IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre  1948,
n. 1677, con il quale e' stato emanato il Regolamento delle  lotterie
nazionali; 
  Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62  che  autorizza  il
Ministero delle  finanze  ad  istituire  le  lotterie  ad  estrazione
istantanea; 
  Visto  il  Regolamento  delle  lotterie  ad  estrazione  istantanea
adottato con decreto del Ministro delle finanze in data  12  febbraio
1991, n. 183; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione
del  Governo  ed,  in  particolare,  l'art.  25,  comma  2,   recante
disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il Regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art.  12  della
legge 18 ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si  e'  provveduto
all'affidamento  delle  attribuzioni  in  materia  di  giochi  e   di
scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 
  Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,  convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.  178,  con  il  quale
sono state adottate disposizioni in  materia  di  unificazione  delle
competenze in materia di giochi; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  codice  in
materia di protezione dei dati personali e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
affida  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di   Stato   la
definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle  lotterie
differite ed istantanee con partecipazione a distanza; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive
modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Vista la legge 7 luglio 2009 n. 88 - legge comunitaria per il  2008
- e in particolare l'art. 24, comma 14, con la  quale  sono  dettate,
tra l'altro, disposizioni per la raccolta a distanza  delle  lotterie
nazionali ad estrazione istantanea; 
  Visto il decreto direttoriale prot.  2011/190/CGV  dell'8  febbraio
2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
serie generale - n. 56 del 9 marzo 2011,  recante  «decorrenza  degli
obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con  vincita  in
denaro» di cui all'art. 21, commi da 11 a 25, della citata  legge  n.
88 del 2009; 
  Visto  il  decreto  legge  1°   luglio   2009,   n.   78,   recante
«provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini   e   della
partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto in particolare l'art. 21 del decreto legge n.  78  del  2009,
che, ha tra l'altro disposto l'avvio delle procedure  occorrenti  per
conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della  concessione  delle
lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza
ai piu' qualificati  operatori  di  gioco,  nazionali  e  comunitari,
individuati mediante selezione  concorrenziale  basata  sul  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
  Considerato che con bando del 13 agosto 2009 e'  stata  indetta  la
procedura   di   selezione   per   l'affidamento    in    concessione
dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie  nazionali  ad
estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza; 
  Considerato che, dopo la verifica dei previsti adempimenti e' stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in  concessione
dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie  nazionali  ad
estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, in  favore
del Consorzio Lotterie Nazionali e,  a  valere  dalla  stipula  della
convenzione, nei confronti della «Lotterie Nazionali s.r.l»; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 24,  comma  12  della  legge  n.
88/2009 con provvedimento del Direttore Generale di AAMS si provvede,
tra l'altro, alla definizione delle condizioni generali  di  gioco  e
delle relative regole tecniche anche di infrastruttura; 
  Considerato che sono stati  assolti  gli  obblighi  comunitari  con
notifica n. 2010/0612/I - SERV 60 del 13  settembre  2010,  ai  sensi
della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla  direttiva  98/48/CE,
che prevede una procedura di informazione nel settore delle  norme  e
delle  regole  tecniche  e   delle   regole   relative   ai   servizi
dell'informazione,  alla  quale  ha  fatto  seguito  il  periodo   di
sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  caratteristiche  tecniche  ed
organizzative  per  l'esercizio   delle   lotterie   istantanee   con
partecipazione a distanza o telematiche. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) anagrafica del giocatore: l'insieme dei dati del titolare  del
conto di gioco, che includono almeno il nome, il cognome,  il  codice
fiscale, la cui trasmissione al concessionario, in forma criptata, e'
condizione   necessaria   per   la   partecipazione   alle   lotterie
telematiche; 
    c)  codice  di  identificazione:   il   codice   che   identifica
univocamente un conto di gioco; 
    d) codice personale: il codice riservato del titolare  del  conto
di gioco che,  unitamente  al  codice  di  identificazione,  consente
l'identificazione del giocatore; 
    e) codice univoco: il codice, assegnato all'atto della  convalida
della  giocata  dal  sistema  del  concessionario,   che   identifica
univocamente la giocata; 
    f) conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono
registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del  contratto  di
conto di gioco, incluse  le  giocate  e  le  vincite  delle  lotterie
telematiche; 
    g) contratto di conto di gioco: il contratto, di cui all'art. 24,
comma  19  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88  ed   ai   connessi
provvedimenti di  AAMS  tra  il  giocatore  ed  il  punto  vendita  a
distanza; 
    h) credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco; 
    i)  concessionario:  il  soggetto  cui  AAMS   ha   affidato   in
concessione l'esercizio dei giochi pubblici  denominati  lotterie  ad
estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza; 
    j) giocata: ciascuna  giocata  delle  lotterie  telematiche,  con
esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal
sistema  del   concessionario   e   convalidata   dal   sistema   del
concessionario attraverso l'attribuzione di un codice univoco; 
    k) giocatore (cliente): il soggetto titolare di un  contratto  di
conto di gioco che partecipa alle lotterie telematiche; 
    l) interfaccia  di  gioco:  la  rappresentazione  della  lotteria
telematica, comprensiva della grafica, della meccanica attraverso  la
quale il gioco della lotteria viene rappresentato e  dei  comandi  di
interazione, trasmessa dal sistema di elaborazione del concessionario
al sistema del giocatore; 
    m) lotterie istantanee con partecipazione a distanza  o  lotterie
telematiche:  ciascuna  lotteria  istantanea  con  partecipazione   a
distanza, indetta con apposito decreto direttoriale di AAMS; 
    n) prezzo della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore  per
l'acquisto di ciascuna giocata; 
    o) richiesta di gioco: l'azione non revocabile che  il  giocatore
compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco
per acquistare una giocata; 
    p) punto vendita a distanza: il soggetto di cui all'art. 24 comma
13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, gia' abilitato alla raccolta di
giochi e autorizzato da AAMS, a seguito di apposita istanza,  per  la
raccolta a distanza dei giochi oggetto del presente decreto; 
    q) sistema di elaborazione  del  concessionario:  la  piattaforma
tecnologica ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature
hardware ed applicazioni software, di proprieta' del  concessionario,
per  la  produzione  e  la  gestione  centralizzata  delle   lotterie
telematiche; il sistema del  concessionario  assume  le  funzioni  di
sistema di registrazione, controllo e convalida; 
    r)  sistema  del  punto  vendita  a  distanza:  l'insieme   delle
apparecchiature tecnologiche hardware e delle applicazioni  software,
di cui e' dotato il punto vendita a distanza per  la  raccolta  delle
lotterie telematiche; 
    s) sistema del giocatore: la dotazione tecnologica utilizzata dal
giocatore per la connessione telematica con il concessionario  e  con
il punto vendita  a  distanza,  ai  fini  della  partecipazione  alle
lotterie telematiche.