IL CAPO DIPARTIMENTO 
               della prevenzione e della comunicazione 
 
  Visto  il  regio  decreto  9  gennaio   1927,   n.   147,   recante
«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici; 
  Considerato che ai sensi del regio decreto citato l'«utilizzazione,
custodia  e  conservazione»  dei  gas  tossici  sono  subordinati  al
conseguimento di apposita autorizzazione  rilasciata  dalla  preposta
Autorita' competente sanitaria; 
  Considerato che gli  addetti  all'impiego  di  gas  tossici  devono
essere  persone  di  accertata  idoneita'  fisica  e  morale   e   di
riconosciuta professionalita' attestata dalla patente il cui rilascio
comporta il superamento di un  esame  articolato  in  prove  orali  e
pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto; 
  Tenuto conto che la  patente  e'  soggetta  a  revisione  periodica
quinquennale e puo' essere revocata in ogni  momento  quando  vengono
meno i presupposti del suo rilascio e decade se non e'  rinnovata  in
tempo utile ai sensi dell'art. 35  del  richiamato  regio  decreto  9
gennaio 1927, n. 147; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»  in  particolare  l'art.  7,  comma  1,
lettera c), che demanda alle Regioni, tra l'altro, l'esercizio  delle
funzioni amministrative concernenti  i  controlli  sulla  produzione,
detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; 
  Visto il decreto dirigenziale 11 novembre 2009, ultimo in  materia,
concernente la revisione generale delle patenti di  abilitazione  per
l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate  nel  periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2005; 
  Ritenuto necessario alla luce di quanto  precede,  dover  procedere
alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' disposta la  revisione  delle  patenti  di  abilitazione  per
l'impiego dei gas tossici rilasciate o  revisionate  nel  periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2006. 
  2. Le Regioni danno attuazione a quanto disposto al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2011 
 
                                         Il capo dipartimento: Oleari 

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 213