IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Considerato    che    condizioni     meteorologiche     stagionali,
caratterizzate da un anomalo innalzamento  delle  temperature  e  dei
tassi di umidita', rendono necessario intervenire  con  tempestivita'
su tutto  il  territorio  nazionale  al  fine  di  attivare  adeguati
interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi
danni alla salute delle categorie piu' esposte  ed,  in  particolare,
delle persone  anziane  che  versano  in  condizioni  di  difficolta'
fisiche, socioeconomiche o in solitudine; 
  Considerato  che  le  conoscenze  scientifiche   oggi   disponibili
dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che  determinano
un  maggiore  impatto  sulla  mortalita';   che   l'efficacia   degli
interventi di prevenzione dei danni  individuali  alla  salute  delle
persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei  soggetti,  che
per eta', caratteristiche  sanitarie  e  sociali,  sono  maggiormente
suscettibili  agli  effetti  nocivi  delle  ondate   di   calore,   e
sull'offerta  attiva  a  tali  soggetti  a  rischio  elevato,   delle
attivita'  e  dei  servizi  sanitari  e   sociali   disponibili   sul
territorio; 
  Ravvisata la  necessita'  di  disporre  con  sufficiente  anticipo,
rispetto al verificarsi delle  condizioni  di  emergenza,  di  idonee
informazioni sanitarie e sociali per la costruzione.  l'aggiornamento
cd l'utilizzo di  anagrafi  regionali  e  locali  della  «popolazione
suscettibile»; 
  Considerata la necessita' di  valutare  continuamente  gli  effetti
delle ondate di calore sulla salute delle persone piu'  a  rischio  e
l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso
l'attivazione di validi sistemi di  sorveglianza  epidemiologica,  al
fine  di  garantire  un  aggiornamento  costante  dei  programmi   di
intervento; 
  Ritenuta la necessita' che, per la predetta finalita'  di  pubblica
utilita', i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie  locali
si avvalgano della facolta' di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi
comunali della popolazione residente elenchi di tutte le  persone  di
eta' pari o superiore ad anni sessantacinque. senza acquisire il loro
consenso ai sensi degli articoli 18,  comma  4  e  19,  comma  3  del
sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Rilevato che le  ulteriori  iniziative  di  sostegno  e  assistenza
prestate in  particolare  in  favore  di  soggetti  bisognosi  o  non
autosufficienti o incapaci, ivi  compresi  i  servizi  di  assistenza
economica  o  domiciliare,   di   telesoccorso,   accompagnamento   e
trasporto, sono individuate come  attivita'  di  rilevante  interesse
pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del  sopraccitato
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Tenuto conto  che  questo  Ministero  ha  elaborato,  aggiornato  e
diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani
locali di sorveglianza e risposta  verso  gli  effetti  sulla  salute
delle ondate di calore; 
  Considerato che a  tal  fine  si  rende  indispensabile  e  urgente
effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria  e  organica
allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e  qualitativa
dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti di  contingibilita'  ed  urgenza
per provvedere nei termini indicati; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  pianificazione,  organizzazione,  gestione   e
valutazione dei programmi  di  emergenza  per  la  prevenzione  degli
effetti  sulla  salute  delle  ondate  di  calore,  con   particolare
riferimento alla organizzazione  e  gestione  delle  «anagrafi  della
fragilita'»  e  dei  sistemi  di  sorveglianza   epidemiologica,   le
amministrazioni comunali trasmettono alle  aziende  unita'  sanitarie
locali gli appositi elenchi della popolazione residente di eta'  pari
o superiore ad anni sessantacinque,  iscritti  nelle  anagrafi  della
popolazione residente, aggiornati  alla  data  del  1°  aprile  ed  i
successivi  aggiornamenti  con  periodicita'  definita  da   ciascuna
regione. 
  2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di  cui
al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare  le  persone
interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile
ogni opportuna iniziativa volta a  prevenire  e  a  monitorare  danni
gravi ed irreversibili a causa delle  anomale  condizioni  climatiche
legate alla  stagione  estiva,  specie  in  favore  di  persone  piu'
suscettibili agii effetti alle ondate di  calore  per  condizioni  di
eta', salute, solitudine e fattori socio ambientali. 
  3.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono  analogamente,  anche
attraverso  servizi  di  assistenza  economica  o   domiciliare,   di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.