IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge n.
580 del 1993, nel testo vigente, secondo cui il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina e,
qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno,
aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera
di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel
registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dei
soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), ivi compresi gli importi minimi e quelli
massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli
importi del diritto applicabili alle unita' locali;
Visto il comma 4, lettera a) e b), del citato art. 18, che
individua criteri e procedure per la determinazione del fabbisogno
necessario per l'espletamento dei servizi del sistema delle camere di
commercio;
Visto il comma 4, lettera c), del citato art. 18, il quale
stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere
di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per i
soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte nel
registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti
commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri
soggetti;
Visto il comma 9, del citato art. 18, il quale stabilisce che con
il decreto di cui al comma 4 si determina la quota del diritto
annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso
l'Unioncamere, nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra
le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni
regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio
nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello
Stato al sistema delle camere di commercio;
Visto il comma 6 del citato art. 18, il quale stabilisce che con il
decreto di cui al comma 4 puo' essere rideterminata la partecipazione
del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza
pubblica, garantendo comunque il conseguimento di tali obiettivi,
secondo modalita' anche compensative tra diverse tipologie di spesa e
tra camere di commercio, e loro unioni regionali e nazionale, e
ritenuta l'opportunita' di rinviare tale rideterminare ad un apposito
successivo provvedimento, in relazione alla sopravvenuta necessita'
di ulteriori approfondimenti in merito ed all'urgenza di provvedere
alle restanti determinazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in
materia di registro delle imprese;
Tenuto conto che non e' stato ancora adottato il regolamento
interministeriale previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 della
legge n. 580/1993 al fine di rideterminare, fra l'altro, i
presupposti per il pagamento del diritto annuale, e ritenuto, anche
per tale motivo, opportuno individuare misure transitorie atte a
garantire, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita',
l'immediata attuazione delle innovazioni in materia contenute nel
decreto legislativo n. 23/2010, per quanto applicabili;
Sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria,
maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno
2011, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o
annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 e da ogni soggetto iscritto nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) sono determinate applicando le
disposizioni del presente decreto.