IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
 
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
 
Visto l'art. 10,  commi  4  e  5,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
 
Visto il riconoscimento a denominazione di  origine  controllata  dei
vini «Parrina» nonche' l'approvazione del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
 
Visto il decreto dirigenziale prot. 9112 del 29 aprile 2009  relativo
al  conferimento  alla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato
Agricoltura di Grosseto dell'incarico a svolgere le funzioni previste
dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Parrina»; 
 
Vista la nota prot. 31555 del 30 dicembre 2010 con la quale la Camera
di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  di  Grosseto   ha
comunicato l'intenzione di  dismettere  l'attivita'  di  controllo  a
carico della filiera vitivinicola DOC «Parrina»; 
 
Vista la nota del 2 febbraio 2011, acquisita con prot.  3734  del  17
febbraio 2011, con la quale la filiera  vitivinicola  rappresentativa
ha   individuato   la   societa'   "Valoritalia   societa'   per   la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della DOC «Parrina»; 
 
Vista la nota, prot. n. 75327 IG.50.90.10 del 24 marzo 2011,  con  la
quale la Regione Toscana ha comunicato che  la  filiera  vitivinicola
regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ha manifestato la volonta'  di  avvalersi,  quale
sistema di rintracciabilita' delle partite di vino a  DOC  «Parrina»,
del riferimento del lotto attribuito alla partita certificata; 
 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale soggetto idoneo individuato; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana,  con  nota
prot.  n.  84178  IG.50.40.20  del  4  aprile  2011,  nelle  more  di
costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
 
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento di autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
1. La societa' "Valoritalia  societa'  per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.",  con  sede
in Roma, Via Piave, 24, e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive  disposizioni  applicative,  per  la  DOC  «Parrina»   nei
confronti di tutti i soggetti presenti nella  filiera  che  intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.