IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
aprile 2010 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011,
lo stato di emergenza in relazione agli  interventi  di  bonifica  da
porre in essere nelle discariche A e B dell'area ex SISAS del sito di
interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia  di
Milano; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
maggio 2011 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 ottobre 2011,
lo stato di emergenza in rassegna, e lo stesso e' stato  esteso  alla
discarica «C» dell'area ex SISAS; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874
del 30 aprile 2010 recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione
degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse
nazionale di «Pioltello e Rodano» per le discariche A e  B  dell'area
ex SISAS»; 
  Considerato che la  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  europea  con
sentenza 9 settembre 2004 ha condannato lo  Stato  italiano  per  non
aver adottato le  misure  necessarie  ad  assicurare  che  i  rifiuti
depositati nelle predette discariche fossero  recuperati  o  smaltiti
senza pericolo per la salute dell'uomo e con  procedimenti  e  metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
  Rilevato che sono state ultimate  le  attivita'  di  rimozione  dei
rifiuti dalle discariche «A» e «B» dell'area ex SISAS; 
  Considerato, altresi', che occorre intervenire a tutela della falda
sottostante le aree delle  discariche  oggetto  della  rimozione  dei
rifiuti e, pertanto, delle discariche «A», «B»  e  «C»  presenti  nel
sito di interesse nazionale in  rassegna  ed  esposte  a  rischio  di
contaminazione  conseguente  alla  sua  escursione  e  contatto   con
l'attuale quota di fondo scavo e con i  relativi  argini,  eliminando
sistemi  continui  di  messa  in  depressione  della  falda  mediante
pompaggio ed abbattendo i relativi costi di gestione; 
  Vista la nota del 20 aprile  2011  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare -  Direzione  generale  tutela
del territorio e delle risorse idriche; 
  Vista la nota del 16 maggio 2011 del Commissario delegato ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874  del
30 aprile 2010; 
  Vista la  nota  del  17  maggio  2011  della  regione  Lombardia  -
Direzione generale ambiente, energia e reti; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della regione Lombardia; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Commissario  delegato  di  cui   all'art.   1,   comma   1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874  del
30 aprile 2010, al fine di eliminare  il  rischio  di  contaminazione
della falda sottostante l'area ex SISAS, adotta ogni utile iniziativa
per la definitiva messa in sicurezza della stessa,  provvedendo,  tra
l'altro,  al  riempimento  delle  aree  di  scavo  risultanti   dalla
rimozione dei rifiuti dalle discariche «A», «B», e «C». 
  2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 e' autorizzato a porre
in essere ogni utile attivita'  per  l'esercizio  della  rivalsa  nei
confronti dell'operatore privato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874  del
30 aprile 2010, ivi compresa la promozione di apposite azioni innanzi
la competente autorita' giudiziaria. 
  3. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010,  dopo  le  parole:  «decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, articoli» e' aggiunta la seguente parola: «186,». 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  ordinanza,
stimati in euro 5.100.000,00, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
finanziare del bilancio della regione Lombardia, cap. n. 6361. 
  5. La regione Lombardia e' autorizzata a trasferire le  risorse  di
cui al comma 4 sulla contabilita' speciale n. 5432 istituita ai sensi
dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi