IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                           di concerto con 
                             IL MINISTRO 
           DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  VIsto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per  la  parte
riguardante  le  competenze  in  materia  di  vigilanza  sugli   enti
cooperativi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  n.  45/2010
del 15 marzo 2010 con  il  quale  il  rag.  Stefano  Barni  e'  stato
nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di
Pistoia in sostituzione della dott.ssa Cristiana Dell'Arsina; 
  Preso atto dell'ordinanza n. 324/2010 del  5  maggio  2010  con  la
quale  il  TAR  per  la  Toscana  ha  respinto  l'istanza   cautelare
incidentale di  sospensione  del  decreto  con  il  quale  era  stata
disposta la sostituzione della dott.ssa dell'Arsina; 
  Preso  atto  dell'ordinanza   n.   2321   del   25   maggio   2010,
immediatamente esecutiva, con la  quale  il  Consiglio  di  Stato  ha
accolto l'appello proposto  in  merito  all'istanza  cautelare  della
dott.ssa  Dell'Arsina,   reintegrandola   nella   sua   funzione   di
commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia; 
  Considerato che con ministeriale n. 168009  del  17  novembre  2010
questa Direzione generale  ha  autorizzato  il  deposito,  presso  il
competente tribunale, della nuova proposta di  concordato  presentata
dal Consorzio ai sensi dell'art. 214 l.f; 
  Considerato che l'ordinanza del Consiglio di Stato ha statuito  che
l'impianto motivazionale del decreto impugnato non fosse sorretto  da
alcuna base normativa; 
  Ritenuto  oppurtuno  non  proseguire  il  giudizio  ad   esercitare
l'autotutela nella forma della revoca del decreto impugnato ai  sensi
dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990; 
  Considerato che la scelta del ritiro dei provvedimenti nella  forma
juris della revoca e' stata imposta dalla  necessaria  retroattivita'
dell'annullamento, il cui effetto operante ex tunc non  consentirebbe
all'amministrazione  di  operare  il  riconoscimento  economico   per
l'attivita' prestata nella carica di commissario liquidatore  per  il
periodo che va dalla nomina alla data della ordinanza  del  Consiglio
di Stato; 
  Considerato  che  l'amministrazione  in  data  3  marzo   2011   ha
comunicato al destinatario del provvedimento, ai sensi degli articoli
7 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento
finalizzato alla revoca del decreto ministeriale n.  45/2010  del  15
marzo 2010 con il quale il  rag.  Stefano  Barni  e'  stato  nominato
commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di  Pistoia
in sostituzione della dott.ssa Dell'Arsina; 
  Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate  al
riguardo dall'interessato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 45/2010 del  15
marzo 2010 e' revocato.