IL PRESIDENTE 
 
(Omissis) 
 
                              Decreta: 
 
    1) (Omissis) 
    2) Ai sensi del comma 174 e seguenti dell'articolo 1 della  Legge
n.311 del 30/12/2004, e  al  fine  di  assicurare  la  copertura  dei
disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere  dal
periodo di imposta in  corso  alla  data  di  adozione  del  presente
decreto, l'addizionale regionale Irpef, di cui  all'articolo  50  del
D.Lgs.15 dicembre 1997  n.  446,  e'  determinata  per  scaglioni  di
reddito, applicando, al netto degli  oneri  deducibili,  le  seguenti
aliquote: 
    per i redditi sino a euro 15.000,00; 1,2 per cento 
    per i  redditi  compresi  tra  euro  15.001,00  e  sino  ad  euro
28.000,00; 1,2 per cento; 
    per i  redditi  compresi  tra  euro  28.001,00  e  sino  ad  euro
55.000,00; 1,4 per cento; 
    per i  redditi  compresi  tra  euro  55.001,00  e  sino  ad  euro
75.000,00; 1,4 per cento; 
    per i redditi superiori a euro 75.001,00; 1,4 per cento. 
    In  caso  di  modifica  degli  scaglioni  di   reddito   previsti
dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986  n°917,
l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento, permarra' sul primo
scaglione di reddito, l'aliquota  dell'addizionale  pari  a  1,2  per
cento permarra' sul secondo scaglione di reddito,  mentre  l'aliquota
dell'addizionale pari  a  1,4  per  cento  permarra'  sui  successivi
scaglioni. 
    Le   disposizioni   dei   commi    precedenti    assicurano    la
differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF,  secondo  gli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli  stabiliti  dalla  legge
statale. 
    3) (Omissis). 
      Bari, 30 maggio 2011 
 
                                               Il presidente: Vendola