IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i
livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento
della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza
attiva rame;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 15
settembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti rame dovevano presentare al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
30 novembre 2009, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15
settembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
rame non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2,
del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a
decorrere dal 1° dicembre 2009;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale 15 settembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15
settembre 2009;
Considerato che il citato decreto 15 settembre 2009, art. 5, comma
1, fissa al 30 novembre 2010 la scadenza per la vendita e
utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo
decreto;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame
la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata
automaticamente revocata a far data dal 1° dicembre 2009,
conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 15 settembre 2009.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta revoca.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011
Il direttore generale: Borrello