IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                           di concerto con 
 
           I MINISTRI DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                   E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali
per il rientro dei lavoratori in Italia»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della legge  30  dicembre
2010, n. 238, il quale demanda  ad  un  decreto  del  Ministro  degli
affari esteri di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze la definizione delle funzioni
e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma  1
dello stesso articolo; 
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200 recante «Disposizioni sui poteri e le funzioni consolari»; 
  Considerata la  necessita'  di  definire  con  il  decreto  di  cui
all'art. 4, comma 2, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 238,  le
funzioni ed i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui  al
comma 1 dello stesso articolo, stabilendo la misura  dei  diritti  da
porre a carico delle  persone  fisiche  che  intendano  rientrare  in
Italia per avvalersi dei benefici previsti dalla legge; 
  Considerato che Italia Lavoro Spa, per le  finalita'  di  cui  alla
legge 30 dicembre 2010, n. 238, supporta il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, per il  tramite  del  portale  «Cliclavoro»,
alla  diffusione  delle  informazioni  concernenti  le   opportunita'
lavorative  e  le  diverse  misure  esistenti  volte   a   facilitare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
  Ritenuto pertanto di dover disciplinare unicamente gli  adempimenti
e le pratiche necessari per il  rientro  in  Italia  ad  opera  degli
uffici consolari all'estero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Adempimenti degli Uffici consolari per il rientro in Italia 
 
  1. Fatto salvo il ricorso alla documentazione Europass, di cui alla
decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, l'autorita' consolare su richiesta dell'interessato
emette la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del  titolo
di specializzazione post lauream conseguito all'estero. 
  2.  L'autorita'  consolare  vidima   altresi'   la   documentazione
attestante l'attivita' di lavoro o di impresa svolta all'estero. 
  3. I diritti per le attivita' di cui ai commi 1  e  2  sono  dovuti
nelle  misure  stabilite  dalla  Tabella  allegata  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  200.  Sono,  inoltre,
dovuti gli importi previsti  dalla  medesima  Tabella  per  ulteriori
attivita' richieste. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 marzo 2011 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                              Frattini 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti