IL DIRETTORE GENERALE 
                 della qualita' e repressione frodi 
                     dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»  e
il successivo regolamento (CE) n. 205 del 16 marzo 2009 con il  quale
e' stata approvata la modifica del disciplinare di  produzione  della
denominazione protetta medesima; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  142  del  21  giugno
2005, con il quale l'«Ente nazionale risi» con sede  in  Milano,  via
San Vittore n. 40, e' stata designata, quale autorita'  pubblica,  ad
effettuare i controlli sulla indicazione  geografica  protetta  «Riso
Nano Vialone Veronese»; 
  Visto  il  decreto  26  maggio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del  19
giugno 2008,  con  il  quale  l'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'«Ente nazionale risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione
geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», e' stata  prorogata
fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione; 
  Considerato che l'«Ente nazionale risi» ha predisposto il piano  di
controllo per la indicazione geografica protetta «Riso  Nano  Vialone
Veronese» conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentarie  forestali,  in  quanto   Autorita'   nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella riunione del 20 aprile 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma  1  dell'art.14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San Vittore n. 40,
e' stata designata quale autorita' pubblica ad espletare le  funzioni
di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006 per la indicazione geografica protetta  «Riso  Nano  Vialone
Veronese», registrata in ambito Unione europea con  regolamento  (CE)
n. 1263 del 1° luglio 1996.