IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 22 luglio 2009, con la quale il  Sig.  Del
Vecchio  Daniel,  nato  ad  Attleboro  (Massachusetts,  Stati   Uniti
d'America) il 10 aprile 1958, in possesso della  doppia  cittadinanza
italiana e statunitense, ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo
denominato "Medicinae Doctoris", rilasciato in  data  7  giugno  1984
dalla "Harvard University",  con  sede  a  Cambridge  (Massachusetts,
Stati Uniti d'America), ai  fini  dell'esercizio,  in  Italia,  della
professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
"Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero"  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n.189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n.  394/1999,
che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti  all'esercizio
di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea da cittadini non comunitari; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, che stabilisce che le norme in esso contenute non  si  applicano
ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
esibita dall'interessato; 
  Tenuto conto  che  nella  riunione  del  29  settembre  2009  della
Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo  9
novembre  2007,  n.  206,  si   e'   ritenuto   di   subordinare   il
riconoscimento del titolo  in  questione  al  superamento,  da  parte
dell'istante, di una prova attitudinale; 
  Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata  in  data  20
gennaio 2011 e in data 10 febbraio 2011, a  seguito  della  quale  il
Sig. Del Vecchio Daniel e' risultato idoneo; 
  Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti,  il
titolo oggetto del riconoscimento e' stato  conseguito,  negli  Stati
Uniti d'America, dal Sig. Del Vecchio Daniel Alexander; 
  Rilevato altresi' che, da quanto risulta  da  altra  documentazione
agli atti, le  generalita'  dell'interessato  risultano  essere:  Del
Vecchio Daniel; 
  Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, rilasciata ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con la quale l'interessato ha dichiarato che i
nominativi  Del  Vecchio  Daniel  e  Del  Vecchio  Daniel   Alexander
corrispondono alla stessa persona fisica, le cui  esatte  generalita'
sono: Del Vecchio Daniel Alexander; 
  Vista, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  resa
e sottoscritta dal  Sig.  Daniel  Alexander  Del  Vecchio,  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, in presenza dell'Avv. Flaminia Cantamaglia,  Notaio  in
Roma, con  la  quale  l'interessato  ha  dichiarato  che  Daniel  Del
Vecchio, nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America)  il
10 aprile 1958 e Daniel Alexander  Del  Vecchio,  nato  ad  Attleboro
(Massachusetts,  Stati  Uniti  d'America)  il  10  aprile  1958,   si
identificano nella medesima persona fisica, le cui esatte generalita'
sono: Del Vecchio Daniel Alexander, nato ad Attleboro (Massachusetts,
Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958; 
  Visto, altresi', il passaporto italiano n. AA  0710624,  rilasciato
in data  11  aprile  2007,  sul  quale  le  generalita'  dell'istante
risultano essere: Del Vecchio (cognome) Daniel Alexander (nome), nato
ad Attleboro (Massachusetts, Stati  Uniti  d'America)  il  10  aprile
1958; 
  Preso atto, pertanto, che il  Sig.  Daniel  Del  Vecchio,  nato  ad
Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958  e
il  Sig.  Daniel   Alexander   Del   Vecchio,   nato   ad   Attleboro
(Massachusetts,  Stati  Uniti  d'America)  il  10  aprile   1958   si
identificano nella medesima persona fisica, le cui esatte generalita'
sono:  Del  Vecchio  (cognome)  Daniel  Alexander  (nome),  nato   ad
Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento  del  titolo  denominato  "Medicinae   Doctoris",   in
possesso dell'interessato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
"Medicinae Doctoris", rilasciato in data 7 giugno 1984 dalla "Harvard
University",  con  sede  a  Cambridge  (Massachusetts,  Stati   Uniti
d'America), al Sig. Del Vecchio Daniel Alexander, nato  ad  Attleboro
(Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958, in possesso
della doppia cittadinanza italiana e  statunitense,  e'  riconosciuto
quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia,  della  professione
di medico-chirurgo. 
  2.  Il  Dr.  Daniel  Alexander  Del  Vecchio  e'   autorizzato   ad
esercitare, in Italia,  la  professione  di  medico-chirurgo,  previa
iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo
dei medici-chirurghi - territorialmente competente,  che  accerta  la
conoscenza, da parte dell'interessato,  delle  speciali  disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi