IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto 21 marzo 2011 che riporta l'elenco dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebuconazolo revocati ai
sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro,
della salute, e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo
all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare l'allegato al citato decreto 21 marzo 2011 che
riporta tra gli altri il prodotto fitosanitario Agricur registrato al
numero 13438 in data 26 agosto 2009 a nome dell'Impresa Agrim S.r.l.
con sede legale in Bologna - P.zza Trento-Trieste,1;
Rilevato che per il riesame dell'autorizazione del prodotto di cui
trattasi, l'Impresa titolare della registrazione aveva inviato tutta
la documentazione prevista, rispettando i tempi fissati dal citato
decreto ministeriale 31 agosto 2009;
Ritenuto di dover eliminare la riga 1 relativa al prodotto Agricur
dall'allegato al decreto 21 marzo 2011;
Decreta:
Si rettifica l'allegato al decreto 21 marzo 2011 nelle seguenti
parti:
viene eliminata la riga 1 relativa al prodotto fitosanitario
Agricur registrato al n. 13438 con decreto in data 8 ottobre 1984, a
nome dell'impresa Agrim S.r.l. con sede legale in Bologna - P.zza
Trento-Trieste,1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' valore di notifica all'Impresa
interessata.
Roma, 21 aprile 2011
Il direttore generale: Borrello