IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26  maggio  1998;  l'accordo  tra  la  Comunita'
europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno
1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300;  la  legge  21
dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165;
il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il
decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare  ministeriale
23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza 18 giugno 2009, presentata ai sensi  dell'art.  16,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento
delle qualifiche professionali  per  l'insegnamento  acquisite  nella
Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Mariarosaria D'Aprile, ai fini
dell'esercizio   della   professione    di    docente    in    Italia
dell'insegnamento nella classe di abilitazione 77/A; 
  Visto il diploma accademico di perfezionamento musicale in  violino
conseguito presso l'Accademia internazionale superiore di  musica  di
Biella il 24 settembre 2000; 
  Visto il diploma di perfezionamento di violino conseguito presso il
Conservatorio della Svizzera italiana il 28 giugno 2005; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Vista la nota prot. n. 5700 del 27 luglio  2010  con  la  quale  e'
stata notificata all'interessata  l'impossibilita'  di  procedere  al
riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle  informazioni
formali fornite  dalla  CDPE  -  Conferenza  svizzera  dei  direttori
cantonali  della  pubblica  educazione,  per  richiesta   di   questo
Ministero,  che  dichiaravano  il  diploma  di  «Pedagogia  musicale»
sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica
e  strumento  musicale  nelle  scuole   dell'ordinamento   scolastico
svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private; 
  Viste le note prott. n. 995 del 10 febbraio 2010 e n. 100788 del 1°
marzo  2010  rispettivamente  dell'Ufficio  di  coordinamento   delle
Politiche  comunitarie  e  della  Commissione  europea  di   Brussel,
condividenti la posizione presa da questo Ministero  di  interruzione
dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia musicale»  conseguiti  in
Svizzera ai fini professionali; 
  Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio  federale
della formazione professionale e della tecnologia  di  Berna  (UFFT),
autorita' competente a rilasciare dichiarazioni di  conformita'  alla
direttiva comunitaria n. 2005/36 per i titoli di pedagogia  musicale,
precisa, in accordo con la CDPE  sopra  citata,  che  tali  titoli  a
rettifica  di  quanto  precedentemente  dichiarato,  abilitano   solo
all'insegnamento dello strumento musicale nelle  scuole  pubbliche  e
privaste in Svizzera  e  non  anche  all'insegnamento  di  educazione
musicale; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 81 del 23 Settembre 2010, in quanto ha  conseguito  la  formazione
primaria, secondaria e accademica in Italia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post secondari  di  durata  minima  di  tre  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 7  marzo  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata e l'ulteriore attivita'  formativa  ne  integrano  e
completano la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di  istruzione  post  secondario:  «Diploma  di  violino»
rilasciato dal Conservatorio statale di musica «E. Romualdo Duni»  di
Matera il 6 luglio 2001; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento:  «Diploma  di  pedagogia
musicale - strumento  violino»  rilasciato  il  10  giugno  2004  dal
Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, 
posseduto dalla cittadina italiana  prof.ssa  Mariarosaria  D'Aprile,
nata a Castellana Grotte (Bari) il 5 novembre 1982, ai  sensi  e  per
gli effetti del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  e'
titolo di abilitazione all'esercizio  della  professione  di  docente
nelle scuole di  istruzione  secondaria  di  primo  grado  classe  di
abilitazione: 77/A - Strumento musicale (Violino). 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo