IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  2009/34/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni  agli
strumenti  di  misura  ed  ai   metodi   di   controllo   metrologico
(rifusione), ed in particolare l'art. 20 di  tale  direttiva  secondo
cui e' disposta l'abrogazione della direttiva 71/316/CEE e successive
modificazioni e i riferimenti alla direttiva  abrogata  si  intendono
alla direttiva 2009/34/CE,  fatti  salvi  gli  obblighi  degli  Stati
membri relativi al recepimento nel diritto nazionale  delle  predette
modifiche alla direttiva abrogata; 
  Visti i considerando n. (1) e n. (12) nelle premesse  della  citata
direttiva  2009/34/CE,  secondo  cui  tale  direttiva  provvede,  per
ragioni  di  chiarezza  e  razionalizzazione,  alla  rifusione  della
direttiva 71/316/CEE, avendo la stessa subito numerose e  sostanziali
modificazioni, e secondo cui i nuovi elementi introdotti nella  nuova
direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato e  non  devono
quindi essere recepiti nella legislazione degli Stati membri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12agosto1982,  n.
798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle
disposizioni  comuni  agli  strumenti  di  misura  ed  ai  metodi  di
controllo metrologico; 
  Visto in particolare l'art. 22 del citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  798  del  1982,  secondo   cui   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' modificare, con
proprio  decreto  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate  nel  predetto
decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie  di
adattamento al progresso tecnico; 
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle  politiche
comunitaria 18 marzo 1988, n. 132, recente modificazioni  al  decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, in attuazione
della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle disposizioni comuni  agli
strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 4 aprile 1991, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  89  del  16  aprile  1991,   recante
determinazione, in attuazione della direttiva  n.  87/355/CEE,  delle
caratteristiche delle lettere distintive nei marchi di  verificazione
prima CEE utilizzati  dai  competenti  servizi  della  Spagna,  della
Grecia, del Portogallo e dell'Irlanda, a  modifica  dell'allegato  II
del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  28
aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  132  del  7  giugno  2008,  recante  recepimento  della
direttiva 2007/13/CE del 7 marzo  2007  che  modifica  l'allegato  II
della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri  relativa  alle  disposizioni  comuni
agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi alla soppressione degli uffici metrici  provinciali  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   ed
all'attribuzione delle relative funzioni alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra  l'altro
istituito il Ministero dello  sviluppo  economico,  subentrato  nella
predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive e, prima
ancora,   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, e l'art.  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.
85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n.  121,
che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico,  nonche'  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 7 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.  152  del  3  luglio  2009,  supplemento
ordinario n. 102, recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che  regola  in
generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine
tecnico o esecutivo a direttive  gia'  recepite,  secondo  cui  «alle
norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che  modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data  attuazione,  nelle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, della  Costituzione,  con
decreto del Ministro competente per materia, che  ne  da'  tempestiva
comunicazione  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento per le politiche comunitarie»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Considerata  le  necessita'  di  attuare  la  direttiva  2009/34/CE
relativamente  all'aggiornamento  dei  riferimenti  contenuti   nelle
precedenti norme di  attuazione,  con  particolare  riferimento  alla
modifica in CE della precedente sigla CEE e ritenuta  l'opportunita',
con l'occasione, di perfezionare il recepimento delle disposizioni di
cui alla Direttiva 2006/96/CE del Consiglio  del  20  novembre  2006,
limitatamente ai riferimenti alla  direttiva  71/316/CE,  nonche'  di
aggiornare in tali norme  di  attuazione  anche  i  riferimenti  agli
uffici competenti secondo le innovazioni  nel  frattempo  intervenute
nell'ordinamento dei Ministeri e  nell'organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico in particolare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto  1982,
                               n. 798 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2009/34/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, tutti i riferimenti  alla
direttiva 71/316/CEE  contenuti  nel  titolo  e  negli  allegati  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto  1982,  n.  798,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  si  intendono  fatti   alla
medesima direttiva 2009/34/CE e  si  leggono  secondo  la  tavola  di
concordanza  riportata  all'allegato  IV   della   stessa   direttiva
2009/34/CE. 
  2. Nel testo e negli allegati  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  agosto  1982,  n.  798,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in conformita' al testo della direttiva 2009/34/CE,  la
sigla «CEE» si intende sostituita dalla  sigla  «CE»  nelle  seguenti
espressioni ed in quelle plurali corrispondenti: 
    a) controllo CEE; 
    b) approvazione CEE; 
    c) verificazione prima CEE o verifica prima CEE; 
    d) marchio CEE; 
    e) contrassegno CEE; 
    f) verificazione parziale o definitiva CEE  o  verifica  parziale
CEE o verifica finale CEE. 
  3. In conformita' al testo  della  direttiva  2009/34/CE  e  tenuto
conto  delle  pertinenti  disposizioni  della  Direttiva  2006/96/CE,
nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 798,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al  punto
3.2.1., i disegni allegati recanti la  forma  e  le  dimensioni  e  i
contorni  delle  lettere  distintive   dei   diversi   Stati   membri
dell'Unione europea previste al punto 3.1. dell'allegato I,  ai  fini
del certificato e contrassegno d'approvazione CE, ed  al  punto  3.1.
dell'allegato II, ai fini dei  marchi  di  verifica  prima  CE,  sono
sostituiti dai disegni allegati al presente decreto. 
  4. Nel testo e negli allegati  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  agosto  1982,  n.  798,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, per effetto  delle  innovazioni  normative  di  cui  in
premessa intervenute relativamente all'assetto  delle  competenze  ed
all'organizzazione degli uffici: 
    a) i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al  Ministro  ed
al Ministero dello sviluppo economico; 
    b) i riferimenti alla Direzione generale del commercio interno  e
dei consumi industriali, si intendono  effettuati  al  corrispondente
ufficio dirigenziale generale e, attualmente, alla Direzione generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
normativa    tecnica    del    Dipartimento    per    l'impresa     e
l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
    c) i  riferimenti  all'Ufficio  centrale  metrico  del  Ministero
dell'industria  del  commercio  e   dell'artigianato   si   intendono
effettuati al corrispondente ufficio  dirigenziale  non  generale  e,
attualmente, alla  Divisione  XV  della  Direzione  generale  per  il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa
tecnica di cui alla lettera b); 
    d) i riferimenti agli Uffici provinciali  metrici  del  Ministero
dell'industria  del  commercio  e   dell'artigianato   si   intendono
effettuati all'ufficio  corrispondente  della  competente  Camera  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 
  Il presente decreto sara' comunicato alla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie  -  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 marzo 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 2, foglio n. 10