IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  15  febbraio  2005,  recante
Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  amministrativi  della
Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  12
aprile 2005, n. 84; 
  Viste le delibere  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
amministrativa in data 11 marzo 2010 e 11 marzo 2011 
 
                              E m a n a 
 
  Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del
Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005: 
                               Art. 1 
 
 
       Istituzione dell'Ufficio studi, massimario e formazione 
 
  1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di  Stato  15
febbraio  2005  -  Regolamento   di   organizzazione   degli   uffici
amministrativi della giustizia amministrativa  -  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 13.  (Ufficio  studi,  massimario  e  formazione)»  -  1.  E'
istituito, quale organismo della giustizia amministrativa,  l'Ufficio
studi, massimario e formazione, di seguito  denominato  Ufficio,  che
cura,  in  posizione  di  autonomia,  l'attivita'  scientifica  e  di
aggiornamento professionale a supporto dei magistrati  amministrativi
ai quali assicura il diritto alla formazione continua. 
  2.  L'Ufficio   elabora   autonomamente   l'attivita'   scientifica
afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine: 
  a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale  delle
questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per
la Giustizia amministrativa anche su  richiesta  del  Presidente  del
Consiglio  di  Stato,  dei  Presidenti  titolari  delle  Sezioni  del
Consiglio di  Stato,  dei  Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
  b) esamina la giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione
europea, della Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  della  Corte
costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le
questioni di maggiore interesse per  la  giustizia  amministrativa  e
diffondendone i risultati; 
  c) segnala le ordinanze  di  rimessione  alla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle  questioni  di
maggiore rilievo per la giustizia amministrativa; 
  d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di  Stato  nonche'
le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se  di  rilevante
importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei
presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati
amministrativi; 
  e) promuove, coordina  e  verifica  l'acquisizione  dei  contributi
scientifici dei  singoli  magistrati  amministrativi,  quali  autori,
relatori o docenti; 
  f) promuove la divulgazione  della  propria  attivita'  scientifica
anche mediante pubblicazioni. 
  3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio  di
presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio: 
  a) fornisce il supporto giuridico -  scientifico  al  Consiglio  di
Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa; 
  b) fornisce il supporto giuridico  -  scientifico,  anche  mediante
proposte e pareri: 
  1) al Servizio  centrale  per  l'informatica  e  le  tecnologie  di
comunicazione; 
  2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai
fini della formazione professionale del personale  amministrativo  in
base all'art. 16, comma 1, del  presente  regolamento,  indicando  le
specifiche tecnico - giuridiche ed il  glossario  che  devono  essere
utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei  ricorsi  e  dalle
segreterie; 
  c) cura i rapporti con le organizzazioni  internazionali,  l'Unione
europea e  gli  Stati  stranieri,  quale  autorita'  referente  della
giustizia amministrativa; 
  d) segue, presso le competenti  sedi  parlamentari  e  governative,
l'attivita' di elaborazione normativa di interesse per  la  giustizia
amministrativa; 
  e)  redige  una  relazione  sull'andamento  dell'attivita'   svolta
indirizzata al Consiglio di presidenza. 
  4. In materia di formazione,  anche  linguistica,  e  nel  rispetto
delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio  di  Presidenza,
l'Ufficio: 
  a) sottopone al Consiglio di  Presidenza,  per  l'approvazione,  il
progetto del programma annuale della formazione; 
  b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a): 
  1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli  incontri
di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni  altra  iniziativa
formativa  e  culturale  da  svolgersi  prioritariamente  a   livello
centrale; 
  2) individua le modalita' ed elabora i contenuti della  formazione,
anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse
in sede di attuazione; 
  3)  coordina  le  autonome  iniziative   culturali   proposte   dai
presidenti dei Tribunali amministrativi regionali  e,  verificata  la
coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente
lettera  a),  la  sottopone  al  Consiglio  di  presidenza   per   le
determinazioni di sua competenza. 
  5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto  del  Consiglio  di
Stato che puo' nominare  annualmente  un  Coordinatore  organizzativo
scelto fra i magistrati addetti che  fruisce  di  una  riduzione  del
carico di lavoro pari alla meta'. 
