IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale e' stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'Universita' e della Ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lettera a), c) e d), con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove Universita' statali, per l'istituzione di nuove Universita' non statali e per la soppressione di Universita'; Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che per le Universita' telematiche trova applicazione "quanto previsto ... dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25" e cioe' la stessa norma relativa alla istituzione delle Universita' non statali nell'ambito della programmazione; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: - il comma 1, il quale prevede che "le Universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari ... I predetti programmi delle Universita' individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'."; - il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Universita' di cui al comma 1, ... sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane ..."; - il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4; Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale e' stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale dispone che il Ministero "richiede il parere del CUN sugli obiettivi della programmazione universitaria ... dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi"; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero "da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita' ... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge n. 286/2006, che, nel prevedere la costituzione "dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", dispone (comma 141) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di istituzione dell'ANVUR di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' della stessa, e' soppresso il CNVSU; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con il quale e' stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare: l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresi', i compiti di cui ... all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito ... dalla legge 31 marzo 2005, n. 43....gia' attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario"; l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e della nomina del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ..."; l'art. 14, comma 3, il quale dispone che "allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti (fra l'altro) dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario .... fanno parte .... del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) durante il primo anno di attivita'"; Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa; Visto, altresi', l'art. 2, comma 148, della stessa legge n. 286/2006, il quale dispone che "fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove Universita' telematiche"; Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure "al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse ... prendendo in considerazione: a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; b) la qualita' della ricerca scientifica; c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche"; Viste le Linee guida del Governo per l'Universita', in data 6 novembre 2008; Vista la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, relativa ad interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio; Sentiti i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), in data 8 novembre 2010, dalla Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane (CRUI), in data 17 dicembre 2010; Sentito, da ultimo, il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), in data 17 dicembre 2010; Decreta: Art. 1 Linee generali d'indirizzo 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Universita'), comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' per il triennio 2010-2012. Le linee generali d'indirizzo definiscono gli obiettivi da raggiungere, riportati nell'allegato A), con le connesse indicazioni operative, riportate nell'Allegato B); tali allegati sono parti integranti del presente decreto. 2. Le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 sono in particolare finalizzate ad incentivare l'efficienza e la qualita' dei servizi offerti dal sistema universitario anche secondo quanto, da ultimo, previsto dall'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e dalle Linee guida del Governo per l'Universita' in data 6 novembre 2008, richiamati nelle premesse.