IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra
l'altro, misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
ed in particolare l'art. 7-octies, come modificato dall'art. 19,
terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A.» (di seguito indicata, nel presente decreto,
come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che:
ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario
«Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia»,
ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di
cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli
alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio
minimo unitario di 1.000 euro;
ai titolari di azioni della societa' «Alitalia», ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere
al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle
condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio
minimo unitario di 1.000 euro;
con le modalita', secondo le procedure e nei limiti indicati nel
medesimo articolo;
Visto, in particolare, il terzo comma, lettera b) del citato art.
7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009, ove si prevede, fra
l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei limiti
di 100.000 euro per ciascun obbligazionista e di 50.000 euro per
ciascun azionista:
per gli importi superiori a mille euro, avvengono con
arrotondamento per difetto al migliaio di euro;
per gli importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare
provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di
deposito titoli relativo ai titoli menzionati, a nome
dell'intermediario finanziario che ne cura la gestione;
l'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del
soggetto interessato e provvede, alla scadenza, a riversare
all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del
titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni
trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno
2011, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del
Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di
cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20
maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 42.170 milioni di euro;
Visto il proprio decreto in data 25 novembre 2010, con il quale
sono state disposte due emissioni dei certificati di credito del
Tesoro «zero coupon» (di seguito: «CTZ») con decorrenza 25 novembre
2010 e scadenza 31 dicembre 2012, descritte agli articoli 1 e 2 del
decreto stesso, assegnati agli obbligazionisti e agli azionisti della
societa' «Alitalia» in attuazione del citato decreto-legge n. 5 del
2009;
Vista la lettera n. 906723 del 6 maggio 2011 con cui la Direzione
VII del Dipartimento del Tesoro ha rappresentato che si sono
verificate talune anomalie nell'operazione di scambio titoli attuata
con il citato decreto del 25 novembre 2010, che hanno prodotto
assegnazioni per importi inferiori al dovuto;
Ritenuta la necessita' di procedere ad un'ulteriore emissione dei
suddetti «CTZ», al fine di ovviare alle predette minori assegnazioni;
Considerato che, con la citata lettera del 6 maggio 2011, la
medesima Direzione VII del Dipartimento del Tesoro ha comunicato i
dati relativi ad un'ulteriore operazione di assegnazione di titoli di
Stato, trasmettendo appositi elenchi con l'indicazione degli
intermediari finanziari cui dovranno essere attribuiti i titoli di
Stato, per essere successivamente assegnati agli aventi diritto;
Ritenuto pertanto che occorre disporre, per le finalita' di cui al
citato decreto-legge n. 5 del 2009, due ulteriori emissioni dei
predetti «CTZ» per l'ammontare nominale complessivo di 2.642.000
euro, di cui una, per 2.639.000 euro, destinata alle assegnazioni di
titoli a fronte di importi pari o superiori a mille euro, e l'altra,
per 3.000 euro, a fronte di importi inferiori a mille euro;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2010, e per le finalita' di cui all'art.
7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato
dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
tutti citati nelle premesse, sono disposte due ulteriori emissioni
dei «CTZ» di cui al decreto del 25 novembre 2010, altresi' citato
nelle premesse, per l'ammontare nominale complessivo di 2.642.000
euro, da attribuire agli intermediari finanziari indicati negli
elenchi allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni:
decorrenza: 25 novembre 2010;
scadenza: 31 dicembre 2012;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012;
taglio minimo unitario: mille euro.
Negli articoli 2 e 3 del presente decreto vengono indicate le
caratteristiche e le modalita' di assegnazione delle due emissioni di
titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte di importi pari o
superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra.