IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Scardaccione Niccolo', nato il 18
settembre 1981 a Como, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del
titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra
citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di avvocato;
Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Scardaccione
e' in possesso del titolo accademico ottenuto nel dicembre 2005 in
Italia presso la Universita' degli studi dell'Insubria;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in
Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
30 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella
corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto dal settembre
2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la
prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di
avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di
preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio
della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere
superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di
abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la
misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale
dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 9 febbraio 2011;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella
seduta sopra indicata;
Decreta:
Al sig. Scardaccione Niccolo', nato il 18 settembre 1981 a Como,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di
«abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e
ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie
(a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si
riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
Roma, 27 aprile 2011
Il direttore generale: Saragnano