LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del Commissario delegato per  il  settore,  avv.  prof.
Nunzio Pinelli; 
Premesso: 
  che  l'azienda  AIR  Autoservizi  Irpini  S.p.A.  di  Avellino   e'
un'azienda che svolge attivita' di trasporto  pubblico  locale  nella
provincia di Avellino; 
  che, in data 21 e 22  febbraio  2006,  la  AIR  Autoservizi  Irpini
S.p.A. di Avellino con le Segreterie provinciali  di  Avellino  delle
Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL  e  FAISA
CISAL  sottoscrivevano  un  accordo   aziendale   sulle   prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente dall'azienda; 
  che, con nota del 1° marzo 2006, prot. n. 02590/06,  il  testo  del
predetto accordo veniva inviato  alla  Commissione  garanzia  per  la
valutazione di idoneita'; 
  che, con nota del 2 agosto 2007, prot. n.  634/RU,  la  Commissione
trasmetteva il testo di tale accordo alle Associazioni degli utenti e
dei consumatori per  l'acquisizione  del  relativo  parere  ai  sensi
dell'art.13, comma 1, lettera a), della  legge  n.  146  del  1990  e
successive modificazioni; 
  che, decorso il  termine  di  30  giorni,  nessuna  delle  predette
Associazioni esprimeva  il  proprio  avviso  in  ordine  al  predetto
accordo; 
  che, con nota del 27 settembre 2010, le Segreterie  provinciali  di
Avellino delle Organizzazioni  sindacali  UILT  UIL  e  FAISA  CISAL,
chiedevano alla Commissione  e  all'azienda  AIR  Autoservizi  Irpini
S.p.A. di Avellino un incontro atto a  rivedere  e  riformulare,  ove
possibile, l'accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in
caso di sciopero; 
  che, con nota del 4 ottobre 2010, prot. n. 12913/10, l'azienda  AIR
Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino faceva presente che  il  citato
accordo era stato concordato con tutte  le  Organizzazioni  sindacali
costituite   in   azienda,   rispecchiando    i    contenuti    della
regolamentazione provvisoria del settore,  e  che,  pertanto  non  si
ravvisavano  particolari  motivazioni   per   doverne   rivedere   il
contenuto; 
  che,  con  nota  del  10  novembre  2010,  prot.  n.  2193/RU,   la
Commissione convocava in  audizione  l'azienda  e  le  Organizzazioni
sindacali che avevano sottoscritto gli  accordi  in  oggetto  per  il
giorno 22 novembre 2010; 
  che,  nel  corso  dell'audizione,  le  sigle   sindacali   presenti
(UILTRASPORTI e FAISA CISAL) lamentavano che le 3, anziche'  2  (come
di norma accade  nella  maggior  parte  delle  aziende  di  trasporto
pubblico locale) fasce orarie a suo  tempo  individuate  nell'accordo
AIR del 22 febbraio 2006, risultavano inadeguate in quanto  non  piu'
rispondenti  alle  esigenze  dell'utenza,  oltre  che  eccessivamente
lesive del diritto di sciopero; 
  che, invece, l'azienda  ribadiva  che  non  vi  era  necessita'  di
procedere ad una rivisitazione di tale accordo, in quanto  lo  stesso
risultava ancora pienamente  rispondente  alle  esigenze  dell'utenza
pendolare e scolastica, che nel corso tempo non erano cambiate; 
  che l'azienda precisava, altresi', di non aver  mai  modificato  la
previsione delle  3  fasce  orarie,  anche  alla  luce  della  scarsa
rappresentativita' delle sigle sindacali  che  avevano  sollevato  la
problematica; 
  che, al temine della audizione,  il  Commissario  delegato  per  il
settore invitava le parti a sintetizzare in apposite memorie  scritte
le differenti posizioni emerse nel corso dell'incontro; 
  che, con nota del 25 novembre 2010, prot.  n.  15529/10,  l'azienda
AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino  faceva  presente,  in  via
pregiudiziale, che solo le due sigle che avevano richiesto l'incontro
avevano aderito all'invito della  Commissione,  mentre  l'assenza  di
riscontro da parte delle altre tre sigle sindacali  (FILT  CGIL,  FIT
CISL e  UGL)  che  avevano  originariamente  sottoscritto  l'accordo,
confermava  come  le  suddette  sigle  sindacali  non  avevano  alcun
interesse specifico a ridefinire i contenuti dell'accordo; 
  che, sempre nella stessa nota, l'azienda precisava,  altresi',  che
l'origine delle 3 fasce orarie era nata dall'esigenza di garantire  i
collegamenti in ambito urbano ed extraurbano, al fine  di  permettere
alla clientela scolastica e pendolare di raggiungere gli istituti e i
luoghi di lavoro del capoluogo e della provincia, e di rientrare alle
proprie destinazioni di residenza, attesi i differenti orari adottati
dagli Istituti scolastici; 
  che,  con  nota  del  29  novembre  2010,  prot.  n.  15529/10,  le
Segreterie provinciali di  Avellino  delle  Organizzazioni  sindacali
UILTRASPORTI e FAISA CISAL  ribadivano  sostanzialmente  quanto  gia'
espresso nel corso dell'audizione e, specificatamente, che  l'attuale
articolazione delle fasce di garanzia risultava lesiva, di fatto, del
diritto allo sciopero; 
Considerato: 
  che lo sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146  del  1990  e  successive
modificazioni, nonche'  da  una  regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con
delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002  e  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
  che la predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
    dettagliata descrizione del tipo e dell'area  territoriale  nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
    individuazione delle fasce orarie durante le  quali  deve  essere
garantito il servizio completo (art.11,  lettera  B),  nonche'  delle
seguenti  modalita'  operative  necessarie  al  fine  di  emanare   i
regolamenti di servizio (art. 16); 
    i servizi esclusi dall'ambito di  applicazione  della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
    procedure da adottare all'inizio dello sciopero  e  alla  ripresa
del servizio; 
    procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta  la
durata delle fasce; 
    criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi  a  lunga
percorrenza; 
    garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza  e
la protezione degli utenti, dei  lavoratori,  degli  impianti  e  dei
mezzi; 
    eventuali  procedure  da  adottare  per  forme   alternative   di
agitazioni sindacali; 
    in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari  al
trasporto di prodotti energetici di  risorse  naturali,  di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
    individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
    individuazione  dei  servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15. 
  che  l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,  anche,  che  «in   via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»; 
  che l'accordo raggiunto tra l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A.
di Avellino e le Organizzazioni sindacali in data 21  e  22  febbraio
2006  si  conforma  alla  legge  n.  146  del   1990   e   successive
modificazioni, nonche' alla regolamentazione provvisoria in ordine ai
requisiti necessari indicati nel  punto  2  del  «considerato»  nella
parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve
essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle  altre
modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi; 
 
Considerato altresi': 
 
  che, a seguito  dell'istruttoria  svolta,  non  sono  emerse,  allo
stato, nuove esigenze da parte dell'utenza tali da rendere  opportuna
una revisione dell'accordo oggetto della presente delibera; 
  che, peraltro, tale necessita' e' stata ravvisata solo da una parte
delle sigle sindacali presenti  in  azienda  e,  precisamente,  dalle
Segreterie provinciali di  Avellino  delle  Organizzazioni  sindacali
UILTRASPORTI e FAISA CISAL, ma non dalle  Segreterie  provinciali  di
Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT  CISL  e  UGL,
pure firmatarie del medesimo accordo; 
  Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito
il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della  presente
valutazione sono: dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00  alle
ore 15.00, dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
  Precisato  che,  per  tutti  gli  ulteriori   profili   considerati
dall'art. 2 della legge n.  146  del  1990  e  succ.  modd.,  ma  non
disciplinati nell'accordo in  esame,  restano  in  vigore  le  regole
contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore; 
 
                            Valuta idoneo 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990  e   successive   modificazioni,   l'accordo   aziendale   sulle
prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in  caso
di sciopero del personale concluso in data  21  e  22  febbraio  2006
dalla azienda AIR  Autoservizi  Irpini  S.p.A.  di  Avellino  con  le
Segreterie provinciali di  Avellino  delle  Organizzazioni  sindacali
FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera alla azienda AIR Autoservizi
Irpini S.p.A. di Avellino, alle Segreterie  provinciali  di  Avellino
delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL,  UGL  e
FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza,  al  Prefetto  di  Avellino,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione. 
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 aprile 2011 
 
                                           Il presidente: Pitruzzella