IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che condizioni meteorologiche stagionali,
caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei
tassi di umidita', rendono necessario intervenire con tempestivita'
su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati
interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi
danni alla salute delle categorie piu' esposte ed, in particolare,
delle persone anziane che versano in condizioni di difficolta'
fisiche, socioeconomiche o in solitudine;
Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili
dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano
un maggiore impatto sulla mortalita'; che l'efficacia degli
interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle
persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti, che
per eta', caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente
suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, e
sull'offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle
attivita' e dei servizi sanitari e sociali disponibili sul
territorio;
Ravvisata la necessita' di disporre con sufficiente anticipo,
rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee
informazioni sanitarie e sociali per la costruzione. l'aggiornamento
cd l'utilizzo di anagrafi regionali e locali della «popolazione
suscettibile»;
Considerata la necessita' di valutare continuamente gli effetti
delle ondate di calore sulla salute delle persone piu' a rischio e
l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso
l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al
fine di garantire un aggiornamento costante dei programmi di
intervento;
Ritenuta la necessita' che, per la predetta finalita' di pubblica
utilita', i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali
si avvalgano della facolta' di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi
comunali della popolazione residente elenchi di tutte le persone di
eta' pari o superiore ad anni sessantacinque. senza acquisire il loro
consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del
sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;
Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza
prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto, sono individuate come attivita' di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del sopraccitato
codice in materia di protezione dei dati personali;
Tenuto conto che questo Ministero ha elaborato, aggiornato e
diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani
locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute
delle ondate di calore;
Considerato che a tal fine si rende indispensabile e urgente
effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica
allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e qualitativa
dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza
per provvedere nei termini indicati;
Ordina:
Art. 1
1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e
valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli
effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare
riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della
fragilita'» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le
amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unita' sanitarie
locali gli appositi elenchi della popolazione residente di eta' pari
o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della
popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile ed i
successivi aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna
regione.
2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui
al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone
interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile
ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni
gravi ed irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche
legate alla stagione estiva, specie in favore di persone piu'
suscettibili agii effetti alle ondate di calore per condizioni di
eta', salute, solitudine e fattori socio ambientali.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche
attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.