IL DIRETTORE GENERALE della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» e il successivo regolamento (CE) n. 205 del 16 marzo 2009 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2005, con il quale l'«Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San Vittore n. 40, e' stata designata, quale autorita' pubblica, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»; Visto il decreto 26 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 19 giugno 2008, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'«Ente nazionale risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione; Considerato che l'«Ente nazionale risi» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1 La «Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San Vittore n. 40, e' stata designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.