IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge
3 agosto 2009, n. 102,  recante:  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'
proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione  del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell'art.
14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 15 febbraio  2010,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:  "Istituzione  del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell'art.
14-bis  del  decreto-legge   n.   78   del   2009   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009"»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  del  9  luglio  2010,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,  recante  "Istituzione  del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell'art.
14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009"»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22 dicembre  2010,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante  l'istituzione  del
sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52,   recante
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei  rifiuti,  ai  sensi  dell'art.  189  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   dell'art.   14-bis   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
  Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al  Sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli
1 e  2  del  decreto  ministeriale  17  dicembre  2009  e  successive
modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i  dispositivi,
sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto; 
  Considerato che l'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18
febbraio 2011, n. 52, prevede l'obbligo per i soggetti  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 5 del medesimo  decreto  di  adempiere,  fino  al  31
maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli  190  e  193
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art.  12,  comma
2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, al fine di consentire  ai  soggetti  obbligati  di  far
fronte  alle  rispettive  differenziate   esigenze   di   adeguamento
operativo necessarie a garantire la piena funzionalita'  del  sistema
della  tracciabilita'  SISTRI,  con   tempistiche   proporzionate   e
graduate; 
  Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine  di
cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e
successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti
all'iscrizione al SISTRI sono tenuti  all'osservanza  degli  obblighi
previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Proroga di termini 
 
  1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre 2011 per: 
    a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno  piu'  di
500 dipendenti; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  hanno  piu'  di  500
dipendenti; 
    c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
speciali a titolo professionale autorizzati per una  quantita'  annua
complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate; 
    d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c)  e  d)  del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 
  2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° ottobre 2011 per: 
    a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251  a
500 dipendenti; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno  da  251  a  500
dipendenti; 
    c) i comuni, gli enti e  le  imprese  che  gestiscono  i  rifiuti
urbani della regione Campania. 
  3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 2 novembre 2011 per: 
    a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da  51  a
250 dipendenti; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  hanno  da  51  a  250
dipendenti. 
  4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° dicembre 2011 per: 
    a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da  11  a
50 dipendenti; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  hanno  da  11  a  50
dipendenti; 
    c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
speciali a titolo professionale autorizzati per una  quantita'  annua
complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate. 
  5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 2 gennaio 2012  per  i
produttori di rifiuti di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che  hanno  fino  a  10
dipendenti. 
  6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre 2011  per
i soggetti di cui all'art. 3 del  decreto  ministeriale  18  febbraio
2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo,
nonche' per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale  18
febbraio 2011, n. 52. 
  7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2011 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n.9, foglio n. 172