IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto 21 marzo 2011 che riporta  l'elenco  dei  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebuconazolo  revocati  ai
sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del  lavoro,
della salute, e delle politiche sociali del 31 agosto  2009  relativo
all'iscrizione della  sostanza  attiva  stessa  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto in particolare l'allegato al citato decreto 21 marzo 2011 che
riporta tra gli altri il prodotto fitosanitario Agricur registrato al
numero 13438 in data 26 agosto 2009 a nome dell'Impresa Agrim  S.r.l.
con sede legale in Bologna - P.zza Trento-Trieste,1; 
  Rilevato che per il riesame dell'autorizazione del prodotto di  cui
trattasi, l'Impresa titolare della registrazione aveva inviato  tutta
la documentazione prevista, rispettando i tempi  fissati  dal  citato
decreto ministeriale 31 agosto 2009; 
  Ritenuto di dover eliminare la riga 1 relativa al prodotto  Agricur
dall'allegato al decreto 21 marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Si rettifica l'allegato al decreto 21  marzo  2011  nelle  seguenti
parti: 
    viene eliminata la riga  1  relativa  al  prodotto  fitosanitario
Agricur registrato al n. 13438 con decreto in data 8 ottobre 1984,  a
nome dell'impresa Agrim S.r.l. con sede legale  in  Bologna  -  P.zza
Trento-Trieste,1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore   di   notifica   all'Impresa
interessata. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello