IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  recante,  fra
l'altro, misure urgenti a sostegno dei settori industriali in  crisi,
ed in particolare l'art.  7-octies,  come  modificato  dall'art.  19,
terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante  «Misure  a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A.» (di seguito indicata,  nel  presente  decreto,
come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che: 
    ai  titolari  di  obbligazioni   del   prestito   obbligazionario
«Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia»,
ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto  di
cedere al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  propri  titoli
alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato  di  nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e  con  taglio
minimo unitario di 1.000 euro; 
    ai  titolari  di  azioni  della  societa'  «Alitalia»,   ora   in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di  cedere
al Ministero dell'economia e  delle  finanze  i  propri  titoli  alle
condizioni ivi indicate, in  cambio  di  titoli  di  Stato  di  nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e  con  taglio
minimo unitario di 1.000 euro; 
con le modalita', secondo le procedure  e  nei  limiti  indicati  nel
medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il terzo comma, lettera b) del  citato  art.
7-octies del decreto-legge  n.  5  del  2009,  ove  si  prevede,  fra
l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei  limiti
di 100.000 euro per ciascun obbligazionista  e  di  50.000  euro  per
ciascun azionista: 
    per  gli  importi  superiori  a   mille   euro,   avvengono   con
arrotondamento per difetto al migliaio di euro; 
    per gli importi inferiori a mille euro si provvede  ad  assegnare
provvisoriamente un titolo di Stato del taglio  minimo  al  conto  di
deposito   titoli   relativo   ai   titoli   menzionati,    a    nome
dell'intermediario   finanziario   che   ne   cura    la    gestione;
l'intermediario finanziario lo  detiene  in  nome  e  per  conto  del
soggetto  interessato  e  provvede,  alla   scadenza,   a   riversare
all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore  del
titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e  delle  azioni
trasferite  dall'interessato  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  103469  del  28  dicembre  2010,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
2011, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento  del
Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie  di
cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse  vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  20
maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 42.170 milioni di euro; 
  Visto il proprio decreto in data 25 novembre  2010,  con  il  quale
sono state disposte due emissioni  dei  certificati  di  credito  del
Tesoro «zero coupon» (di seguito: «CTZ») con decorrenza  25  novembre
2010 e scadenza 31 dicembre 2012, descritte agli articoli 1 e  2  del
decreto stesso, assegnati agli obbligazionisti e agli azionisti della
societa' «Alitalia» in attuazione del citato decreto-legge n.  5  del
2009; 
  Vista la lettera n. 906723 del 6 maggio 2011 con cui  la  Direzione
VII  del  Dipartimento  del  Tesoro  ha  rappresentato  che  si  sono
verificate talune anomalie nell'operazione di scambio titoli  attuata
con il citato decreto  del  25  novembre  2010,  che  hanno  prodotto
assegnazioni per importi inferiori al dovuto; 
  Ritenuta la necessita' di procedere ad un'ulteriore  emissione  dei
suddetti «CTZ», al fine di ovviare alle predette minori assegnazioni; 
  Considerato che, con la  citata  lettera  del  6  maggio  2011,  la
medesima Direzione VII del Dipartimento del Tesoro  ha  comunicato  i
dati relativi ad un'ulteriore operazione di assegnazione di titoli di
Stato,  trasmettendo  appositi  elenchi   con   l'indicazione   degli
intermediari finanziari cui dovranno essere attribuiti  i  titoli  di
Stato, per essere successivamente assegnati agli aventi diritto; 
  Ritenuto pertanto che occorre disporre, per le finalita' di cui  al
citato decreto-legge n. 5  del  2009,  due  ulteriori  emissioni  dei
predetti «CTZ» per  l'ammontare  nominale  complessivo  di  2.642.000
euro, di cui una, per 2.639.000 euro, destinata alle assegnazioni  di
titoli a fronte di importi pari o superiori a mille euro, e  l'altra,
per 3.000 euro, a fronte di importi inferiori a mille euro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 28 dicembre 2010, e per le finalita' di cui all'art.
7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  come  modificato
dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
tutti citati nelle premesse, sono disposte  due  ulteriori  emissioni
dei «CTZ» di cui al decreto del 25  novembre  2010,  altresi'  citato
nelle premesse, per l'ammontare  nominale  complessivo  di  2.642.000
euro, da  attribuire  agli  intermediari  finanziari  indicati  negli
elenchi allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni: 
    decorrenza: 25 novembre 2010; 
    scadenza: 31 dicembre 2012; 
    prezzo d'emissione: alla pari; 
    rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012; 
    taglio minimo unitario: mille euro. 
  Negli articoli 2 e 3  del  presente  decreto  vengono  indicate  le
caratteristiche e le modalita' di assegnazione delle due emissioni di
titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte  di  importi  pari  o
superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra.