  proposta,  essendo  di  tipo  prospettico,  prenda  a
riferimento l'architettura d'interconnessione IP  che  gli  operatori
adotteranno nel prossimo futuro. 
  O.39 Tiscali rileva che l'attuale quadro regolamentare non fornisce
indicazioni puntuali ed univoche circa i  valori  della  terminazione
applicabili al servizio di telefonia vocale in decade 5. A parere  di
Tiscali, nonostante la prescrizione  (22)  di  cui  all'articolo  10,
comma 6, del Piano di Numerazione  Nazionale,  non  e'  ancora  stato
definito il valore della terminazione corrisposto al  titolare  della
numerazione a codice 55, ne' e' stato stabilito se tale valore  possa
essere diverso da quello stabilito per la terminazione delle chiamate
verso numerazioni geografiche.  Considerato  l'utilizzo  associato  a
tali numerazioni (per servizi nomadici),  Tiscali  ritiene  implicito
che il valore di  terminazione  applicabile  dall'operatore  titolare
della  numerazione  debba  essere  della  stessa  entita'  di  quello
definito dall'Autorita' con  la  delibera  n.  251/08/CONS  per  ogni
singolo operatore notificato  e  richiede  all'Autorita'  di  fornire
chiarimenti al riguardo. 
Valutazioni dell'Autorita' 
  V.22  Con  riferimento  all'osservazione  di  TI  in  merito   alla
necessita' di estendere il principio di simmetria  anche  ai  servizi
accessori, l'Autorita' fa presente che la regolamentazione dei prezzi
dei  servizi  accessori  offerti  dagli  operatori  alternativi,  non
essendo oggetto di questo procedimento, sara' valutata nel corso  del
terzo ciclo di analisi di mercato. 
  V.23 Le problematiche sollevate da Fastweb di cui ai punti  O.36  e
O.37  saranno  affrontate  durante  il  procedimento  che  definira',
attraverso un modello BU-LRIC, il costo di  un  operatore  efficiente
che  offre  il  servizio  di  terminazione  su  rete  fissa   e,   di
conseguenza, i prezzi di terminazione, per  gli  anni  successivi  al
2011, di tutti gli operatori notificati. 
  V.24  Con  riferimento  all'osservazione  di  Tiscali,  l'Autorita'
rileva che la disciplina relativa alle  tariffe  di  terminazione  da
corrispondere  al  titolare  delle  numerazioni  a  codice  55  sara'
valutata nell'ambito del terzo ciclo di analisi di mercato. 
  Tutto cio' premesso e considerato, 
  Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2011)  D/5445
del 4 aprile 2011, relativa allo schema di provvedimento  concernente
la «Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta  e
transito distrettuale offerti da Telecom Italia  e  del  servizio  di
terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati»
adottato dall'Autorita' in data 15 novembre 2010  e  notificato  alla
Commissione europea ed ai Paesi membri in data 4 marzo 2011; 
  Considerato che la Commissione europea ha ribadito le  osservazioni
formulate in merito alla precedente notifica dell'Autorita'  relativa
all'analisi del mercato dei servizi di  terminazione  delle  chiamate
vocali in postazione fissa e, quindi, l'invito a fissare quanto  piu'
rapidamente  possibile  le  tariffe  di  terminazione  di  tutti  gli
operatori in postazione fissa al livello di un operatore efficiente; 
  Considerata l'osservazione della Commissione  europea  secondo  cui
l'imposizione di prezzi di terminazione sulle reti degli OAOs per  il
2011 a un livello equivalente alla tariffa  di  terminazione  SGT  di
Telecom Italia da' luogo a tariffe piu' elevate ed  asimmetriche  per
gli OAOs che non rispecchiano i costi di un operatore efficiente; 
  Considerato che la Commissione europea ha osservato,  al  riguardo,
che l'Autorita' dovrebbe decidere  se,  in  prospettiva,  le  tariffe
efficienti siano equivalenti al livello della tariffa fissata per  la
terminazione della chiamata al livello locale oppure  al  livello  di
costo sostenuto da un operatore che effettua  la  terminazione  delle
chiamate al livello dei nodi di interconnessione  BBN/IP  di  Telecom
Italia; 
  Considerato che la Commissione europea ha rilevato,  in  proposito,
che l'imposizione di tariffe efficienti potrebbe significare, in  via
eccezionale, la fissazione nel periodo transitorio delle  tariffe  di
tutti gli operatori ad un livello  corrispondente  alla  terminazione
della chiamata a livello SGU locale e, successivamente, ad un livello
corrispondente alla terminazione al livello di  interconnessione  IP,
non appena saranno disponibili i risultati del modello BU-LRIC; 
  Ritenuto di condividere pienamente l'osservazione della Commissione
europea secondo cui le tariffe di terminazione di tutti gli operatori
in postazione fissa devono essere fissate al livello dei costi di  un
operatore efficiente e che questo  obiettivo  sia  realizzato  quanto
prima; 
  Ritenuto che,  in  prospettiva,  la  tariffa  efficiente  derivera'
dall'applicazione del modello BU-LRIC che l'Autorita' ha stabilito di
sviluppare per determinare i prezzi  di  terminazione  per  gli  anni
successivi al 2011, in quanto  il  modello  prendera'  a  riferimento
un'architettura di rete in tecnologia IP di  un  ipotetico  operatore
efficiente; 
  Ritenuto opportuno garantire, fino alla transizione alla tecnologia
di interconnessione IP, che anche le tariffe di  terminazione  basate
sull'architettura «tradizionale» TDM realizzino la  piena  simmetria,
corrispondente al livello della tariffa SGU di  Telecom  Italia,  con
l'intento  di  tenere  nel  massimo  conto  le   osservazioni   della
Commissione; 
  Ritenuto opportuno evidenziare, tuttavia,  che  l'anticipazione  al
corrente anno, con effetti retroattivi,  della  simmetria  a  livello
della  tariffa  SGU  di  Telecom  Italia  non  sarebbe  coerente  con
l'obiettivo  di  assicurare  certezza  e  tempestivita'   dell'azione
regolamentare; 
  Considerato  altresi'  che,  per  la  fornitura  del  servizio   di
terminazione in tecnologia TDM, sono tuttora esistenti  significative
differenze tra l'architettura di rete  di  Telecom  Italia  e  quelle
degli OAOs, quest'ultime  caratterizzate  da  un  numero  decisamente
inferiore  di  nodi  che,  nella  maggior  parte   dei   casi,   sono
direttamente interconnessi ai nodi SGT di Telecom Italia; 
  Ritenuto, quindi, necessario garantire agli  operatori  alternativi
un congruo periodo di tempo per adeguare le proprie  architetture  di
rete in tecnologia TDM al nuovo livello di  simmetria  corrispondente
alla tariffa di terminazione locale di Telecom Italia; 
  Considerato altresi' che la Commissione  rileva  che  l'imposizione
per l'anno 2012 sia delle tariffe dei servizi in  tecnologia  IP  sia
delle tariffe dei  servizi  in  tecnologia  TDM  potrebbe  comportare
l'applicazione di tariffe diverse per i singoli operatori alternativi
ed un'asimmetria complessiva nelle tariffe di terminazione; 
  Ritenuto di dover ribadire che il pieno rispetto del  principio  di
simmetria delle tariffe di  terminazione  ad  un  livello  efficiente
sara' garantito, a partire dall'anno 2012, con l'imposizione a  tutti
gli operatori notificati delle tariffe di terminazione in  tecnologia
IP che discenderanno dal modello BU-LRIC, nonche'  che  l'imposizione
per l'anno 2012 anche delle tariffe  di  terminazione  in  tecnologia
TDM, con una simmetria  al  livello  della  tariffa  SGU  di  Telecom
Italia, ha principalmente l'obiettivo di stimolare gli  operatori  ad
investire per accelerare la realizzazione delle reti in tecnologia IP
ed, al contempo, di garantire nella fase di  transizione  tecnologica
anche una simmetria al livello della tariffa locale di Telecom Italia
per i servizi di interconnessione in tecnologia TDM; 
  Ritenuto pertanto di dover  avviare,  successivamente  all'adozione
della  presente  delibera,   due   procedimenti   distinti   per   la
determinazione delle tariffe  dei  servizi  di  interconnessione  che
entreranno in  vigore  il  1°  gennaio  2012:  uno  finalizzato  allo
sviluppo   ed   all'applicazione   del   modello   BU-LRIC   per   la
determinazione delle  tariffe  dei  servizi  di  interconnessione  in
tecnologia IP per gli anni successivi al  2011;  l'altro  finalizzato
alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di  raccolta,
terminazione e transito distrettuale offerti  da  Telecom  Italia  in
tecnologia TDM nonche' all'imposizione del  prezzo  del  servizio  di
terminazione TDM offerto da tutti gli OAOs notificati al  livello  di
prezzo che risultera' per il servizio di terminazione SGU di  Telecom
Italia; 
  Considerato  che  la  Commissione  europea  ha,  inoltre,  invitato
l'Autorita' a specificare chiaramente, nel provvedimento  finale,  le
regole di migrazione degli operatori all'interconnessione  IP  ed  un
periodo di preavviso per lo scadere delle norme  attualmente  vigenti
in materia di accesso al livello inferiore della rete (livello  SGU),
per incoraggiare una migrazione  tempestiva  verso  livelli  di  rete
superiori e verso l'interconnessione IP; 
  Ritenuto di condividere le osservazioni della Commissione in merito
alla necessita' di definire norme chiare  volte  ad  incoraggiare  la
migrazione degli operatori verso l'interconnessione IP; 
  Rilevato che le regole di migrazione  verso  l'interconnessione  IP
sono attualmente in fase di definizione nell'ambito  dei  lavori  del
Tavolo   tecnico   «Interventi   regolamentari   in    merito    alla
interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura  di  servizi
VoIP» e che, a breve, saranno sottoposte a consultazione pubblica; 
  Ritenuto  altresi'   necessario   specificare   che   il   presente
provvedimento  prevede   la   regolamentazione   delle   tariffe   di
terminazione TDM fino all'anno 2012 e che, quindi, a partire  dal  1°
gennaio 2013, la regolamentazione delle tariffe  di  terminazione  si
basera' unicamente sulla tecnologia IP; 
  Considerati i cambiamenti degli assetti  societari,  nonche'  della
denominazione sociale di alcune societa' di cui all'art. 3, comma  2,
della delibera n. 179/10/CONS; 
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Prezzi dei servizi di raccolta e terminazione 
                      offerti da Telecom Italia 
 
  1. Telecom Italia applica ai servizi  di  raccolta  e  terminazione
offerti nell'anno 2011 i medesimi prezzi stabiliti dall'articolo  17,
comma  1,  della  delibera  n.  179/10/CONS  per  l'anno   2010.   In
particolare, a partire dal 1° gennaio 2011  e  fino  al  31  dicembre
2011, Telecom Italia applica i seguenti prezzi flat per i servizi  di
raccolta e terminazione: 
    a. servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro
al minuto; 
    b. servizio  di  raccolta/terminazione  doppio  SGU  distrettuale
(SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto; 
    c. servizio  di  raccolta/terminazione  SGT  distrettuale:  0,570
centesimi di Euro al minuto. 
  2. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento  2011  a
quanto previsto dal comma precedente. 

(1) Locale,  nazionale,  internazionale,  Internet   dial-up,   verso
    numerazione non geografica o mobile. 

(2) Cfr. par. 26 e seguenti della delibera n. 179/10/CONS e par. 20 e
    seguenti della delibera n. 180/10/CONS. 

(3) Quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio
    sia  offerto  da  Telecom  Italia,  ed  in  generale   al   primo
    autocommutatore utile ai fini dell'instradamento  della  chiamata
    originata dal cliente finale, nel caso in  cui  il  servizio  sia
    offerto da altri operatori. 

(4) Quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio
    sia  offerto  da  Telecom  Italia,  ed  in  generale   all'ultimo
    autocommutatore utile ai fini dell'instradamento  della  chiamata
    destinata al cliente finale, nel caso  in  cui  il  servizio  sia
    offerto da altri operatori. 

(5) Lettera  SG-Greffe  (2010)  D/3536.  Si  osservi  che  la  parola
    «locale» manca dal testo della  Commissione  in  italiano  ma  e'
    presente nel testo  in  inglese:  «...Therefore,  the  Commission
    invites AGCOM to set the tariffs of  ANOs  at  the  level  of  an
    efficient operator which could be equivalent to the level of  the
    tariff set for local call termination of TI or at that cost level
    which is incurred by an operator which terminates  calls  at  the
    level of TI's BBN/IP interconnection nodes.» 

(6) L'attivita'  di  certificazione  della  Contabilita'  Regolatoria
    relativa all'esercizio 2008 si  concludera'  presumibilmente  non
    prima  di  fine  anno,  il  che   comporterebbe   l'avvio   della
    consultazione pubblica relativa al provvedimento  in  oggetto  ad
    anno gia' iniziato. 

(7) Vodafone e  TeleTu  fanno  riferimento  a  quanto  comunicato  da
    Telecom Italia  nel  proprio  sito  istituzionale  nella  sezione
    dedicata alla comunicazione agli investitori  delle  strategie  e
    dei risultati finanziari raggiunti. 

(8) Ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 24, comma 6, della delibera
    n. 179/10/CONS e dell'articolo 11, comma  4,  della  delibera  n.
    180/10/CONS, per gli anni successivi al 2011 i prezzi dei servizi
    di raccolta, terminazione  e  transito  distrettuale  offerti  da
    Telecom Italia e dei servizi di terminazione offerti  dagli  OAOs
    notificati, saranno definiti con uno specifico provvedimento. 

(9) Cfr. punto 29 del presente documento. 

(10) Si evidenzia che anche Ofcom sottopone a consultazione  pubblica
     diverse opzioni per la definizione di  tariffe  di  terminazione
     degli OAOs eque e  ragionevoli:  OFCOM  Consultation  (September
     2010) «Fair and reasonable charges  for  fixed  geographic  call
     termination». In particolare, Ofcom individua  le  seguenti  tre
     opzioni:  i)  continuare  ad  utilizzare  il  medesimo  criterio
     utilizzato fino a settembre 2009 (concordato nell'ultimo accordo
     di reciprocita'); ii) fissare un'unica  tariffa  per  tutti  gli
     OAOs, ma ad un livello intermedio  tra  la  due  tariffe  di  BT
     (local exchange segment e single tandem); iii) fissare  un'unica
     tariffa per  tutti  gli  OAOs  corrispondente  alla  tariffa  di
     terminazione di BT al livello piu' basso di rete (local exchange
     segment). OFCOM esprime una preferenza per la terza  opzione  in
     quanto - nonostante l'impatto economico che avrebbe  in  termini
     di  riduzione  dei  ricavi  da  terminazione  per  gli  OAOs   -
     risulterebbe piu' efficiente (creando forti  incentivi  per  gli
     OAOs a minimizzare i propri costi), di semplice realizzazione  e
     valida anche per le reti di nuova generazione. 

(11) Cfr. punto 29. 

(12) Ossia  imporre  agli  operatori   alternativi   un   prezzo   di
     terminazione equivalente: 1) al livello  della  tariffa  fissata
     per la terminazione locale  di  Telecom  Italia,  oppure  2)  al
     livello di costo sostenuto  da  un  operatore  che  effettua  la
     terminazione   delle   chiamate   a   livello   dei   nodi    di
     interconnessione BBN/IP di Telecom Italia. 

(13) Al riguardo cfr. art. 4 della  Raccomandazione  2009/396/CE  che
     recita: «Il modello di calcolo dei costi  dovrebbe  poggiare  su
     tecnologie  efficienti   e   disponibili   nell'arco   temporale
     considerato dal modello [............]». 

(14) Al riguardo cfr. art. 1 della  Raccomandazione  2009/396/CE  che
     recita:  «Le  ANR,  quando  impongono  obblighi  in  materia  di
     controllo  dei  prezzi  [..............]  dovrebbero   stabilire
     tariffe  di  terminazione  basate  sui  costi  sostenuti  da  un
     operatore efficiente. Cio' implica che dette  tariffe  sarebbero
     inoltre simmetriche.» 

(15) Cfr. punto 33 del presente provvedimento. 

(16) TI propone  di  fissare  per  il  servizio  di  terminazione  in
     tecnologia  IP  un  prezzo  pari  al  prezzo  del  servizio   di
     terminazione TDM a livello SGT  distrettuale  maggiorato  di  un
     importo pari al costo della  funzionalita'  di  conversione  del
     traffico da IP a TDM e viceversa. 

(17) In  particolare,  si  segnala   che,   qualora   si   procedesse
     immediatamente alla fissazione della simmetria a livello SGU, si
     determinerebbe nel 2011 una significativa riduzione  dei  ricavi
     di interconnessione per gli OAOs, che peraltro  interverrebbe  a
     soli sei mesi dall'adozione dell'ultimo valore  del  glide  path
     definito dalla delibera n. 251/08/CONS. 

(18) Cfr. punto 25 del presente provvedimento. 

(19) Cfr. punti O.1 - O.3 del presente provvedimento. 

(20) Cfr. punti O.7 del presente provvedimento. 

(21) Cfr. punti 25 e 26 del presente provvedimento. 

(22) Articolo 10, comma 6, della delibera  n.  26/08/CIR:  «I  prezzi
     delle chiamate verso  numerazione  a  codice  5  sono  stabiliti
     secondo il modello di terminazione e remunerano  i  costi  della
     originazione, del trasporto e della  terminazione  ma  escludono
     ogni tipo di sovrapprezzo [.....]».