IL DIRETTORE GENERALE 
                 della qualita' e repressione frodi 
                     dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che
stabilisce che le denominazioni che alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento  (CE)  n.
2400/96,  sono   automaticamente   iscritte   nel   «registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 982 del 21 agosto 2007  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese  e
Vercellese»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006
concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto  27  settembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre  2007,  con
il quale l'«Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San  Vittore
n. 40 e' stata designata quale autorita'  pubblica  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso  di  Baraggia
Biellese e Vercellese»; 
  Visto il decreto  24  settembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre  2010,  con
il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'  «Ente  nazionale
risi» ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine
protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», e' stata prorogata
fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo   dell'autorizzazione
all'ente  stesso  oppure  all'eventuale   autorizzazione   ad   altra
struttura di controllo; 
  Considerato che con  nota  prot.n.139  del  21  settembre  2010  il
Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e  Vercellese
ha confermato l'«Ente nazionale risi» quale struttura di controllo  e
di certificazione della denominazione di origine  protetta  «Riso  di
Baraggia Biellese e Vercellese»; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e  Vercellese»  ai  sensi
del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che l'«Ente nazionale risi» ha predisposto il piano  di
controllo per la denominazione di origine protetta «Riso di  Baraggia
Biellese e Vercellese» conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che l'«Ente nazionale risi» ha altresi' predisposto  un
ulteriore  piano  dei  controlli  che  recepisce  le   modifiche   al
disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la  nota
sopra citata; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentarie  forestali,  in  quanto   Autorita'   nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella riunione del 20 aprile 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San Vittore n. 40,
e' stata designata quale autorita' pubblica ad espletare le  funzioni
di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006 per la denominazione di origine protetta «Riso  di  Baraggia
Biellese e Vercellese»,  registrata  in  ambito  Unione  europea  con
regolamento (CE) n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007.