IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  16  maggio  2008  n.  85,  convertito  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e,  in  particolare,
l'art. 1, commi 1 e  5,  con  il  quale  e'  stato,  rispettivamente,
istituito il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n.  25  (regolamento  relativo  alla   programmazione   del   sistema
universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lettera a), c) e
d), con il quale  sono  dettate  disposizioni,  rispettivamente,  per
l'istituzione di nuove  Universita'  statali,  per  l'istituzione  di
nuove Universita' non statali e per la soppressione di Universita'; 
  Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005,
n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza),  il  quale
ha, fra l'altro, disposto che per le  Universita'  telematiche  trova
applicazione "quanto previsto ... dall'art. 2, comma 5,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25" e
cioe' la stessa norma relativa alla istituzione delle Universita' non
statali nell'ambito della programmazione; 
  Visto  l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005  n.  7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: 
    - il comma 1, il quale prevede che "le Universita', anche al fine
di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti,
entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  adottano  programmi  triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con  decreto  del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  sentiti
la Conferenza dei Rettori delle Universita'  italiane,  il  Consiglio
universitario nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari ... I predetti programmi delle  Universita'  individuano
in particolare: 
      a) i corsi di studio da istituire e attivare nel  rispetto  dei
requisiti minimi essenziali in  termini  di  risorse  strutturali  ed
umane, nonche' quelli da sopprimere; 
      b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 
      c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi  e
degli interventi a favore degli studenti; 
      d) i programmi di internazionalizzazione; 
      e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato  che  indeterminato,  ivi  compreso   il   ricorso   alla
mobilita'."; 
    - il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Universita'
di cui al comma 1, ... sono valutati dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e  periodicamente  monitorati  sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, avvalendosi del Comitato  nazionale
per la valutazione del sistema universitario, sentita  la  Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane ..."; 
    - il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25,  ad
eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),  c)  e  d),  6,  e  7
nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4; 
  Vista la legge 16 gennaio 2006,  n.  18,  con  la  quale  e'  stato
riordinato  il  Consiglio  universitario  nazionale   (CUN)   e,   in
particolare, l'art. 2, comma 2, il quale  dispone  che  il  Ministero
"richiede il parere del  CUN  sugli  obiettivi  della  programmazione
universitaria ... dopo l'acquisizione dei previsti  pareri  di  altri
organi"; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1,
comma  2,  che  il  Ministero  "da'  attuazione  all'indirizzo  e  al
coordinamento nei confronti delle Universita' ...  nel  rispetto  dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della  Costituzione",  e
che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non  puo'
che  essere  effettuata  ex  post,  mediante  il  monitoraggio  e  la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  commi  138-142,  della  legge  n.
286/2006, che, nel prevedere la costituzione "dell'Agenzia  nazionale
di valutazione del sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR)",
dispone (comma 141) che, a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del regolamento di  istituzione  dell'ANVUR  di  cui  al  comma  140,
contestualmente  alla  effettiva  operativita'   della   stessa,   e'
soppresso il CNVSU; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  istituzione
dell'ANVUR e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  4,  il  quale  dispone  che  l'ANVUR  "svolge,
altresi', i compiti di cui ... all'art. 1-ter del  decreto  legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito ... dalla  legge  31  marzo  2005,  n.
43....gia' attribuiti al Comitato nazionale per  la  valutazione  del
sistema universitario"; 
    l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla  data
di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e  della  nomina
del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario ..."; 
    l'art.  14,  comma  3,  il  quale  dispone  che  "allo  scopo  di
facilitare la gestione della  fase  transitoria,  i  Presidenti  (fra
l'altro) dei soppressi Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del
sistema universitario .... fanno parte .... del  Consiglio  direttivo
(dell'ANVUR) durante il primo anno di attivita'"; 
  Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2,  comma
141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 76/2010, i compiti  attribuiti  ai
fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU  fino  alla
data di insediamento del  Consiglio  direttivo  e  della  nomina  del
Presidente della stessa; 
  Visto, altresi',  l'art.  2,  comma  148,  della  stessa  legge  n.
286/2006, il quale dispone che "fino alla data di entrata  in  vigore
del regolamento (previsto dallo stesso), non puo' essere  autorizzata
l'istituzione di nuove Universita' telematiche"; 
  Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del  sistema  universitario)
del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge  9
gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure "al fine di promuovere  e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle  universita'
statali e di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  nell'utilizzo
delle risorse ... prendendo in considerazione: 
    a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei  processi
formativi; 
    b) la qualita' della ricerca scientifica; 
    c)  la  qualita',   l'efficacia   e   l'efficienza   delle   sedi
didattiche"; 
  Viste le Linee guida del  Governo  per  l'Universita',  in  data  6
novembre 2008; 
  Vista la ministeriale n. 160 del  4  settembre  2009,  relativa  ad
interventi per la  razionalizzazione  e  qualificazione  dell'offerta
formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio; 
  Sentiti i  pareri  resi  dal  Consiglio  Nazionale  degli  Studenti
Universitari (CNSU), in data 8 novembre 2010,  dalla  Conferenza  dei
Rettori delle Universita' Italiane (CRUI), in data 17 dicembre 2010; 
  Sentito, da ultimo, il  parere  reso  dal  Consiglio  Universitario
Nazionale (CUN), in data 17 dicembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Linee generali d'indirizzo 
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e
valutazione delle Universita'), comma 1, del decreto legge 31 gennaio
2005 n. 7, convertito dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,  con  il
presente decreto sono definite le linee  generali  d'indirizzo  della
programmazione delle Universita' per il triennio 2010-2012. Le  linee
generali  d'indirizzo  definiscono  gli  obiettivi  da   raggiungere,
riportati nell'allegato A), con le  connesse  indicazioni  operative,
riportate nell'Allegato B); tali allegati sono parti  integranti  del
presente decreto. 
  2. Le linee  generali  d'indirizzo  di  cui  al  comma  1  sono  in
particolare finalizzate ad incentivare l'efficienza e la qualita' dei
servizi offerti dal sistema universitario anche  secondo  quanto,  da
ultimo, previsto dall'art. 2 (misure  per  la  qualita'  del  sistema
universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e dalle Linee guida del Governo per
l'Universita' in data 6 novembre 2008, richiamati nelle premesse.