IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
Visto, in particolare, l'articolo 228 del predetto decreto
legislativo con il quale sono disciplinati i tempi e le modalita' di
attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso,
per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo
quanto disposto dagli articoli 179 e 180;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante norme
per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista l'intesa intervenuta con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 novembre 2010
e del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta
n.2782 DAGL/4.3.6.3/1/2011 dell'11 aprile 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Principi generali, esclusioni
1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici
fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la
formazione e proteggere l'ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni
in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile
il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto
dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si
applica quanto disposto dall'articolo 7.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
Il testo degli artt. 228, 179 e 180 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, (S.O.)., e' il seguente:
"Art. 228. Pneumatici fuori uso.
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita' di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la
gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto
dell'articolo 177, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel
termine di giorni centoventi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo
di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al
comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato.";
"Art.179. Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti.
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della
seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia giustificato,
nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi
della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilita' tecnica e la protezione delle
risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le
opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di
protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite,
che permettano un uso piu' razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.";
"Art. 180. Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocivita' dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo
179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle
migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita
dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita', nonche' lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della
corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto
medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
d'invito che valorizzino le capacita' e le competenze
tecniche in materia di prevenzione della produzione di
rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti;
d)
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche' tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli
obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure
di prevenzione esistenti e valuta l'utilita' degli esempi
di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare individua gli appropriati specifici
parametri qualitativi o quantitativi per le misure di
prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di
prevenzione e puo' stabilire specifici traguardi e
indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare assicura la disponibilita' di
informazioni sulle migliori pratiche in materia di
prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
per assistere le regioni nella preparazione dei programmi
di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, (S.O.).
Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".