  6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati
amministrativi,  scelti  in  modo  da   assicurare   il   tendenziale
equilibrio fra le diverse componenti, di cui non  oltre  la  meta'  a
tempo pieno e la  restante  parte  a  tempo  parziale.  I  magistrati
addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3  e  4,
attivita' di studio, ricerca e docenza. Sono  nominati  magistrati  a
tempo pieno quelli che  non  beneficiano  di  incarichi  soggetti  al
regime  dell'autorizzazione  ad  eccezione  di  quelli   di   ricerca
scientifica e docenza, purche' compatibili con  l'impegno  richiesto;
per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo  pieno
non   possono   beneficiare   di   incarichi   soggetti   al   regime
dell'autorizzazione. 
  7. I magistrati addetti all'Ufficio: 
  a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello; 
  b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre  anni
e sono confermati per una sola volta e salvo demerito; 
  c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno  e  possono
essere confermati, non oltre  l'arco  del  successivo  quinquennio  e
salvo demerito, nei limiti  delle  valutazioni  di  bilancio  operate
annualmente dal Consiglio di Presidenza. 
  8. Il Consiglio di  presidenza  e  l'Ufficio  si  avvalgono  di  un
comitato  di  indirizzo  scientifico  ed  organizzativo,  di  seguito
denominato  comitato,  presieduto  dal  direttore   dell'Ufficio,   e
composto da: 
  a) tre componenti del Consiglio di presidenza; 
  b)  un  magistrato  nominato  dal   direttore   fra   gli   addetti
all'Ufficio; 
  c) due professori universitari ordinari, nelle materie  giuridiche,
della scienza dell'organizzazione o della formazione. 
  9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8,  lettere
a) e c): 
  a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa  che
delibera previo interpello; 
  b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i
componenti  del  Consiglio  di  presidenza  cessano  in   ogni   caso
dall'incarico a conclusione della consiliatura. 
  10. Il comitato: 
  a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida  e
le direttive di cui ai commi 3 e 4; 
  b) delibera in ordine: 
      1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti  in
ogni caso ad assicurare una  presenza  settimanale  minima  pari,  di
norma, a due giorni se a tempo pieno e  di  un  giorno,  se  a  tempo
parziale; 
      2)   alle   modalita'   organizzative   e   di    funzionamento
dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r.
un referente per la formazione, nonche' della struttura di  supporto,
fissando annualmente gli indirizzi  e  gli  obbiettivi  operativi  di
quest'ultima; 
    c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di
bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti,  agli  esperti
ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli  addetti,  per  le
attivita' prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e)  e  4,
lettera b), numero 1); 
    d) puo' promuovere la stipulazione di convenzioni senza  oneri  a
carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa: 
  1) con le universita', per lo svolgimento  presso  l'Ufficio  delle
attivita' di studio e di ricerca scientifica  da  parte  di  docenti,
ricercatori e dottorandi di ricerca; 
  2)  con  le  scuole,  gli  organismi  di  formazione  delle   altre
magistrature ed istituzioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento  presso
l'Ufficio  del  tirocinio  dei  magistrati  e  degli  altri  soggetti
ammessi; 
    e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico,
dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica,  editoriale
e formativa dell'Ufficio. 
  11. Ai componenti del  comitato  di  cui  al  precedente  comma  8,
lettera c), ai magistrati addetti a  tempo  pieno  ed  ai  magistrati
addetti a tempo parziale, e' corrisposto un  compenso  annuale  lordo
come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A.
L'importo dei compensi e' rivalutato ogni tre anni in base  al  tasso
di inflazione registrato dall'Istat. Ai componenti dell'Ufficio e del
comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento
di missione. 
  12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di  supporto  cui
e' preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura e'  composta
da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per  le  biblioteche;
alla struttura e' assegnato un  adeguato  contingente  di  funzionari
dell'area C e di personale di altre qualifiche. 
  L'ufficio amministrativo per le biblioteche: 
  a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti; 
  b) gestisce la biblioteca centrale; 
  c)  fornisce  collaborazione   alle   biblioteche   dei   Tribunali
amministrativi  regionali  e  degli  altri  organi  della   giustizia
amministrativa; 
  d) assiste direttamente i  magistrati  amministrativi  e  cura,  in
funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con  le  biblioteche
delle altre magistrature ed istituzioni. 
  13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di  autorizzazione
a svolgere incarichi extra istituzionali, puo' dichiarare la  propria
disponibilita'   alla   collaborazione   scientifica    eventualmente
richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico».