IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente la rideterminazione del canone degli alloggi di
servizio militari occupati da utenti senza titolo;
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione
di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, recante norme per la revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita'
immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni
censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante i criteri generali per la realizzazione degli
accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di
locazione agevolati, nonche' dei contratti di locazione transitori e
dei contratti di locazione per studenti universitari;
Visto l'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ove e' stabilito
che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con
proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio
abitativo della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, e in particolare:
a) il capo I del titolo III del libro II, concernente gli alloggi
di servizio delle forze armate;
b) il capo IV del titolo III del libro II, recante le
disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo
modello delle forze armate;
Acquisita l'intesa con l'agenzia del demanio ai sensi dell'art. 6,
comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Acquisito il parere dell'organo centrale della rappresentanza
militare (COCER), formulato ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater del
citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Considerato che gli alloggi concessi in uso dall'amministrazione
della difesa sono strettamente preordinati a garantire la
funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle forze armate;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 marzo 2011, con il
quale il sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e'
stato delegato alla firma del provvedimento da adottare in attuazione
dell'art. 6, comma 21-quater, del citato decreto-legge n. 78 del
2010;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il canone degli alloggi di servizio delle Forze
armate dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione e'
rideterminato, anche in regime di proroga, secondo i criteri e le
modalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. La rideterminazione del canone di cui al comma 1, fermo restando
per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'amministrazione e fatte salve le disposizioni in materia di
deroga ai limiti di durata delle concessioni stabilite dal decreto di
gestione del patrimonio abitativo emanato annualmente dal Ministro
della difesa, si applica nei casi di cessazione, decadenza o revoca
della concessione, rispettivamente previsti dagli articoli 329, 330 e
331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al coniuge
e ai figli gia' conviventi del concessionario di alloggio, ASI o AST,
riconosciuto vittima della criminalita', o del terrorismo, o del
dovere, o equiparato a quest'ultima categoria, finche' permanga
inalterato lo stato civile.