IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto l'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, concernente la rideterminazione  del  canone  degli  alloggi  di
servizio militari occupati da utenti senza titolo; 
  Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497,  concernente  autorizzazione
di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per  il  personale
militare e disciplina delle relative concessioni; 
  Visto l'art. 2, comma 3, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,
recante la disciplina delle locazioni e del rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo; 
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138,  recante  norme  per  la  revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe  d'estimo  delle  unita'
immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche'  delle  commissioni
censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, recante  i  criteri  generali  per  la  realizzazione  degli
accordi da definire in sede locale per la stipula  dei  contratti  di
locazione agevolati, nonche' dei contratti di locazione transitori  e
dei contratti di locazione per studenti universitari; 
  Visto l'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ove e'  stabilito
che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  con
proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio
abitativo della difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, e in particolare: 
    a) il capo I del titolo III del libro II, concernente gli alloggi
di servizio delle forze armate; 
    b)  il  capo  IV  del  titolo  III  del  libro  II,  recante   le
disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al  nuovo
modello delle forze armate; 
  Acquisita l'intesa con l'agenzia del demanio ai sensi dell'art.  6,
comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Acquisito  il  parere  dell'organo  centrale  della  rappresentanza
militare (COCER), formulato ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater del
citato decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Considerato che gli alloggi concessi  in  uso  dall'amministrazione
della  difesa  sono   strettamente   preordinati   a   garantire   la
funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle forze armate; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 15 marzo  2011,  con  il
quale il sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido  Crosetto  e'
stato delegato alla firma del provvedimento da adottare in attuazione
dell'art. 6, comma 21-quater, del  citato  decreto-legge  n.  78  del
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6,  comma  21-quater,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, il canone degli alloggi di servizio delle  Forze
armate dovuto dagli utenti non  aventi  titolo  alla  concessione  e'
rideterminato, anche in regime di proroga, secondo  i  criteri  e  le
modalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. 
  2. La rideterminazione del canone di cui al comma 1, fermo restando
per l'occupante  l'obbligo  di  rilascio  entro  il  termine  fissato
dall'amministrazione e fatte salve  le  disposizioni  in  materia  di
deroga ai limiti di durata delle concessioni stabilite dal decreto di
gestione del patrimonio abitativo emanato  annualmente  dal  Ministro
della difesa, si applica nei casi di cessazione, decadenza  o  revoca
della concessione, rispettivamente previsti dagli articoli 329, 330 e
331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al coniuge
e ai figli gia' conviventi del concessionario di alloggio, ASI o AST,
riconosciuto vittima della criminalita',  o  del  terrorismo,  o  del
dovere, o  equiparato  a  quest'ultima  categoria,  finche'  permanga
inalterato lo stato civile.