IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo; Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari; Visto l'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ove e' stabilito che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare: a) il capo I del titolo III del libro II, concernente gli alloggi di servizio delle forze armate; b) il capo IV del titolo III del libro II, recante le disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle forze armate; Acquisita l'intesa con l'agenzia del demanio ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010; Acquisito il parere dell'organo centrale della rappresentanza militare (COCER), formulato ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010; Considerato che gli alloggi concessi in uso dall'amministrazione della difesa sono strettamente preordinati a garantire la funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle forze armate; Visto il decreto del Ministro della difesa 15 marzo 2011, con il quale il sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e' stato delegato alla firma del provvedimento da adottare in attuazione dell'art. 6, comma 21-quater, del citato decreto-legge n. 78 del 2010; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il canone degli alloggi di servizio delle Forze armate dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione e' rideterminato, anche in regime di proroga, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. 2. La rideterminazione del canone di cui al comma 1, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione e fatte salve le disposizioni in materia di deroga ai limiti di durata delle concessioni stabilite dal decreto di gestione del patrimonio abitativo emanato annualmente dal Ministro della difesa, si applica nei casi di cessazione, decadenza o revoca della concessione, rispettivamente previsti dagli articoli 329, 330 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al coniuge e ai figli gia' conviventi del concessionario di alloggio, ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalita', o del terrorismo, o del dovere, o equiparato a quest'ultima categoria, finche' permanga inalterato lo stato civile.