IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
 
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
 
Visto l'art. 10,  comma  4  e  5,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
 
Visto il riconoscimento a denominazione di  origine  controllata  dei
vini  «Rosso  di  Montalcino»  nonche'  l'approvazione  del  relativo
disciplinare di produzione; 
 
Visto il decreto dirigenziale prot. 16619 del 22 luglio 2009 relativo
al  conferimento  alla  societa'   "Valoritalia   societa'   per   la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le  funzioni  di  controllo
previste dall'art. 48 del regolamento  (CE)  n.  479/08  per  la  DOC
«Rosso di Montalcino». 
 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata di cui sopra; 
 
Visto il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Toscana,  con
comunicazione del 31 marzo 2011,  acquisito  con  prot.  7675  del  1
aprile  2011  nelle  more  di  costituzione  del  Gruppo  tecnico  di
valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto  legislativo  8
aprile 2010 n. 61; 
 
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
1. Il piano dei controlli per la DOC «Rosso di Montalcino», approvato
con il decreto dirigenziale  prot.  16619  del  22  luglio  2009,  e'
adeguato secondo le disposizioni del  decreto  legislativo  8  aprile
2010 n. 61 e le  successive  disposizioni  applicative  previste  dal
decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
 
2. La societa' "Valoritalia  societa'  per  la  certificazione  delle
qualita' e  delle  produzioni  vitivinicole  italiane  s.r.l.",  gia'
autorizzata con il decreto dirigenziale prot.  16619  del  22  luglio
2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del  piano
di  controllo  approvato,  i  processi  produttivi  ed   i   prodotti
certificati della predetta denominazione  di  origine  rispondano  ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 
 
3. La struttura di  controllo  autorizzata  non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza, la documentazione di sistema come  depositata  presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  senza
il preventivo assenso del Ministero stesso. 
 
4. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano
di  controllo  ed  il  prospetto  tariffario  approvati,   senza   il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi. 
 
5.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di   rispettare   le
prescrizioni  previste  nel  presente  decreto  nonche'  nel  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre
2010 e delle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.