IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                         di concerto con il 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  del  3  aprile  2001,  n.  120,   recante   norme
sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero; 
  Visto l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, che approva  le
«Linee  guida  per  il  rilascio   dell'autorizzazione   all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»; 
  Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale» (legge finanziaria 2010), che autorizza la  spesa  di  4
milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione  di  defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalita'
da individuare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con
il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; 
  Riconosciuto che la fibrillazione ventricolare e'  causa  rilevante
di decessi sull'intero territorio nazionale e che la  defibrillazione
precoce  rappresenta  il  sistema  piu'  efficace  per  garantire  le
maggiori percentuali di sopravvivenza; 
  Rilevata l'opportunita' di diffondere in modo capillare  l'uso  dei
defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale  anche
a personale non sanitario, opportunamente formato, nella  convinzione
che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto  meno
ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio; 
  Ritenuto di provvedere alla  individuazione  dei  criteri  e  delle
modalita' per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici
confermando le indicazioni  contenute  nel  documento  approvato  con
l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio  2003  «Linee  guida  per  il
rilascio  dell'autorizzazione   all'utilizzo   extraospedaliero   dei
defibrillatori semiautomatici», nonche' integrando  tali  indicazioni
con ulteriori criteri e modalita' descritti in un apposito allegato A
al presente decreto; 
  Ritenuto, altresi', di finalizzare le risorse di  cui  all'art.  2,
comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191,  al  finanziamento  di
programmi regionali per  favorire  la  diffusione  di  defibrillatori
semiautomatici; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  gli  articoli  5  e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386  recante  norme   per   il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano con la  riforma  tributaria,
con cio' disponendo che dette Province Autonome non partecipano  alla
ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota  sono
resi disponibili per essere destinati alle finalita' di cui al  comma
126 del medesimo articolo; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, sancita nella seduta del 16 dicembre 2010 ai sensi del
citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La finalita' del presente decreto e'  quella  di  individuare  i
criteri e le modalita' per favorire la diffusione dei  defibrillatori
semiautomatici esterni e fissare i criteri per l' utilizzazione delle
risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n.
191. 
  2. Il presente  decreto  promuove  la  realizzazione  di  programmi
regionali  per  la  diffusione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori
semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione  dei
luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di  trasporto  dove
deve  essere   garantita   la   disponibilita'   dei   defibrillatori
semiautomatici esterni, nonche' le modalita' della  formazione  degli
operatori addetti.